BIM
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La Norma UNI 11337-7 e le Professioni Non Regolamentate del «BIM»

Un approfondimento di Angelo Ciribini sulla UNI 11337-7, la norma che definisce i requisiti relativi all'attività professionale degli esperti BIM

 
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Il «BIM», prima ancora di essere riassunto in tale acronimo nel 1992, nasceva, tra gli Anni Cinquanta e gli Anni Sessanta, in modo coevo al «CAD», in diversi luoghi dell'Europa Orientale e Occidentale (oltre che negli Stati Uniti) come insieme di tecnologie che parevano poter rispondere a esigenze metodologiche formulate in precedenza, negli Anni Quaranta, all'insegna del nesso che intercorreva tra informazione, normalizzazione e produttività: risentendo dell'eco taylorista e fordista.
Successivamente, a partire dai primi Anni Duemila, l'adozione progressiva (parziale e disordinata) degli applicativi metteva in chiaro che i metodi sopraddetti fossero indispensabili affinché i primi potessero assumere un senso compiuto e una reale efficacia.
Metodi e strumenti, in seguito, nel secondo decennio del nuovo secolo, richiedevano la formalizzazione di documenti di governo e di regolazione dei processi così resi ormai digitali.
A questo punto, inevitabilmente, si poneva la questione legata alla detenzione dei saperi «specialistici» che vi presiedessero.
 
Ovviamente, nell'orizzonte della digitalizzazione perfetta, lungi dall'essersi avverata, non dovrebbero darsi saperi specialistici improntati a essa, nel senso che tutti gli operatori dovrebbero esservi permeati.
Ciò, del resto, imporrebbe il quesito sul fatto che gli attori stessi possano esserne investiti a tal punto da eventualmente esserne «snaturati», nel senso che la loro natura subirebbe evoluzioni significative e impreviste.
Ciò potrebbe accadere specialmente perché la «modellazione» dovrebbe risolversi in «simulazione» esaustiva del comportamento sia del bene sia dei suoi fruitori, come indica la espressione «gemello digitale».
Si pensi, ad esempio, alle riflessioni avanzate da Phil Bernstein sulla possibilità che le prestazioni professionali degli architetti possano essere misurabili e remunerate nel ciclo della vita in relazione alle prestazioni che l'edificio progettato possa assicurare: sinanco con riferimenti a quello offerte dagli utenti stessi, si potrebbe aggiungere.

BIM: i contenuti della norma UNI 11337-7 

Poiché, però, si sta ragionando, in questo senso, sul lungo periodo, nel frattempo, tali saperi e i loro detentori necessitano di una formalizzazione, in termini di qualificazione, e di enti che rendano «certo» al mercato il loro possesso da parte di determinati soggetti.
Nel mese di Dicembre 2018 è stata pubblicata la norma UNI 11337-7, intitolata Gestione digitale dei processi informativi - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa.
Essa appare in concomitanza con l'avvio degli obblighi legislativi previsti, per i contratti pubblici, dal DM 560/2017 e, più in generale, in coincidenza con l'incremento della diffusione della digitalizzazione nel settore.
 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei professionisti del BIM secondo UNI 11337-7

 
La norma UNI 11337-7 disciplina, in effetti, le professionalità non regolamentate relative alla gestione delle informazioni in conformità alla Legge 4/2013, presentandosi, dunque, sotto una veste di assoluto rilievo per il mercato.
Per questa ragione, il suo formato riflette uno schema specifico, comune ad altre norme analoghe, come quella riferita al Project Manager, assai vicina a essa nello spirito e nelle finalità, sebbene, questa, non dedicata univocamente al settore.
La norma possiede, perciò, una valenza specifica in materia di qualificazione e influisce indirettamente, ovviamente, non poco sul nascente mercato delle corrispondenti certificazioni professionali, da cui è, tuttavia, distinta come finalità primaria.
La norma ha, in effetti, una notevole ambizione, quella di influire sulla maturità digitale degli operatori, apportando indicazioni e chiarimenti utili per evitare fraintendimenti e, in prospettiva, per agevolare l'attribuzione di responsabilità in sede giurisdizionale.
Essa sarà, infatti, tra tutti i testi normativi, nazionali, sovranazionali e internazionali, uno dei documenti più compulsati nelle prevedibili liti tra le controparti e persino tra i diversi soggetti che orizzontalmente e verticalmente costituiscono la parte contraente relativa alla catena di fornitura.

