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L'ecobonus vale anche per gli immobili dati in locazione

Ctp di Sondrio: la detrazione Ecobonus spetta sulle spese sostenute per il risparmio energetico su immobili di proprietà, anche se concessi in locazione a terzi, non ponendo la normativa vigente alcun limite al riguardo

L'ecobonus, fino a prova contraria, vale anche per gli immobili locati. Lo ha precisato la CTP di Sondrio nella recente sentenza 73/2018, dirimendo una questione legata alla contestazione e conseguente recupero mosso dall'Agenzia delle Entrate a una società in ordine alla fruizione della detrazione per spese di riqualificazione energetica sostenute su un immobile non strumentale all'attività esercitata, perché locato e configurato quale "immobile merce" o "patrimoniale" per essere l'oggetto dell'attività svolta e non avendo la destinazione di diretto impiego per gli scopi, tipicamente, societari.

Ecobonus: nulla osta alla detrazione per gli immobili dati in locazione

La legge 296/2006 prevede, all'art. 1, commi 344-347, delle detrazioni d'imposta in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e l'art. 2 del D.M 19/02/2007 estende, espressamente, l'agevolazione "...ai soggetti titolari di redditi di impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi...sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti" con ciò non esplicitando eventuali strumentalità del bene o situazioni ostative concernenti immobili destinati alla vendita o alla locazione.

Nella fattispecie l'intervento è stato effettuato su un immobile di proprietà della società per fini migliorativi e del quale la società manteneva, comunque, il possesso e le fatture allegate. La società, fra l'altro, ha come oggetto secondario dell'attività la locazione di immobili "regolarmente iscritti nel registro dei beni ammortizzabili". Insomma: l'immobile, al momento dell'intervento, era posseduto e plausibilmente, anche detenuto dalla ricorrente che, in ogni caso, ne manteneva il possesso in quanto, "in materia di locazioni, il locatore conserva, comunque, il possesso vertendosi in ipotesi di possesso senza detenzione".

Beni strumentali ed Ecobonus: qui prodest?

Secondo l'Agenzia delle Entrate, gli immobili locati a terzi non rientrerebbero nella categoria dei beni strumentali per l'attività. Non è così per la CTP, poiché dette operazioni rientrano nell'oggetto societario e, quindi, nell'attività di impresa secondaria di locazione di immobili e, pertanto, acquistano natura strumentale proprio in riferimento alla precitata attività atteso che l'immobile locato risulta connesso e conferente ai preposti obiettivi societari.

In definitiva, la detrazione spetta sulle spese sostenute per il risparmio energetico su immobili di proprietà, anche se concessi in locazione a terzi, non ponendo la normativa vigente alcun limite al riguardo.

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