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Professionisti: dal 29 agosto obbligo di preventivo scritto o digitale

Legge sulla Concorrenza in vigore dal 29 agosto: tra le norme di interesse per i professionisti anche l'obbligo di indicare titoli e specializzazioni e l'apertura del mercato privato alle società di ingegneria

Attenzione! Dal 29 agosto, come previsto dalla legge 124/2017 (DL Concorrenza) è scattato l’obbligo, per i professionisti, di redigere un preventivo scritto o digitale e di indicare titoli e specializzazioni. Il decreto Concorrenza - che abbiamo già dettagliatamente approfondito su Ingenio - ha introdotto anche altre novità per le attività di agrotecnici e società di ingegneria.

Il preventivo
Il preventivo per iscritto o in forma digitale diventa vincolante per tutti gli professionisti: significa che andrà redatto in via obbligatoria, in forma scritta o digitale, con al suo interno dettagliato il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Per quel che riguarda il compenso, esso sarà ovviamente da indicare con un preventivo di massima, pattuito in base alle voci di costo, comprensive di oneri, spese e contributi.

Titoli e specializzazioni
I professionisti iscritti a ordini e collegi dovranno inoltre comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Anche in questo caso, si rafforza quanto previsto dal dpr 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, in base al quale l’indicazione di titoli e specializzazioni è stata solo una facoltà.

Società di ingegneria
Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 29 agosto, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

Pratiche catastali
Gli atti catastali, sia urbani sia rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso dei titoli previsti dalla legge 251/1986, che ha istituito l’Albo nazionale degli Agrotecnici.