BIM e Contenziosi: norma UNI 11337-7 agevola l'attribuzione di responsabilità in sede giurisdizionale

È sempre più palese, infatti, che, per quanto la diffusione della gestione e della modellazione informativa sia ancora disomogenea, molte entità all'interno della catena di fornitura, per quanto riluttanti, iniziano a temere che un loro eventuale disinteresse possa pregiudicarne gli interessi, anche a prescindere dagli obblighi legislativi.
Si menziona questo aspetto poiché una certa immaturità digitale, tanto della Domanda quanto dell'Offerta, è presumibile che generi contenziosi in parte inediti: anche in via pretestuosa.
In quest'ottica, la figura del BIM Manager, come vedremo, è tipicamente di sistema, nonché legata alla organizzazione ancor prima che alla commessa, e svolgerà, tuttavia, un ruolo non secondario in quest'ultima, qualora la si consideri, per entità e per complessità, a sua volta, una organizzazione semi-autonoma, condizionata, però, dalla estemporaneità e dalla temporaneità tipica dei consorzi e dei raggruppamenti.
Per questa ragione, la norma prevede che le figure professionali possano collaborare stabilmente od occasionalmente con una organizzazione.
Come affermato poc'anzi, però, l'intendimento principale del normatore è stato, oltre che regolamentare, anche culturale.
Si cita, per tutti, la esplicitazione del significato del Capitolato Informativo che, in determinate circostanze, potrebbe manifestarsi sotto forma di Requisiti Informativi originati all'interno della catena di fornitura, a valle delle richieste della committenza.
D'altronde, ulteriori specificazioni, pur utili, sono state accantonate nel corso della revisione progressiva dei testi, in quanto la variabilità degli assetti contrattuali e organizzativi, oltre che delle diverse culture societarie coinvolte nell'esecuzione dei contratti, non avrebbe permesso di generalizzare dettagli pur importanti.
Molti degli aspetti, per così dire, processuali saranno, peraltro, successivamente approfonditi dalla norma UNI 11337-8.

Qualifica (e certificazione) dei professionisti del BIM secondo UNI 11337-7

Il lavoro normativo ha considerato il repertorio dei precedenti schemi disponibili a livello nazionale (di altri Paesi), sorgendo, peraltro, in contemporanea ad almeno uno schema internazionale, tanto di qualificazione individuale quanto di certificazione professionale, quello proposto da buildingSMART International (che, a sua volta, deriva dalle precedenti esperienze compiute da alcuni capitoli nazionali).
Si ricorda, tuttavia, il carattere peculiare e, per così impropriamente dire, istituzionale, della norma UNI, legato alle attività professionali non regolamentate, che la sottrae a eventuali comparazioni: semmai ci si può augurare che i contenuti della norma UNI ispirino iniziative di seconda parte presso le maggiori organizzazioni interessate a mettere a punto propri modelli supplementari di qualificazione dei fornitori.
Potrebbero, peraltro, anche immaginarsi schemi volontari di qualificazione o di certificazione basati su una gradualità del livello di accertamento, ma, appunto, essi sarebbero irriducibili rispetto alla natura della norma in questione.
La norma, pertanto, potrebbe valere, in termini di qualificazione, entro le procedure selettive di reclutamento del personale (o anche dei fornitori individuali, per la committenza privata), così come, in ambito certificativo, per richiedere profili specifici, da parte della committenza pubblica, all'interno delle offerte metodologiche oppure per comporre le liste dei fornitori di servizi professionali pre-qualificati.
 
Per rimanere nell'ambito continentale, schemi di qualificazione e di certificazione si rintracciano, infatti, in Francia, in Germania, nel Regno Unito, in Spagna e nei Paesi Nordici e Scandinavi, ma difficilmente tali schemi possono essere considerati appieno confrontabili.
Le stesse norme di riferimento di carattere processuale, dalle UNI 11337 alle (pre-norme) PAS BS 1192, ormai scomparse o in via di sostituzione, per arrivare alle norme EN ISO 19650, hanno accuratamente scansato l'approfondimento dei profili professionali, rimandando ad altre occasioni, come quella in oggetto.
È auspicabile, per questa ragione, che il testo del documento normativo italiano, assolutamente originale, opportunamente tradotto, possa in futuro divenire la base di discussione in sede normativa sovranazionale presso il CEN ed eventualmente internazionale, in sede ISO.

