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Riqualificazione energetica e cessione del credito: chiarimenti dell’AdE sui soggetti a cui trasferire il credito

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. eccone alcuni.
I crediti, pertanto, non potranno essere originariamente ceduti, né potranno essere successivamente ceduti dal primo cessionario, ad esempio: ai Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, alle società fiduciarie, ai servicer delle operazioni di cartolarizzazione, alle società di cartolarizzazione.
I crediti potranno essere invece ceduti ad organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie, qualora questi ultimi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.

La circolare 11/E dell'Agenzia delle Entrate: le novità

In considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), con la circolare 11/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti; un provvedimento, di imminente pubblicazione, detterà invece le modalità operative della cessione del credito da rispettare a decorrere dal 2018.

Volendo ripercorrere brevemente gli interventi normativi che hanno interessato la materia, giova ricordare che l’articolo 1, comma 74, lett. a), L. 208/2015 aveva originariamente introdotto la possibilità, per i soggetti rientranti nella cd. no tax area, di cedere, ai fornitori che avevano effettuato i lavori, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

La possibilità di cedere il credito è stata poi oggetto di successive modifiche normative, soprattutto con riferimento:

  • agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali riguardanti l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo,
  • nonché a quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Più precisamente, la L. 232/2016 ha previsto la possibilità, per i condòmini, di cedere il credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.

Il D.L. 50/2017 è poi intervenuto nuovamente, prevedendo, anche per i soggetti che ricadono nella no tax areae che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità di cedere il credito, oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche ad altri soggetti privati.

È stata inoltre prevista la possibilità, per i soggetti che si trovano nella no tax area, di cedere la detrazione anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

L. 205/2017: cessione del credito anche per lavori sulle singole unità immobiliari. Ma a quali soggetti?

Sul tema è però intervenuta, da ultimo, la Legge di Bilancio 2018 la quale ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere anche il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

È stata tuttavia confermata un’importate distinzione:

  • tutti i soggetti (compresi i soggetti Ires) possono cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • soltanto i contribuenti che ricadono nella c.d. no tax area possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

In considerazione di quanto appena esposto, estrema rilevanza assume quindi la corretta individuazione dei soggetti che possono essere qualificati come istituti di credito e intermediari finanziari.

Mancando un espresso richiamo alla normativa di settore, con la circolare in esame si ritiene che tale preclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 Tub, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.

I crediti, pertanto, non potranno essere originariamente ceduti, né potranno essere successivamente ceduti dal primo cessionario, ad esempio: ai Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, alle società fiduciarie, ai servicer delle operazioni di cartolarizzazione, alle società di cartolarizzazione.

I crediti potranno essere invece ceduti ad organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie, qualora questi ultimi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.

Oltre a quanto appena esposto, la circolare ha poi fornito due ulteriori importanti chiarimenti:

  1. la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
  2. per “altri soggetti privati” ai quali può essere ceduto il credito devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Se così non fosse, d’altra parte, la cessione del credito sarebbe illimitata e potrebbe avere quale immediata conseguenza l’assimilazione, di fatto, di tali detrazioni a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

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