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Ipotesi di “sanabilità” di edifici esistenti danneggiati dal sisma del 2016 in Centro Italia: alcune riflessioni

Senza la pretesa di esaustività e a mero titolo etico professionale si riportano alcune osservazioni.

edificio danneggiato dal sisma del Centro ItaliaIl progettista dell’opera danneggiata dal sisma è tenuto ad eseguire una analisi storica documentale sulla pre-esistenza del fabbricato danneggiato e sulla sua originaria realizzazione, oppure nella sua modificazione in tempi successivi, ove si accertasse che la originaria costruzione sia avvenuta conformemente alle norme.

Tale analisi si esegue di solito presso gli archivi delle PP.aa. (di tutti i generi da Comune a Genio Civile ad Archivio di Stato a Ex Catasto con accesso alle buste catastali, agli uffici comunali delegati a permessi commerciali e anche ai rogiti presso Ufficio Pubblico di pubblicità, etc..).

Il progettista dei lavori di riparazione danni sismici deve acquisire tutto il materiale possibile che gli permetta di identificare “in primis” la conformità dello stato originario e se avvenute modifiche tutto ante sisma e poi le eventuali violazioni che accerti per cui il progettista deve ipotizzare i rimedi amministrativi.

Si rammenta che le violazioni amministrative mai cadono in prescrizione, dovendole poi il progettista diversificare tra quelle comunali, quelle del genio civile, quelle paesaggistiche, quelle ambientali etc…, perché ogni violazione ha una sua oggettività giuridica propria.

Le verifiche attengono a profili ognuno a se stanti.

a)      Comune per quello edilizio ed urbanistico

b)      Genio Civile per quello prima statico (ex previgente L. 1086/1971) e poi dal 1983 anche sismico (per i Comuni non già sismici). L’accertamento va esteso anche per le norme pregresse dal RD 2229/1939, al RD 2105/1937, alla legge 1684/1964.

c)      Comune, Regione e Soprintendenza per le tutele sia paesaggistiche (ex lege 1497/’39) che di bene culturale (ex lege 1089/1939). A parte profili di condono edilizio ex art 32 legge 47/’85, nelle Marche delegato all’ ufficio urbanistica delle Province.

Inoltre siccome l’esame di validità amministrativa sull’immobile danneggiato, in caso di applicazione di sanatoria comprende anche tutele e vincoli “medio tempore” subentrati alla originaria costruzione dell’immobile, si dovrà scrutinare il sito comunale o altri per comprendere le nuove normative imposte sopravvenute nel tempo successivo sia alla costruzione che agli abusi (Esempio Parco dei Sibillini, oppure Rete Natura 2000 con le zone ZPS e SIC etcc..). Notorio che la “conformità” è sempre correlata alle norme vigenti al momento finale in cui si esamina la pratica.

d)      Avere attenzione anche a eventuali vincoli idrogeologici ai sensi RDL 3267/1923, vincoli fluviali demaniali ai sensi art 96 lett. f) del RD 523/1904, tutela della legge regionale 13/1990, imposizioni del PAI Marche, Inedificabilità per Codice della Strada, etcc...

Analizzando il fabbricato costruito si deve pervenire ad una identificazione dei permessi legittimi rilasciati nel tempo e a capire quali parti abusive vi siano oppure no.

L’esame deve anche rilevare eventuali permessi che fossero stati rilasciati in modo illegittimo, perché non è legittimo quando sia stato rilasciato da una P.a., ma solo quanto sia il risultato di applicazione della Legge.

In ogni caso l’esame critico del progettista deve afferire anche ad ipotesi di illegittimità anche parziale dei permessi pregressi rilasciati o anche per erronee procedure da parte della PP.aa. (nel caso oltre al Comune, anche di altri Enti perché non è insolito trovare permessi sismici che con varianti eseguite le si “regolarizza” con relazione a strutture ultimate, in modo inammissibile).

Per ulteriore esempio una licenza edilizia, ovvero concessione edilizia non attivata nei termini o lavori non completati nei termini di validità del titolo abilitativo, debbono essere oggetto dell’accertamento del professionista incaricato.

