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Piano Casa: in Puglia proroga a tutto il 2018 con importanti novità

Puglia: l'intervento legislativo proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abitative in materia edilizia al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti con la legge regionale nota come Piano Casa

Il Piano Casa della Regione Puglia è stato prorogato ufficialmente al 31 dicembre 2018, con l'approvazione - all'unanimità da parte del Consiglio - della proposta di legge di modifica della legge 14/2009, "Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale". Vengono quindi prorogati al 31 dicembre del 2018 i termini entro cui è consentita la presentazione di istanze abitative in materia edilizia al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dal Piano Casa.

Oltre alla proroga del termine, la proposta di legge specifica il concetto di ‘esistenza’ dell’immobile per il quale si intende usufruire dei benefici, parallelamente procrastinato al 1 agosto 2017 per effetto degli interventi succedutisi nel corso degli anni precedenti, sancendo il principio per il quale l’esistenza fisica in campo edilizio non sempre sia coeva all’esistenza giuridica.

Si segnalano anche:

  • la modifica del comma 3 della legge 14/2009, in merito agli interventi di ricostruzione con riferimento alle altezze massime, alle distanze e alle sagome planimetriche;
  • la possibilità concessa ai proprietari di immobili di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici rientrati nella zona territoriale di “tipo A”, alle stesse condizioni strutturali previste dalla legislazione regionale;
  • la modifica di alcuni articoli riguardanti il recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate.

Ulteriori semplificazioni in edilizia
Contestualmente, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la proposta di legge "Norme in materia di titoli abitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione d’uso degli immobili", che punta ad armonizzare la normativa regionale e quella nazionale in materia di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di agibilità degli edifici. Nello specifico:

  • vengono aggiornate una serie di leggi regionali sostituendo i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) e al certificato di agibilità, ora non più previsti, rispettivamente con la “SCIA alternativa al permesso di costruire” e la “Segnalazione certificata di agibilità”, con controlli da parte dei comuni e 10 giorni di tempo, per lo sportello unico dell'edilizia, per controllare la documentazione relativa alla CILA;
  • si stabilisce che i Comuni, in alternativa al controllo sistematico di tutte le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e segnalazioni certificate di agibilità, possano definire controlli a campione, accompagnati da sopralluoghi e ispezioni, comunque in una quota non inferiore al 20% delle comunicazioni e segnalazioni complessivamente presentate;
  • si prevedono termini certi per l’adeguamento dell’intervento nel caso in cui il Comune riscontri difformità rispetto alla comunicazione o segnalazione inviata;
  • si prevede una modifica delle disposizioni in materia di barriere architettoniche: qualora gli interventi comportino incremento di volumetrie o superfici utili, possono essere realizzati previo rilascio del permesso di costruire o della SCIA. Se invece non comportano incremento di volumetrie o superfici utili possono essere realizzati senza alcun titolo (in regime di edilizia libera) o previa CILA se prevedono la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • per quanto riguarda il regime autorizzativo per i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili o di singole unità, si distingue tra mutamenti rilevanti, che determinano cioè il passaggio da una categoria funzionale all’altra (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale) e mutamenti non rilevanti. I primi possono essere realizzati mediante permesso di costruire o SCIA in alternativa allo stesso permesso, a seconda della tipologia dell’intervento; i secondi sono soggetti a semplice SCIA.