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Manufatti precari e tenuità del danno: ecco il perimetro dell’abuso edilizio

Cassazione: gli interventi edilizi precari devono rispondere a precise caratteristiche normative, non basta la determinazione soggettiva della loro precarietà

Opere precarie e tenuità del danno: le regole urbanistiche

Una sorta di guida sui principi definitori dell'abuso edilizio: la sentenza 5821/2019 dello scorso 6 febbraio della Cassazione è molto importante per come chiarisce il perimetro dell'illecito riferito alla precarietà degli interventi edilizi che, secondo la Suprema Corte, devono rispondere a precise caratteristiche normative per non violare la legge.

Nel caso specifico, la Cassazione ha rigettato il ricorso relativo a una platea di cemento costruita in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui il titolare rivendicava la natura di manufatto precario.

Il principio sottolineato è che anche l’immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni e facilmente rimovibile, se comporta una modifica dell’assetto del territorio, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo.

Viene quindi confermata la responsabilità penale del soggetto in ordine i reati di cui agli artt. 44, lett. c), 93, 94 e 95 dpr 380/2001 per aver realizzato, in assenza di validi titoli abilitativi, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, una platea in conglomerato cementizio avente una superficie di circa 100 metri quadrati e tramezzature perimetrali in laterizio di lunghezza complessiva di metri 25 ed altezza variabile tra metri 1,80 e metri 3,10.

Interventi edilizi precari: configurazione e caratteristiche

Il primo paletto della Cassazione è fondamentale e richiama quanto statuito dall'art.6 comma 1 lett. e-bis del dpr 380/2001, secondo cui le opere edilizie precarie sono opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

L’opera precaria, quindi, per la sua stessa natura e destinazione, non comporta effetti permanenti e definitivi sull’assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo, e deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche:

  • la sua precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore;
  • sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole amovibilità;
  • deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo;
  • deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso.

Modifica dell'assetto del territorio: serve il permesso di costruire

Tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, sono stati correttamente applicati nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale posto in evidenza le dimensioni, le caratteristiche costruttive dell'immobile in corso di realizzazione e la inverosimiglianza della tesi difensiva della destinazione a ricovero di attrezzi, considerando anche che il fabbricato era privo di chiusure e che la tipologia ed i costi dei materiali utilizzati deponevano inequivocabilmente per una destinazione stabile e diversa.

I richiami, effettuati dalla giurisprudenza alla destinazione dell'opera che ne evidenzia la precarietà ed al fatto che ai fini della individuazione di tale caratteristica non rileva la tipologia dei materiali utilizzati o dal sistema di ancoraggio al suolo, hanno lo scopo di puntualizzare la specificità degli interventi precari, chiarendo che anche l'immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni e facilmente rimovibile, se comporta una modifica dell'assetto del territorio, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo. Nel caso di specie correttamente la Corte territoriale ha escluso la precarietà dell'intervento, il quale si compone, come descritto nell'imputazione, di una platea in cemento di 100 metri quadrati, la cui realizzazione, da sola, richiede il permesso di costruire (cfr. Sez. 3, n. 31399 del 11/5/2018, Spica, non ancora massimata) e da tramezzature in laterizio ed obiettivamente denota una futura stabile destinazione.

Abusi edilizi, tenuità del fatto e non punibilità

Riguardo alla presunta “tenuità del fatto”, per la Cassazione non ci può essere soggettività di giudizio: secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe considerato il fatto che l’opera in questione fosse stata demolita dallo stesso titolare e l’esiguità del danno, ma per gli ermellini "il riferimento alle caratteristiche costruttive dell’intervento edilizio abusivo quale uno dei plurimi parametri di valutazione cui il giudice del merito deve fare ricorso per verificare la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non significa affatto che tale elemento non sia, da solo, sufficiente per escludere la particolare tenuità del fatto".

Però l’eliminazione dell’opera abusiva, “attraverso la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza, può consentire, a condizioni esatte, l'applicazione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 131-bis cod. pen.”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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