Esperti BIM nella norma UNI 11337-7: BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager, CDE Manager

La norma propone quattro profili professionali, tre dei quali noti (ma interpretati in maniera eterogenea nei diversi contesti nazionali e societari), il quarto assolutamente inedito.
I profili conosciuti sono quelli classici del BIM Specialist, del BIM Coordinator e del BIM Manager, mentre quello inedito riguarda il CDE Manager.
La dizione italiana suona rispettivamente come Operatore Avanzato della Gestione e della Modellazione Informativa, Coordinatore dei Flussi Informativi di Commessa, Gestore dei Processi Digitalizzati, Gestore dell'Ambiente di Condivisione dei Dati.
 
Per essi la norma, dopo una minuziosa declaratoria delle funzioni da espletare, elenca analiticamente un nutrito ammontare di elementi, dettagliati, che riguardano l'abilità, la competenza e la conoscenza.
Dal punto di vista nominale, la redazione della norma ha tenuto in conto sia del fatto che queste locuzioni, a livello internazionale, siano le più frequenti, ma pure che, come detto, esse non conservano sempre lo stesso esatto significato.
A questa considerazione si deve aggiungere la presenza di espressioni particolari, da BIM Adviser a BIM Job Captain, che posseggono valenze più societarie o specialistiche, non riconducibili, almeno per ora, forse a una autentica professionalità codificabile; oppure locuzioni come Information Manager, volutamente abbastanza vaghe.
 
Dato che la norma pertiene alla qualificazione, sarà tema della certificazione stabilire, ci si augura omogeneamente, invece, il contenuto della causale certificativa: ad esempio, se inerente a una specifica categoria di operatori, se relativamente alla General Construction o alla Civil Engineering, se attinente a una determinata fase del processo edilizio o infrastrutturale, se riferibile a determinate tipologie di applicativi.
È anche immaginabile, come già sta accadendo, che su base specialistica o territoriale, si formino libere associazioni di operatori tesi a condividere e a confrontare le proprie esperienze, oltre che a contribuire a una maggiore precisazione futura dei contenuti dei profili professionali.
 
La maggiore preoccupazione iniziale del normatore riguardava la definizione di descrizioni equilibrate che valorizzassero le nuove professionalità, in termini di abilità, di conoscenze e di competenze, senza ergersi a dispositivo selettivo irrealisticamente discriminante.
Sotto tale punto di vista, la norma, pur limitandosi a proporre rimandi per futuri sviluppi, non indulge, infatti, a contenuti indeterminati che avrebbero lasciato spazio a interpretazioni difformi e incommensurabili tra loro del testo.
È bene, peraltro, sottolineare il fatto che, in assenza di riferimenti condivisi e dotati di una certa ufficialità, l'auto-attribuzione (la sé dicenza) di titoli non faceva, nel recente passato, che generare confusione.
 
D'altra parte, la presenza di figure «professionali» di questo genere aveva rivelato la questione cruciale della transizione digitale, in cui agiscono differenti gruppi di operatori: quelli, tendenzialmente analogici, dotati di una certa seniorità, che detengono i saperi e le esperienze disciplinari (oltre che i poteri decisionali nelle organizzazioni), coloro che, mediamente più giovani, vantano maggiore dimestichezza cogli strumenti e coi processi digitali (lo zoccolo duro dei soggetti che prospetticamente possono agire quali BIM Coordinator BIM Manager: ma che necessitano spesso ancora di comprendere appieno quali siano, nelle società, le loro effettive «responsabilità»), quelli che, neo-diplomati o nei-laureati, intravedono nel BIM Management una possibilità occupazionale privilegiata.

