Cassazione: ok alle alle agevolazioni sulla prima casa anche quando l’immobile viene trasferito in virtù degli accordi in vista della separazione
La separazione non fa decadere il Bonus Prima Casa: lo ha ufficialmente sancito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 31603/2018 del 6 dicembre, che ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'Agenzia delle Entrate sul tema.
Nel caso specifico, si trattava di un trasferimento della nuda proprietà di un immobile, in virtù di accordi propedeutici alla separazione, alla quale in sede di rogito erano state applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali agevolate. Il Fisco aveva emesso una cartella di pagamento con il recupero a tassazione, ma i contribuenti lo avevano impugnato con successo di fronte alla CTR che, verificato il successivo divorzio, aveva annullato l'atto impositivo.
Per la Cassazione, giusto così: il ricorso non riporta infatti il "testo degli accordi divenuti definitivi in sede di estinzione del vincolo matrimoniale", i quali hanno fortemente valorizzato l'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario (artt. 156 c.c., ultimo comma, e 710 c.p.c.) e contenuto eventuale (art. 1372 c.c.) degli accordi di separazione, nel primo dovendosi ricomprendere il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti, nel secondo, invece, quei patti che trovano solo occasione nella separazione, trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi, che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata.
Il Bonus o agevolazione prima casa consente di pagare imposte ridotte sull'atto di acquisto di un'abitazione in presenza di determinate condizioni. In particolare:
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E' DISPONIBILE IL FORMATO PDF
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