Ripeto che l’abuso non è solo quello della inosservanza al progetto comunale, ma anche difformità dalle altre norme coesistenti con il TUED o norme emanazione di altre disposizioni come il Codice Urbani, e similari.

Occorre avere contezza se alcuni interventi sarebbero in ipotesi sanabili (cioè regolarizzabili senza interventi aggiuntivi) ora per allora, ma come si vedrà sono casi sporadici.

Peraltro tale accertamento è essenziale perchè l’intervento di ristrutturazione post sisma oppure la demoricostruzione, impongono che il fabbricato esistente sia ab origine o venga reso legale.

La giurisprudenza sia penale che amministrativa, insegna che interventi aggiuntivi o nuovi interventi su immobili esistenti che non siano regolari in tutti i loro profili, oppure stati condonati oppure sanati o sanzionati comportano, per i nuovi interventi sull’esistente, il ripetere dello stato di illiceità dell’immobile principale cui i secondi lavori afferiscono, con una differenza sostanziale molto seria.

I nuovi lavori su immobile non perfettamente legale nel suo “status quo ante” integrano nuovi reati (proprietario, tecnico ed esecutore) anche a prescindere che vi siano, per i nuovi interventi, permessi rilasciati che sono solo apparentemente legittimi.

I nuovi reati iniziano una prescrizione penale di 5 anni (sala una ipotesi di truffa) dal completamento dei nuovi lavori che diventano illeciti.

La verifica di legalità ex ante è ineludibile se, appunto, non si vogliono commettere nuovi reati a carico del proprietario danneggiato dal sisma, del suo tecnico progettista e dell’esecutore.

A parte poi che dichiarare una conformità dello stato di fatto, come avviene in ogni richiesta di titolo abilitativo, quando questo fosse anche in sola parte abusivo, e mai “regolarizzato”, comporta il reato di falsità in certificazioni fidefacenti verso la P.a. che ricade sul progettista e sul proprietario, reato che lo si trascina con se fino alla dichiarazione di fine lavori, questa a sua volta resa in falsità derivata.

La questione diventa poi più grave in quanto ristrutturandosi con contributi concessi dallo Stato, una situazione di difformità ex ante, ignorata e non regolarizzata ex post, potrebbe portare a ipotesi di truffa ai danni dello Stato.

Purtroppo non si può obliare che l’organo Inquirente applica sempre la legge penale statale senza differenziazioni per luoghi con calamità naturali.

L’accertamento della conformità dello stato di fatto del fabbricato danneggiato è di primaria importanza, per cui in sua carenza, occorrono i provvedimenti che permettano di rendere lo stato di fatto (anche lesionato) quanto più possibile conforme alla Legge, anche attraverso forme di sanzioni pecuniarie, che come si vedrà saranno quelle maggiormente applicabili.

Una certa attenzione anche eziologica (se rapporto tra danno sismico ed opera condonata) va posta per eventuali condoni edilizi che siano sfociati in concessioni edilizie in sanatoria (CES) emesse dai Comuni.

In tali casi occorre che il progettista analizzi bene se esiste nella pratica di condono edilizio il certificato di idoneità statica (CIS) dell’opera condonata e quanto questo certificato sia stato redatto secondo le norme del tempo, dovendo avere occhio critico per certificati di idoneità statica superficiali, perché se il danno deriva da un opera condonata per erroneo o peggio omesso CIS, occorre affermarlo nel progetto post attuale sisma e porvi rimedio.

Occorre anche rifuggire da CIS semplificati.

Deve ritenersi che la normativa da seguire, ai fini edilizi, sia solo quella statale del DPR 380/’01 perché gli interventi edilizi sono classificati solo dal normatore statale (Corte Costituzionale n. 309/2011) , così come gli attuali strumenti di “sanabilità” esistenti.

Le Regioni hanno poteri sostitutivi solo per maggiori restrizioni e sempre che la norma regionale sia costituzionalmente orientata.