La prima istanza che si è voluto soddisfare ha riguardato l'esclusione dai profili professionali specifici del cosiddetto BIM Modeler, una figura strettamente operativa, certamente essenziale nel breve periodo, peraltro già qualificata separatamente per iniziative specifiche, ad esempio, da parte dei produttori degli applicativi, ma probabilmente destinata a scomparire nel medio-lungo termine, colla diffusione capillare della cultura digitale presso gli attori del mercato: oppure a ritagliarsi uno spazio distinto.
A questo proposito, si tratta di ricordare che la transizione digitale non riguarda solo l'avvicendamento di soggetti che posseggono saperi strumentali e metodologici analogici con altri che detengono gli analoghi digitali, ma concerne pure la trasformazione dei contenuti stessi delle attività professionali e imprenditoriali.
D'altra parte, la presunta dialettica tra i cultori dei metodi e quelli degli strumenti si risolve positivamente nella constatazione che i processi sono condizionati dalle tecnologie che, a loro volta, abilitano esigenze derivanti dalle metodologie.

Il profilo professionale del BIM Specialist

Prima preoccupazione del normatore è stata quella di conferire valore al BIM Specialist come soggetto operativo profondamente implicato tecnologicamente nella singola commessa e nella modellazione informativa, epperò dotato di consapevolezza sul piano delle implicazioni culturali, giuridiche, gestionali e organizzative.
A titolo di esempio, egli o ella dovrà possedere non solo una conoscenza profonda degli applicativi di produzione dei modelli informativi e una adeguata padronanza dei relativi saperi disciplinari (o meglio, viceversa), ma dovrà anche possedere pure una consapevolezza dei criteri con cui i software sono stati concepiti sotto la fattispecie dell'ingegneria dell'informazione e segnatamente delle basi di dati.
Ciò è particolarmente importante anche in considerazione del fatto che, essendo l'offerta formativa disponibile sul territorio nazionale intitolata nominalmente al BIM Management, i profili del BIM Specialist e del BIM Coordinator paiono essere oscurati da quello del BIM Manager.

Il profilo professionale del BIM Coordinator

È proprio la figura del BIM Coordinator, regista principale della specifica commessa, a fungere da ponte tra i due estremi opposti del BIM Specialist e del BIM Manager, sollevando la questione, assai discussa, sui rispettivi ruoli della metodologia e degli strumenti nella connotazione di queste figure.
Egli o ella, nel momento in cui, come la norma prevede, configurando le strutture di dati, le corrispondenti regole di controllo e attuando la susseguente verifica dei modelli informativi disciplinari e aggregati, tende, infatti, ad assumere un ruolo fondamentale nel coordinamento delle attività in essere che, ad esempio, nella fase della progettazione, potrebbero condurlo/a a divenire un digitally enabled Design Manager.
Il BIM Coordinator, tra l'altro, oltre alle convenzionali attività di istruttoria, di regia e di controllo della modellazione informativa a livello di commessa, sia pure in stretta sinergia col BIM Manager, anche in termini relazionali, si preoccupa di assicurare la continuità tra ambienti di calcolo e ambienti di modellazione.
Naturalmente, questa citazione concerne la fase di progettazione (estesa, invero, a quella costruttiva che coinvolge la catena di fornitura), ma varrebbe anche, ad esempio, per la programmazione, il monitoraggio e il controllo dei lavori, nella fase di esecuzione, oppure per quella di manutenzione, nella previsione degli interventi e nella gestione degli ordini di lavoro.
 
