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Abusi edilizi: quando è possibile una multa in alternativa alla demolizione?

Consiglio di Stato: l’intervento di ampliamento di un edificio, realizzato senza nessun permesso, deve essere punito con la demolizione e non è possibile prevedere una multa alternativa se non in casi eccezionali. Ecco quali

Quando si 'parla' di abusi edilizi, il principio normativo generale, di recente ribadito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. dec n. 9 del 2017) stabilisce che "il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso".

Quindi, l'intervento di ampliamento di un edificio, realizzato senza nessun permesso, deve essere punito con la demolizione e non è possibile prevedere una multa alternativa: il fatto che manchino le autorizzazioni, quindi, è un elemento sufficiente per giustificare l'intervento delle ruspe.

Tutto ciò è contenuto nella recente - e rilevante - sentenza del Consiglio di Stato 1087/2018 (disponibile nel file allegato), dove si ribadisce che l'ordine di demolizione è un atto dovuto per sanzionare l'abuso e ripristinare lo stato dei luoghi nell'interesse della comunità.
 
Cosa può fare quindi il responsabile dell'abuso per evitare la demolizione? Chiedere all'amministrazione di sostituire l'ordine di demolizione con una multa, ma solo se la demolizione può causare danni alla parte di edificio realizzata in modo legittimo.

Il caso di specie

Il proprietario di un edificio realizza un intervento di ampliamento senza permessi: dopo aver scoperto l'abuso, il comune lo sanziona con l’ordine di demolizione. Il responsabile propone ricorso, sulla base del fatto che la demolizione sarebbe risultata troppo costosa, con conseguente richiesta di poter pagare in alternativa una multa.

Palazzo Spada respinge la richiesta, perché non supportata da documenti in grado di dimostrare i potenziali rischi derivanti dalla demolizione.

Letteralmente, quindi, si sottolinea che il privato, sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva, "non può invocare tout court l'applicazione a suo favore dell'art. 34 del dpr 380/2001, potendo addurre che sia onere dell'amministrazione verificare i requisiti indicati dalla norma solo qualora abbia già fornito seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo; a tal fine non è certo sufficiente l'allegazione che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla funzionalità interna del locale preesistente, specie laddove, come nel caso de quo, nessun concreto elemento al riguardo sia stato fornito".

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