In calce si riporta breve disamina della legge regionale Marche n. 25/2017 dell’articolo 3 commi 1 e 2, essendo il comma 3 non oggetto di criticità.

La sanatoria applicabile è solo quella di doppia conformità, non esistendo nell’ordinamento la sanatoria giurisprudenziale.

Per poter utilizzare la legge sul Piano Casa (PC) della Regione Marche (legge n. 22/2009 e s.m.i ) con effetti sananti, la questione ha un sua precisa limitazione.

Se l’abuso è stata realizzato su immobile esistente (al 31/12/2008) perfettamente legale, dopo l’entrata in vigore del PC Marche, siccome ancora a tutto il 31/12/2018 il PC Marche è operante, per taluni abusi eseguiti post entrata in vigore del PC Marche, si può far ricorso alla doppia conformità con il Piano Casa Marche (sala la doppia conformità sismica obbligata da sentenza Consulta n 101/2013).

Infatti poiché il PC ha effetti derogatori del PRG e Regolamento Edilizio, salvi i requisiti di salubrità, sicurezza, e prevenzione incendi, ove su immobile esistente (al 2008) si siano integrati abusi dopo l’entrata in vigore della legge regionale 22/2009, e si depositi la domanda di sanatoria entro il termine di validità del PC (attualmente 31/12/2018) la disciplina del PC può essere considerata come uno strumento urbanistico, per cui sussisterebbe la doppia conformità.

Pacifico nei limiti volumetrici del PC e salva la conformità sismica di cui infra.

Sull’applicabilità del PC come sanatoria edilizia non esistono dubbi di giustizia amministrativa anche del TAR Marche (sentenza sez. I n. 137/2017).

Nel contempo va detto che, dopo l’emanazione della legge regionale Marche 25/2017, è uscita la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n 09 del 17 ottobre 2017, che ha stabilito che non è ammesso alcun affidamento al privato per l’abuso anche risalente nel tempo per effetto dell’ inerzia di “punizione” da parte della P.a., la quale appena ha contezza di un abuso, deve perseguirlo senza neanche motivazione stringente.

Anche un abuso molto risalente nel tempo dovrà essere perseguito dalla P.a. delegata.

In aggiunta alla sanatoria di doppia conformità urbanistica esistono formule di non demolizione, ma solo al ricorrere dei presupposti di legge (art 33 e art 34 del DPR 380/’01).

Tutto questo per il profilo edilizio (di competenza del Comune) che come si vedrà è poi integrato e coordinato con altri assensi da rendersi da parte Genio Civile, Soprintendenza per paesaggio e bene monumentale, Ente Parco, Ente Regione per omessa Valutazione di Incidenza o altri nulla osta di competenza postuma da parte della Regione o altri Enti preposti.

LE SANATORIE EDILZIE E LE SANZIONI PECUNIARIE

a)      La sanatoria di doppia conformità ex art 36 oppure ex art 37 comma 4 del DPR 380/’01 ha un campo di azione limitatissimo perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2013 che obbliga anche alla c.d. “doppia conformità sismica”, la sanatoria de qua edilizia non è tollerata senza quella coesistente di duplice conformità sismica. Appare evidente che alcuno ha commesso un abuso verso il Comune presentando nel contempo il progetto per la debita autorizzazione al Genio Civile e peggio autorizzazione efficace nei due tempi (al tempo dell’abuso ed al tempo della domanda di sanatoria). Ove esista la duplice doppia conformità sia edilizia che quella sismica la soluzione è quindi banale, salvi altri vincoli.

Indubitabile che si tratti di casi isolati di sanabilità.

b)      Di contro residua, solo per interventi di ristrutturazione o di manutenzione eseguiti su immobili esistenti, adire alla possibilità di cui all’art 33 comma 2 del DPR 380/’01 che non è sanatoria, ma mera tolleranza da parte del Comune al mantenimento di un certo abuso, ma pagando il trasgressore al Comune una sanzione pecuniaria di tipo afflittivo.

c)      Inoltre per edifici al tempo edificativo di nuova costruzione, e mai successivamente sottoposti a interventi manutentivi, ove sussista però il requisito di abuso definibile di “parziale difformità (fatto importante spesso ignorato), si può far ricorso all’art 34 comma 2 del DPR 380/’01.

