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Efficienza energetica negli edifici: in Gazzetta europea la nuova direttiva. I dettagli

Efficienza energetica edifici: la nuova Direttiva 2018/844/UE introduce un indicatore d'intelligenza per gli edifici e semplifica le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

Efficienza energetica edifici: la nuova Direttiva 2018/844/UE, che entra in vigore il prossimo 9 luglio 2018 introduce un indicatore d'intelligenza per gli edifici e semplifica le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta europea L 156/75 del 19 giugno 2018, la Direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

La nuova Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E., ovverosia il 9 luglio 2018: gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 10 marzo 2020.

Importante: ciascuno Stato dovrà abbattere dell'80-95% (rispetto al 1990) le emissioni di gas serra entro il 2050, stabilendo una "strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero".

Novità principali

Di fatto, la direttiva migliora l'efficienza energetica degli edifici e incentiva la ristrutturazione degli immobili. Tra i suoi obiettivi a lungo termine vi è quello di decarbonizzare l'attuale parco immobiliare europeo, altamente inefficiente.

Il provvedimento promuove anche le ristrutturazioni economicamente efficienti, introduce un indicatore d'intelligenza per gli edifici, semplifica le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria e promuove l'elettromobilità mediante l'istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai veicoli elettrici.

Altre interessanti novità riguardano gli edifici di nuova costruzione: viene imposto agli Stati membri di garantire "che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili".

Per gli edifici oggetto di sottoposti a ristrutturazioni importanti i paesi devono incoraggiare "sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile", oltre a "prendere in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica".

Valutazione predisposizione edifici all'intelligenza

Assume particolare rilievo l'Allegato I Bis, relativo all'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza, che tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell'aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l'interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.

La metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

  • a) la capacità di mantenere l'efficienza energetica e il funzionamento dell'edificio mediante l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;
  • b) la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell’occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d'uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull'uso dell'energia; e
  • c) la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio.

La metodologia, inoltre, non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto UE in materia di protezione dei dati e vita privata, nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cybersicurezza.

La Direttiva (Ue) 2018/844