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Permesso edilizio: la durata della sospensione non è mai automatica

Consiglio di Stato: il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione

Il titolo o permesso edilizio non si può mai intendere automaticamente sospeso, poiché la giurisprudenza amministrativa ha superato le pregresse incertezze stabilendo che è sempre necessaria "a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore".

Lo precisa un'importante sentenza del Consiglio di Stato, la 3371/2017 dello scorso 10 luglio, dove si ricorda anche che per effetto di quanto sopra enunciato è stato inserito, nell'art.15 del dpr 380/2001, il comma 2-bis, il quale stabilisce che "la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate".

Il Consiglio di Stato sottolinea che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del dpr 280/2001 ("Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga [...]"), l'effetto decadenziale si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale fissato dalla legge.

Ciò significa che "la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo, che per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo"; decadenza che opera di diritto, pertanto non è richiesta l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso”.