La parziale difformità è un “tertium genus” identificato dalla giurisprudenza, per cui non tutti gli abusi su edifici costruiti ex novo possono essere qualificati come “parziale difformità”.

Quindi prima va accertato che l’abuso sia riconducibile al novero della “parziale difformità”.

Sia art 33 comma 2 che art 34 comma 2 del TUED non sono sanatorie.

Si ritiene che le superfici non demolite, ma mantenibili con ricorso a sanzioni pecuniarie pagate, non possano contribuire ad essere indennizzate con agevolazioni per sisma, perché questo afferisce unicamente a superfici perfettamente legali o sanate oppure condonate (ma purchè non con CES illegittima o per condono senza requisiti di ricevibilità come spesso accade rinvenire). Una CES deve essere dal progettista sottoposta a serio suo scrutinio, perché spesso le CES mancano dei presupposti di base (foto, completamento funzionale entro i limiti delle tre leggi condonistiche, etc…) e peggio non vi sono i certificati di idoneità statica alla base, con maggiore attenzione se il sisma si fosse cagionato ed esteso poi in danni, proprio nella parte abusiva condonata senza un idoneo CIS.

Ogni procedura di art 33 comma 2 ed art 34 comma 2 impongono sempre anche una collaterale verifica statico-sismica postuma.

Tanto perché la sanzione comunale sarà irrogabile solo se l’abuso da sanzionarsi sia staticamente non pericoloso.

Le conseguenze della sanzione pecuniaria permettono il mantenimento dell’abuso tollerato solo se non si procede a demo ricostruzione.

Nel caso di demolizione e ricostruzione la sanzione regolarizza lo stato ante sisma, ma le superfici sanzionate non possono essere ricostruite.

L’effetto importante è comunque che uno stato di fatto ante sisma deve essere sempre legale oppure reso legalizzato oppure sanzionato, o in estrema ratio demolito nelle parti non “regolarizzabili” in forma postuma. 

LE REGOLARIZZAZIONI POSTUME CON LAVORI, IN MATERIA SISMICA

Le violazioni sia ex lege 1086/1971 ( e quanto prima previgente ) oppure poi anche di legge sismica (L. 64/’74 e quanto prima previgente) ora tutto confluito in TUED, avendo in mente che non esiste sanatoria sismica o statica, possono classificarsi :

a)      Con lavori eseguiti senza autorizzazioni e collaudi, ma regolarizzabili ora per allora con semplice “deposito” tardivo al Genio Civile del progetto omesso al tempo. Ci si è dimenticati di farsi autorizzare al tempo pregresso, lo stato dell’opera è avvenuto costruita in osservanza alla legge e suoi decreti attuativi, per cui in questo caso non servono interventi strutturali riparatori. Si tratta di casi rarissimi.

b)      Immobile con abusi statici e/o sismici per cui si riesce a rientrare nella norma, ma solo con esecuzione di alcuni interventi futuri e verificati dal Genio Civile, prima di realizzarli. Ovvio si tratta di autodenuncia anche penale, ma non vi sono alternative.

c)      Sia impossibile far rientrare l’immobile o l’abuso nella rispondenza alla norma anche con interventi aggiuntivi, perché l’abuso statico-sismico è talmente grave da non potersi integrare con lavori, per cui quella porzione abusiva non è sanzionabile sotto il profilo edilizio e nemmeno strutturalmente sostenibile e va rimossa.

Quanto alla norma da soddisfare si ritiene sia purtroppo solo quella vigente al momento della autodenuncia al genio civile (nel caso NTC 2018) , perché non esiste la possibilità di applicare la norma statica e/o sismica esistente al momento della commissione dell’abuso, anche perché dovendo fornire un assenso ora per allora per interventi ripristinatori, il Genio Civile non possa applicare un decreto ministeriale pregresso al momento dell’autodenuncia innovato da altro.