Si tratta di un passaggio non banale, poiché segna la fine della concezione del «BIM» come di un ambito circoscritto, dilata la nozione di «interoperabilità» ai gerghi specialistici e alle culture tecniche e, in ultima analisi, evidenzia indirettamente il coinvolgimento di tutti gli operatori di una organizzazione come Digitally Aware Operator.
Un simile ragionamento vale per la padronanza delle interazione con i Geographical Information System e i dispositivi di acquisizione delle Point Cloud.
A questo proposito, la produzione dei modelli informativi fuoriesce da una mera ricerca di coerenza tra contenuti che si traducano in documenti ed elaborati, per entrare nelle logiche di strutturazione e di destrutturazione dei dati.
D'altra parte, sono proprie le potenzialità predittive consentite dall'elaborazione statistica di serie storiche di dati a prefigurare il rimpiazzo della clash detection colla clash avoidance.
Già oggi, del resto, il Visual Programming ha introdotto forme, sia pur limitate, di semi-automazione nella ricerca delle opzioni progettuali o, perlomeno, la ottimizzazione, su base probabilistica, della scelta tra alternative,
Ciò avviene (anche se nella norma tutto questo è solo adombrato, citando le data analytics e la data science, in ragione di una prudenza dovuta alla gradualità dei processi della maturazione digitale) poiché, in futuro, la produzione di dati che abbiano una qualità intrinseca elevata, la loro archiviazione, il loro reperimento, dovrebbero portare al reasoning, vale a dire alla possibilità di predire gli accadimenti apprendendo computazionalmente e probabilisticamente da azioni di economia della conoscenza.
Si tratta di, da un lato, non disperdere nulla di ciò che una organizzazione compie, anzi di capitalizzarne il patrimonio esperienziale, e, dall'altro, di disporre tempestivamente di una ampia gamma di soluzioni tra cui estrarre quelle ritenute più opportune.
 
È anche bene sottolineare che la norma sia sostanzialmente neutra nei confronti delle fasi del processo edilizio o infrastrutturale (committenza, progettazione, esecuzione, manutenzione, fruizione, gestione), benché, comprensibilmente, la maggior parte delle esperienze sin qui maturate si rapportino alla ideazione.
Uno degli aspetti salienti ha investito, con attinenza al BIM Specialist, pure il riferimento, a oggi escluso, ad applicativi che non concernessero esclusivamente la produzione dei modelli informativi, ma anche la sua istruttoria, la sua verifica e la multi-dimensionalità della modellazione informativa (dal 4D in avanti).
Questo passaggio sarà, in futuro, oggetto di approfondimento, in quanto la nozione di produzione del modello potrebbe estendersi, appunto a sfere estensive, dalla realtà virtuale alla manifattura additiva e, soprattutto, più che i modelli informativi stessi, sarà la qualità della produzione dei dati a contare entro un ecosistema digitale allargato.

Il profilo professionale del BIM Manager

Il profilo del BIM Manager, non estraneo, in determinate circostanze, alle singole commesse, è, tuttavia, tipicamente legato alla nozione di integrazione di sistema e, appunto, si delinea quale gestore dei processi digitali dell'organizzazione per cui agisce, tanto che gli è richiesto anche di essere in grado di svolgere periodicamente valutazioni sul grado di maturità digitale dell'organizzazione, tramite metodologie riconosciute.
Questa considerazione assume una peculiare valenza perché, indirettamente, sposta la focalizzazione sull'organizzazione, pur essendo la norma inerente esclusivamente alla persona: in attesa di procedere alla redazione di un apposito documento normativo al riguardo, facendo seguito a schemi già esistenti sul mercato nel Nostro a Paese, di provenienza autoctona o estera.
 
Il BIM Manager, pur avendo compiti non irrilevanti nelle singole commesse, oltre che nella ottimizzazione del coordinamento tra di esse, di fatto è, infatti, profilo inseparabile dall'esistenza di un sistema di gestione dei processi digitalizzati dell'organizzazione, tanto da avere la responsabilità di sovrintendere alla configurazione delle linee guide proprietarie e al loro aggiornamento tramite l'implementazione delle verifiche ispettive, ma può svolgere pure assistenza ai vertici aziendali nella determinazione delle politiche di investimento e di formazione, oltre che di reclutamento e di ricerca.
 
Il BIM Manager è, allora, nella organizzazione per conto della quale opera, una sorta di garante della pervasività della cultura digitale, ma funge anche da soggetto di collegamento con molte altre categorie di sistemi gestionali, tra cui emerge quella legata al rischio, dato che la digitalizzazione è un fattore decisivo di mitigazione del rischio (inteso negativamente) o di moltiplicazione dello stesso (inteso positivamente).
 
