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Libero professionista addio!

La riforma in arrivo sancisce, di fatto, la trasformazione dell’ordine degli ingegneri in una struttura con gli stessi connotati delle corporazioni d’infausta memoria.

L’Ordine degli Ingegneri fu istituito con la legge 24 giugno 1923 n.1395 con un proprio albo, nel quale potevano essere iscritti solo gli ingegneri abilitati all’esercizio della professione mediante superamento di apposito esame di Stato. Le attribuzioni dell’Ordine erano:

  1. procedere alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
  2. stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funziona-mento dell'Ordine, amministrare i proventi e provvedere alle spese, compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
  3. dare, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  4. tutelare l’esercizio professionale e il decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le man-canze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.

L’art. 4 della legge prescriveva che le perizie e gli altri incarichi concernenti l’oggetto della professione d'ingegnere fossero dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo, mentre le pubbliche amministrazioni, quando si fossero dovute avvalere dell’opera di inge-gneri esercenti la professione libera, dovevano affidare gli incarichi agli iscritti nell'albo. Lo scopo era evidentemente quello di mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione professionisti di provata capacità e preparazione culturale onde sopperire alla mancanza di personale idoneo nell'ambito della stessa P.A.. L'iscrizione all’albo non era obbligatoria; l'obbligo fu introdotto nel 1938. È con la legge 25 aprile 1938 n.897 che la libera professione diventa esercitabile solo dagli ingegneri iscritti all’albo. Lo scopo della legge non era quello di equiparare gli incarichi privati a quelli pubblici, bensì quello di ammettere all'esercizio della professione gli ingegneri (art.2) di specchiata condotta morale e politica>>; non solo, ma era prevista la cancellazione degli iscritti non in possesso di detti requisiti. Inoltre le attribuzioni riguardanti la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti erano demandate ai direttori dei sindacati fascisti periferici di categoria>> (art.3).

Il regime di allora si era proposto di impedire l'esercizio delle professioni a tutti coloro che non erano in sintonia con il regime imperante. Non si deve dimenticare che il 1938 è l'anno delle leggi razziali e la legge 897/38 ben si prestava ad interdire la professione a co-loro cui, per razza, non venivano riconosciuti i diritti politici. La legge 1815 del 1939, per impedire che l’attività dei professionisti impossibilitati a iscriversi all’albo proseguisse in forma societaria, ne consentì l’esercizio esclusivamente in forma associata a chi aveva i titoli professionali allora indispensabili; divieto successivamente abrogato dall'art. 24 della legge 266/1997.

L’art.3 del R.D. 23.10.1925 n.2537 forniva ulteriori precisazioni sulle funzioni dell’ordine in tema di

  • vigilanza e controllo,
  • obblighi contributivi,
  • aggiornamento della tariffa professionale;

l'articolo riconosceva altresì la competenza dell'ordine sull'esprimere pareri a richiesta delle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione d’ingegnere.

Come si può rilevare, pochi e chiari, ma estremamente importanti, erano i compiti at-tribuiti all'ordine. L’insieme delle disposizioni che regolano la professione, unitamente ai disposti dell’art.2229 del C.C. e dell’art. 348 del C.P., riconosce all’ingegnere iscritto all’albo il possesso delle qualità morali e culturali richieste per operare nell'interesse della collettività, attribuendogli nello stesso tempo una funzione pubblica.

Con la riforma l’attività professionale dell’ingegnere diventerà sempre meno libera, benché l'art. 2 proclami che l’accesso alle professioni regolamentate è libero.

Nel perseguire l’obbiettivo di rivedere ed aggiornare il sistema ordinistico ai tempi at-tuali, meglio sarebbe stato dunque intervenire abrogando la legge 897/1938 eliminando con essa l’obbligo d’iscrizione all’albo esteso a tutti gli esercenti la libera professione, mante-nendo invece contestualmente l'iscrizione all'albo solo per lo svolgimento di quelle attività previste dalla legge, lasciando contemporaneamente la facoltà di costituire associazioni di categoria a difesa degli interessi dei propri iscritti.

L’iscrizione di un ingegnere all’albo professionale configura un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status dell’ingegnere medesimo - con i diritti ed obblighi inerenti - il quale opera erga omnes, fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Ne consegue che la formazione permanente è implicitamente connessa con l'attività professionale, dando per scontato, in base alle disposizioni vigenti, che l’ingegnere ha la cultura necessaria per valutare il proprio grado di conoscenza e quindi la necessità o meno di approfondire il proprio sapere. Vale la pena di sottolineare che l’attività dell’ingegnere professionista non deve essere ridotta alla sola applicazione delle norme; il contributo che al professionista si chiede ha invece natura precipuamente intellettuale, che implica una complessità di scelte tale da rendere necessario il costante aggiornamento professionale.

Fissare come obbligo la “formazione continua” significa riconoscere il fallimento del “sistema istruzione”, non più in grado di preparare ingegneri con il livello di cul-tura necessario per svolgere l’attività professionale prevista dalle leggi dello Stato. Si-gnifica, di fatto, riconoscere che la scuola prepara “operatori qualificati” (laureati triennali) e “operatori specializzati” (laureati quinquennali), privi però della cultura indispensabile per fare il professionista.

L'aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze è ben più che un dovere deontologico in quanto è connesso con la natura stessa dell'attività professionale. Stabilire perciò come obbligo la formazione continua equivale a sostenere a priori l'incapacità e la mancanza di volontà del professionista di gestire autonomamente in modo deontologica-mente corretto la propria attività.

Solo in assenza di iscrizione all'albo avrebbe semmai senso prevedere espressamente la formazione permanente in armonia, in questo caso, con le direttive europee. Non si deve dimenticare che nell’albo degli ingegneri sono iscritti professionisti che si occupano di di-scipline eterogenee, circostanza che rende arduo il controllo da parte dell’Ordine della “formazione continua”. La formazione e l’aggiornamento delle proprie conoscenze sono prerogativa dei mestieri, intesi come professioni esercitate al solo scopo di lucro. Ben di-versa è la professione regolamentata dalla legge, che deve essere intesa come attività di studio e sapere per utilità pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, occorre prendere atto che, in virtù delle intenzioni di riforma in via di attuazione, gli ordini e i relativi albi risultano svuotati dei significati ori-ginari, venendo a mancare il fine stesso per cui erano stati concepiti. Nell’ottica di riformare ed aggiornare il sistema di regolamentazione delle professioni, anziché ricercare soluzioni ibride che perpetuano strutture inattuali e pleonastiche, è più ragionevole e pragmatico partire dalla constatazione che le attività professionali sono sempre più legittimamente assimilabili a quelle d’impresa, per aprire quindi le porte, senza più tabù alcuno, alla for-mazione di associazioni che esercitino la rappresentanza di categoria.