In merito alle NTC 2018, uniche applicabili, deve osservarsi che per attuare gli interventi sugli edifici esistenti, in base alla nuove norme tecniche per le costruzioni, si impone un percorso rigoroso dettato dalle nuove norme.

Si rinvia al dibattito in corso.

Si ricorda anche al lettore che è dirimente la norma di cui art 100 del DPR 380/’01 che indica nel Capo del Genio Civile come l’unico soggetto legittimato a stabilire gli interventi, ovvio in dichiarata intervenuta prescrizione del reato sismico.

Non esiste una ipotesi di assenso postumo del genio civile relativamente ad una norma non più esistente al momento dell’emissione del parere del detto ufficio.

Quindi l’agente o avente causa cittadino danneggiato che deve percorrere la soluzione dell’art 33 comma 2, se ristrutturazione (od anche nei casi art 34 comma 2), ove non esista la conformità strutturale e deve ricorrere al genio civile, avrà contezza dei lavori che dovrebbe eseguire per poter usufruire della sanzione pecuniaria. Si afferma “dovrebbe” perché se sarà possibile un intervento di ristrutturazione o manutentivo per danni lievi, le dette opere non potendole eseguire per l’intervenuto dovuto al danno sismico, andrebbero realizzate con i lavori post sisma. Le superfici sanzionate non entrano a contributo e purtroppo i lavori imposti dal genio civile per un mantenimento dello “status quo ante” sisma saranno a carico del danneggiato e non sono ammissibili a contributo.

Si rammenta che la prova dell’impossibilità alla demolizione senza pregiudizio per la restante parte di edificio legale va offerta dal trasgressore, ben potendosi superare i stretti limiti imposti dai commi 1 sia di art 33 che art 34 (come noto solo in fase esecutiva) proprio per l’emergenza del sisma e riparazione danni dal sisma.

In calce alcune criticità su detto punto della legge regionale Marche n. 25/2017.

Sarebbe, infatti, inutile ritardare la riparazione dovendo attendere l’ordine di demolizione comunale e poi la richiesta con perizia tecnica sulla impossibilità demolitoria, per poi pagare la sanzione.

Non è smentibile che il calcolo della sanzione pecuniaria debba avvenire con la massima celerità sia se da parte del Comune che da parte Agenzia Entrate (ex catasto).

I Cittadini non possono attendere la burocrazia per cui pur non distaccandosi dalla normativa statale (ecco le criticità regionali), su queste procedure si deve insistere per la massima urgenza di rapporto tra cittadino ed enti.

Si ritiene che con una motivazione specifica si potrà agire per semplificare le procedure, sempre con attenzione che la perizia del tecnico sull’impossibilità demolitoria in danno mai deve essere fittizia.

Resta una fattispecie di casi da risolvere che sono interventi con variazioni essenziali oppure in totale difformità o senza permesso alcuno ( si rinvia alle nozioni del TUED).

A avviso dello scrivente se l’immobile è esistente da prima della legge L. 1150/1942 e non vi sia un regolamento edilizio comunale anteriore al 1942 che ne obbligava al rilascio di un nulla osta comunale, oppure per i casi di edifici colonici con i requisiti di esimenza dal titolo abilitante, accertato dal professionista in modo approfondito, ogni intervento successivo apportato su questo immobile rientra sempre in art 33 e poi al comma 2. In questi casi non serve distinguere la gravità dell’abuso (tra parziale o essenziale o totale) sempre e solo sanzionabile pecuniariamente.

Un discorso a se state, ma si presume non dovrebbero esistere molti casi, va fatto per una lottizzazione abusiva perché in tali casi non basta avere riguardo al solo edificio della lottizzazione, ma si deve scrutinare anche l’intervento lottizzatorio in se stesso, dal quale il singolo edificio è parte.

Tanto vale anche per eventuali condoni edilizi che se afferenti al solo edificio di lottizzazione abusiva, non risolve la illegalità se non vi sia stata anche la richiesta di condono delle opere di lottizzazione.

