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Silenzio assenso e silenzio inadempimento: le risposte al permesso di costruire

Il silenzio della PA di fronte alla richiesta del titolo abiltativo va interpretato come silenzio assenso o come silenzio inadempimento? Le differenze e le casistiche possibili

Il cittadino ha il diritto di ottenere dal comune una risposta motivata sulla richiesta di permesso di costruire, per permettere al privato di valutare le motivazioni dall’amministrazione e valutare l’opportunità di impugnare.

Il principio di diritto è contenuto nella sentenza 10863/2017 dello scorso 31 ottobre del Tar Lazio, chiamato a dirimere una controversia nata dalla necessita di interpretare il silenzio dell'amministrazione alla richiesta del titolo abilitativo (permesso di costruire): in pratica, si tratta di stabilire se il silenzio sia da interpretare come silenzio assenso o come silenzio inadempimento.

Nel primo caso, il permesso di costruire del caso di specie verrebbe inteso come già rilasciato e la società potrebbe iniziare i lavori, mentre in caso di silenzio-inadempimento, la società dovrebbe chiedere al giudice amministrativo di sanzionare il comune costringendolo a esprimersi sull’istanza.

I fatti
Nel 2013, una società ottiene il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato, ma dopo aver richiesto - in considerazione della parziale modifica della conformazione urbanistica nel frattempo intervenuta - un nuovo permesso di costruire per la edificazione di un piccolo ampliamento del fabbricato in questione, da destinare a bar ristorante e mensa aziendale a servizio di enti pubblici, riceve il preavviso di diniego per contrasto dell’istanza avanzata e di quanto progettato con l’art.83 comma 9 delle NTA. Presenta quindi ricorso contestando l’interpretazione della suddetta norma fornita dall'amministrazione, evidenziando che il vincolo urbanistico gravante sull’area doveva intendersi ormai decaduto. A questa contestazione, il comune non rispondeva più: una sorta di silenzio-inadempimento al quale, appunto, la società presentava ricorso al Tar.

La decisione del Tar
Il ricorso viene accolto.Per i giudici amministrativi, infatti sebbene l’art. 20 comma 8 del dpr 380/2001 stabilisca che “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241", nel caso in questione, in cui il comune risulta aver già comunicato alla ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza ed aver, al contempo, sottolineato la complessità della qualificazione urbanistica dell’area, tale norma non appare, in verità, applicabile, con conseguente ammissibilità del ricorso contro il silenzio-inadempimento.

Di fatto, quindi, la risposta è necessaria per consentire la valutazione delle motivazioni della PA e valutare l’opportunità di impugnare.