Con diversi gradi di intensità, inoltre, la norma sottolinea la centralità di alcune categorie inedite e cruciali, sovente marginali negli altri schemi di qualificazione: la cyber security, i contratti collaborativi, la tutela della proprietà intellettuale, la business intelligence, le data analytics e il construction project management.
Esse rispecchiano, in effetti, tutti gli aspetti che fuoriescono da una mera adozione di metodi e di strumenti decontestualizzati.
In altre parole, la norma indica due assunti non trascurabili: la sfruttamento del dato e la gestione dell'informazione vanno ben oltre la modellazione informativa e i processi informativi non possono essere distinti da quelli decisionali.
Non a caso, a cominciare dal BIM Specialist, si porrà in futuro la questione della eventuale attribuzione di responsabilità di tali professionalità nei confronti dei tradizionali decisori (ad esempio, i progettisti).
Se si guarda, altresì, al fatto che la tematica inizi a essere appresa al di fuori di IFTS, di ITS, di Master (Universitari o meno), nonché di corsi eterogenei, entrando lentamente nei corsi di diploma e di laurea, queste categorie potenzialmente modificheranno significativamente i contenuti degli stessi.
Il che si deve alla consapevolezza, da parte del normatore, che il «BIM» non sia che una porta di accesso al più vasto mondo del dato, dell'informazione e della conoscenza.

Il profilo professionale del CDE Manager

La figura del CDE Manager, accostata a quella del BIM Manager, allude, infatti, giusto a una decisiva evoluzione che si prevede avvenga dalla modellazione informativa alla gestione avanzata di dati relazionabili tra loro, non necessariamente inclusi nei modelli informativi, ma presenti nell'Ambiente di Condivisione dei Dati.
La norma, pur non citando espressamente le tendenze più avanzate inerenti, tra gli altri, ai linked data e al machine learning, adombra un percorso evolutivo per il Gestore dell'Ambiente di Condivisione dei Dati che richieda, in avvenire, la piena padronanza della data science al fine di governare un intero ecosistema digitale, dell'organizzazione o della commessa.

La certificazione delle figure professionali Esperti BIM

Occorre, infine, osservare che, quantunque l'UNI preveda le diverse modalità di accertamento per la qualificazione, i criteri eventuali di omogeneizzazione dei criteri di certificazione rilasciata da parte degli enti di certificazione spetteranno ad ACCREDIA.
La certificazione, del resto, è corretto rammentare, non pertiene direttamente allo scopo della norma, ma è palese che la sua pubblicazione, oltre a svolgere un compito culturale significativo (potendo anche influire sui mansionari societari e sui criteri aziendali di reclutamento e di avanzamento di carriera), sia il presupposto scatenante l'avvio vero e proprio del mercato, sinora embrionale, della certificazione, oltre a tutto in corrispondenza dell'entrata in vigore del DM 560/2017.
 
Al di là del fatto che gli schemi di certificazione potrebbero, almeno in senso incrementale, variare nei riguardi del resto normativo, in sede post-normativa sarà pure possibile rendere uniformi i criteri di valutazione, curriculari e legati alle prove orali, scritte e pratiche, così come i criteri di sorveglianza.
A questo proposito, la certificazione potrebbe palesarsi tanto come attributo per l'organico della struttura di committenza quanto per la dotazione minima attesa presso i fornitori.
Chiaramente, i contenuti della norma, oltre al confronto a livello sovranazionale e internazionale, sono destinati a un aggiornamento periodico che dipenderà dall'esito della sua originaria adozione.
Come sempre, sarà, inoltre, il mercato a decidere sulla credibilità di attestazioni che valgano sia sul piano sostanziale sia su quello formale.
La norma, comunque, ha gettato solidi presupposti affinché il mercato maturi.
 
Altra cosa, tuttavia, sarà la modalità con cui gli enti di certificazione interpreteranno e approfondiranno nelle diverse prove di accertamento i numerosi punti inerenti alle abilità, competenze e conoscenze.
Il mercato della certificazione delle persone è chiamato a una prova impegnativa come garante della affidabilità dello zoccolo duro degli operatori del settore digitalizzato.
La sfida che attende il mercato della costruzione e dell'immobiliare, non solo nei termini della qualificazione e della certificazione degli operatori specializzati, ma anche dell'acculturamento digitale di tutti gli attori, inizialmente riguardava la «collaborazione», poi si è evoluta in «integrazione», per terminare in «connessione», in cui, tra Artificial Intelligence e Internet of Things, molti dati si produrranno autonomamente.
Ma questa è ancora un'altra storia.

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