Qui la questione per il progettista è critica in quanto purtroppo la lottizzazione abusiva è un reato che comporta in casi di prescrizione del reato e senza la piena assoluzione perché il fatto non sussiste, la confisca che può essere attivata anche solo dal Comune senza una interazione con l’azione penale, ne prescrivendosi nulla sotto il profilo amministrativo.

Quando via siano Piani di Lottizzazione approvati oppure illegittimi e costruzioni danneggiate inserite nella lottizzazione occorre un doppio scrupolo da parte del progettista designato.

Una verifica attenta anche alle altre forme di lottizzazione abusiva non strettamente legate ad un Piano di Lottizzazione, per cui rinvio alla giurisprudenza di rito.

Per esempio, un ristorante commerciale classico costruito in zona agricola è sempre lottizzazione abusiva.

Per edifici ex ante di nuova costruzione, occorre analizzare il tipo di abuso perché in tali casi e solo se sia sussumibile la parziale difformità, si potrà far ricorso alla sanzione pecuniaria.

Per i nuovi edifici non sussiste alcuna ipotesi di sanzione per abusi di totale difformità ovvero con variazioni essenziali.

Le parti non sanabili, ne sanzionabili distrutte dal sisma e pericolanti vanno demolite a spese del danneggiato (o in diminuzione del contributo) e non possono ne essere ricostruite o ristrutturate perché abusive e ne mantenibili.

In un recente incontro a macerata cui ho partecipato si è analizzato il caso di edificio che sia crollato a causa del sisma o sia stato demolito per pericolo imminente, tutto dopo il sisma.

Si ritiene che la demolizione o naturale o coattiva non possa legalizzare un edificio in modo da poterne considerare la sua ricostruzione piena.

Il progettista deve sempre indagare quale parte dell’edificio demolito sia conforme e quanta no.

L’intervento ricostruttivo attiene solo a immobile che sia regolare e conforme anche se nel contempo è stato demolito o crollato.

Può solo convenirsi che in caso di ricorso o ad art 33 comma 2 oppure ad art 34 comma 2 TUED non sia più necessario eseguire lavori dettati dal genio civile per congruire i detti articoli, per poter usufruire dei benefici della sanzione pecuniaria.

LA TUTELA PAESAGGISTICA OPPURE QUELLA MONUMENTALE

Per il primo caso si ricade in una norma che vieta le sanatorie paesaggistiche postume (D.Lgs 42/2004, anche Codice Urbani semplificato in CU) per cui o si rientra nei limiti dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (rinvio alle tre casistiche art 167 comma 4 del CU), oppure l’abuso paesaggistico va rimosso.

Purtroppo non sembra sia eliminabile il pagamento dell’indennità risarcitoria paesaggistica, perché si tratta di “pericolo astratto” fatto per cui la rimozione dell’abuso paesaggistico essendovi stato una pericolo per il Paesaggio implica sempre il pagamento dell’indennità paesaggistica risarcitoria. Sarà onere dei Comuni applicare l’importo minimo.

La regolarizzazione paesaggistica non è eludibile, al fine di rendere legittimo uno stato di fatto.

Si evidenzia che secondo recentissima giurisprudenza del CdS sez. IV n. 4516/2017, le zone “A”, cioè i centri storici sono siti paesaggistici, con tutte le conseguenze per cui il progetto post sisma dovrà avere anche l’autorizzazione paesaggistica preliminare.

Per i beni monumentali sembra sia possibile per abusi non invasivi fare ricorso alla disposizione di cui all’art 160 (ordine di reintegrazione) comma 4 (impossibilità) del CU, ovviamente previo assenso al mantenimento con provvedimento soprintendentizio.

A parte il pagamento sanzionatorio o indennitario previsto dalla Legge.

LA TUTELA (SOPRAVVENUTA) DEL PARCO DEI SIBILLINI E DI “RETE NATURA 2000”

Come noto si tratta di applicare la legge relativa ai Parchi cioè la L. 394/’91 (cioè art 13 sul Nulla Osta) e la normativa regionale.

