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Prevenzione al fuoco e normativa antincendio: tutte le modifiche al Codice chiarite dal CNI

CNI sulle novità in materia di antincendio: le modifiche al DM 03/08/2015, approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019, prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco

Nuova normativa antincendio: i chiarimenti del CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri fa chiarezza sulla nuova normativa antincendio, contenuta nel documento della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso, dove sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

La circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, è molto importante in materia di antincendio: in primis, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi...) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e pongono fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Nuovo Codice di prevenzione incendi: attività sogette all'obbligo e specifiche principali

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Si allega un appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

NB - nel programma delle attività del CCTS sono in preparazione le RTV relative alle attività di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, asili nido, stazioni ferroviarie, nonché una modifica alla RTV sulle autorimesse.

Nuova normativa antincendio: focus sull'eliminazione del doppio binario 

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività, tra le quali si sottolineano:

  • l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. Pertanto viene indicata l'applicabilità del codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
  • l'introduzione dell'attività 72, legata a edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc.;
  • l'introduzione dell'attività 73.

Inoltre, si dispone l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sotituzione dei cd. "criteri tecnici di prevenzione incendi". Nello specifico:

  • il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";
  • il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, a condizione che le misure di sicurezza esistenti nella parte dell'attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
  • per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), si può continuare ad applicare i criteri generali d prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il Codice all'intera attività;
  • il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette
  • per le attività dotate di RTV resta possibile scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

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