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Equo compenso, CNI e RPT chiedono emendamento alla Finanziaria 2019 per attivarlo subito

Equo compenso per davvero: sulla falsariga del provvedimento approvato dalla Regione Calabria, la Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato una proposta di legge da inserire auspicabilmente nella Legge di Bilancio 2019. Ecco quale

 

Equo compenso: proposta RPT al Governo

L'equo compenso per davvero. Ecco cosa vogliono, da subito, sia CNI che RPT. Tutto è nato dalla legge regionale 3 agosto 2018 n.25, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 6 agosto 2018 n.83, “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”, che peraltro abbiamo già ampiamente approfondito su Ingenio.

Da qui, a cascata, il CNI ha preso in mano la palla e la RPT ha realizzato una vera e propria proposta di emendamento, da presentare in sede di discussione alla Legge di Bilancio 2019.

Equo compenso per davvero: il parere del CNI

Nella circolare n.292 del 3 ottobre 2018, in primis, il CNI precisa che la legge della Calabria, presentata inizialmente come "legge sull'equo compenso", si tratta - più precisamente - "di una disciplina volta a garantire che le prestazioni professionali - per conto dei privati cittadini e delle imprese - vengano correttamente saldate”.

Tramite questo innovativo provvedimento, la Regione Calabria – sottolinea il CNI - ha inteso introdurre a livello normativo una misura volta a promuovere, seppure indirettamente, l’applicazione del principio dell’equo compenso a favore dei professionisti (così come sancito dall’art.19-quaterdecies del decreto-legge n.148/2017, come convertito dalla legge n.172/2017, su cui v. la circolare CNI n.241/2018), tema da sempre portato avanti dal Consiglio Nazionale a livello politico. Anche se la concreta tecnica di redazione seguita, sul piano strettamente giuridico, potrebbe prestarsi a qualche considerazione critica, si tratta indubbiamente di un preciso segnale rivolto al Legislatore nazionale, circa la necessità di rafforzare la tutela dei liberi-professionisti e di completare rapidamente l’attuazione del principio dell’equo compenso (anche nei confronti della Pubblica Amministrazione), introdotto nel 2017.

L'emendamento RPT sull'equo compenso

Segnaliamo i principali paletti della proposta di legge elaborata dalla Rete delle Professioni tecniche sull'equo compenso, rimandando alla lettura del documento integrale disponibile in allegato per un approfondimento completo:

  1. le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell’attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n°380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente;
  2. nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.
  3. il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all’Ente o l’Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  4. la mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.

L'ispirazione della Calabria sull'equo compenso: no parcella no autorizzazione

La legge della Regione Calabria specifica che, per ottenere l'autorizzazione edilizia, occorre presentare un documento che attesti il pagamento delle spettanze da parte del committente. In mancanza di questo documento, l'iter amministrativo non può andare avanti.

L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce pertanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. Senza tale dichiarazione l'iter amministrativo non si può completare fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Di fatto, analizza il CNI, tale provvedimento si propone (art.1) di tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, salvaguardando il lavoro svolto dai professionisti e nello stesso tempo contrastando il fenomeno dell’evasione fiscale.

Scopo della normativa regionale, in sostanza, è quello di subordinare la conclusione della procedura autorizzativa alla prova dell’avvenuto pagamento del professionista che ha redatto gli elaborati tecnici alla base della istanza indirizzata alla Pubblica Amministrazione.

Su di un altro versante, quello successivo del “rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione dell’istanza” proveniente dal privato, è fatto obbligo all’Amministrazione di ottenere l’autocertificazione (“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”) del professionista che dichiari l’avvenuto pagamento degli onorari stabiliti da parte del committente.

La mancata esibizione della documentazione, secondo le forme richieste, può inficiare la procedura amministrativa posta in essere, impedendo il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. Addirittura, il modello (“Allegato A”) allegato alla legge regionale n.25/2018 prescrive l’indicazione degli estremi della fattura saldata al professionista.

LA LEGGE 25/2018 DELLA REGIONE CALABRIA E LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO INTEGRALE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

 

Articolo integrale in PDF

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