Non è prevista la sanabilità di detti abusi, ma è acconsentito una specie di Nulla Osta postumo per il mantenimento dell’abuso.

Per abusi commessi dopo l’entrata in vigore del Parco dei Sibillini si deve ottenere un assenso al mantenimento dell’abuso da parte del Parco dei Sibillini. Anche detto particolare nulla osta postumo è presupposto o della sanatoria di doppia conformità, oppure della sanzione ex art 33 comma 2 o anche art. 34 comma 2 TUED.

Per le zone gravanti entro il perimetro di Rete Natura 2000 occorre una specie di Valutazione di Incidenza (art 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.) postuma, sulla cui ammissibilità di recente (2018) si è espresso il Tar Toscana (sentenza n. 156 del 30 gennaio 2018), anche se sulla scia di una sentenza della CEDU (luglio 2017) per impianti a biogas realizzati nelle Marche senza Valutazione di Impatto Ambientale. In breve la CEDU ammetterebbe la VIA postuma ed il TAR Toscana lo estrapola alla Valutazione di Incidenza. Resta comunque necessario che la Regione Marche o il Parco dei Sibillini se delegato, o i Comuni (legge n. 221 del 2015), esprimano un giudizio di compatibilità postumo dell’abuso alla novella paesistica ed habitat naturale di cui di Rete Natura 2000 (sia esso Zona di Protezione Speciale che Sito di Interesse Comunitario).

Sulla nozione di edificio esistente e sua ristrutturazione post sisma si rinvia a sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 4759 del 13 ottobre 2017 anche scaricabile dal sito “Lexambiente.it” in data 09 novembre 2017.

Incontroverso che la nozione di “rudere” è stata modificata dal 2013 per cui anche un edificio per così dire “ruderato” possa rientrare nel novero di edificio esistente ristrutturabile e quindi da sottoporre a benefici contributivi per sisma.

I presupposti sono quelli previsti dalla legge del 2013.

LE ALTRE TUTELE O VINCOLI

Il progettista dovrà verificare la legalità dell’immobile danneggiatosi per il sisma anche sulla base di altre norme vigenti sul sito come RD 3267/1923, RD 523/1904, Legge regionale Marche 13/1990, norme del Piano di Assetto Idrogeologico etcc.. (sul punto vedasi “Guida alla compilazione della modulistica edilizia” di Roberto Gallia Edizioni Legislazione Tecnica del 2° trimestre 2018), perché la conformità della stato di fatto e quindi legalità dell’immobile danneggiato va osservata anche sotto questi ulteriori profili.

CRITICITA’ DELLA LEGGE REGIONE MARCHE N. 25 DEL 02 AGOSTO 2017

Occorre un breve richiamo all’art 3. Il primo comma appare da perfezionare in quanto il TUED prevede l’applicabilità dell’art 34 comma 2 del TUED, solo in fase esecutiva, come già detto sopra. Non sembra autocertificabile una sanzione da parte del progettista.

Anche il comma 2 appare non condivisibile come a dire che una illegittimità ignorata da parte della P.a., possa assurgere a legalità per decorso del tempo. Sul punto si rinvia sia a sentenza CdS in Adunanza Plenaria n. 09/2017 che per il caso di sanatoria edilizia alla sentenza n. 08/2017, per cui residua sempre uno stato di illegittimità.

Il comma 3 (sulla ipotesi di sanabilità in casi specifici con il Piano Casa Marche) non fa che ripetere quanto già detto sopra, ma con una svista non da poco. Nel momento che il Piano Casa Regionale non venisse prorogato a dopo il 31/12/2018, mancherebbe la conformità al momento della domanda, se venisse depositata dopo il 01/01/2019.


Nella speranza di fornire un contributo positivo alla soluzione delle problematiche derivanti dai danni del sisma del 2016 e del 2017 che ha colpito, per quanto di interesse, la regione Marche.

In memoria di mio Padre. 

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