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Distanze in edilizia: I vincoli della fascia di rispetto ferroviaria

Tar Emilia-Romagna: la fascia di rispetto ferroviaria rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa

Tar Emilia-Romagna sulle distanze tra edifici: la fascia di rispetto ferroviaria rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa

"E' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia", ma questo vincolo di inedificabilità è relativo, con possibilità di edificazione in deroga, mediante riduzione della zona di rispetto solo nei casi in cui "…la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano…", come chiaramente stabilisce l'art. 60, c. 1 del dpr 753/1980.

Il principio di diritto è stato ricordato dal Tar Emilia-Romagna nella recente sentenza 195/2018 (disponibile nel file allegato), che ha respinto il ricorso, da parte di una società di capitali proprietaria di un terreno sito in comune di Forlì su cui sorgono 2 fabbricati, del provvedimento emesso dall'amministrazione comunale di Forlì in data 9/10/2009 avente ad oggetto l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata alla ricorrente, per la sola parte di essa riferita al capannone trasformato in laboratorio ubicato sul confine di proprietà e in prossimità della ferrovia.

I giudici amministrativi ribadiscono quindi che la scelta operata dal legislatore è nel senso di considerare la deroga alle distanze dalla linea ferroviaria un'ipotesi del tutto eccezionale e, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "…il disposto dell’art. 60, d. p. r. 11 luglio 1980, n. 753 va interpretato nel senso che, anche in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l’amministrazione ferroviaria sia non già obbligata a rilasciare l’autorizzazione in deroga, bensì semplicemente facultata a valutare discrezionalmente l’opportunità di rilasciare o meno l’autorizzazione stessa" (TAR Piemonte, sez. II, sent. 23 gennaio 2015, n. 151).

Per il Tar, nel caso in esame non ricorrono le eccezionali circostanze e condizioni richieste dalla legge per autorizzare in deroga la costruzione del manufatto, all’opposto risultando sussistenti le cause ostative indicate dalla citata disposizione, come chiaramente rilevate da R.F.I. s.p.a. nel parere contrario all’autorizzazione in deroga reso in data 7/10/2008, secondo cui "…la costruzione del fabbricato in confine a m. 6,60 dalla più vicina rotaia non consente ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria, ostacola gli interventi di manutenzione ed in caso di incidente ferroviario non permette l’immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso…" (v. parere RFI doc. n. 10 del Comune). Pertanto, il ricorso è respinto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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