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Incarichi professionali gratuiti: per il Governo sono legittimi

Prestazioni professionali gratuite: per il sottosegretario del MIT Del Basso De Caro la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità

Il Governo si allinea alla sentenza della 'discordia', la n.4614/2017 dello scorso 3 ottobre del Consiglio di Stato che aveva di fatto legittimato l'affidamento a titolo gratuito (con mero rimborso spese) per un servizio di progettazione inerente il piano strutturale del comune di Catanzaro.

Rispondendo in Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera a una interrogazione presentata da Serena Pellegrino (SI-SEL-POS), il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, ha affermato infatti che "non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale".

Il testo integrale della risposta

"Come chiaramente esplicitato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 3 ottobre scorso, n. 4614, anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Infatti, la garanzia di serietà e affidabilità non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, generata dal contratto stesso.In aggiunta, la Corte dei conti ha ritenuto che si possa procedere all’indizione di un bando pubblico per il conferimento di incarico gratuito con la previsione del mero rimborso delle spese sostenute, anche se il bando dovrà integrare tutti gli elementi necessari per l’esatta individuazione del contenuto della prestazione richiesta. In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale. Resta comunque l’esigenza della garanzia della par condicio dei potenziali contraenti, che va assicurata dalla metodologia di scelta tra le offerte. Infatti, il Consiglio di Stato rileva che un contratto pubblico, per quanto gratuito in senso finanziario ma non economico, non può che rimanere nel sistema selettivo del decreto legislativo n. 50 del 2016".

La replica di Serena Pellegrino - che ha ricordato come il caso della sentenza del comune di Catanzaro abbia fatto partire la campagna di protesta di Inarcassa e della sua Fondazione #sevalgo1euro - è stata molto dura: “mi chiedo se i magistrati del Consiglio di stato sarebbero disposti ad elaborare le loro sentenze al costo di euro per il solo nobile fine di ridurre la spesa pubblica", prezzo che, invece, viene imposto soltanto ai professionisti, i quali, conclude, "meritano di essere retribuiti come tutti i lavoratori".