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È sempre possibile fare la presentazione cartacea del nuovo modello di dichiarazione di successione?

Il dubbio principale, ancora oggi, riguarda la possibilità o meno di continuare, nel 2019, a presentare il modello cartaceo. Scopri la risposta

Da quasi sei mesi è ormai andato in pensione il vecchio modello 4 cartaceo e, da allora, contribuenti e professionisti si sono, obtorto collo, sforzati di imparare a conoscere il nuovo modello e le modalità di invio telematico dello stesso.

Rimangono però, a distanza di tempo dalla sua definitiva entrata in vigore, alcuni dubbi che, seppur ingiustificati, alla luce del testo normativo contenente le istruzioni di compilazione fornito dalla Agenzia delle Entrate, rendono difficile il lavoro del professionista. 

Il dubbio principale, ancora oggi, riguarda la possibilità o meno di continuare, nel 2019, a presentare il modello cartaceo.

Ora, se il modello a cui stiamo facendo riferimento è il vecchio modello 4, la risposta è certamente no, esso è effettivamente andato in disuso, salvo alcuni casi particolari; se invece stiamo parlando della presentazione cartacea della versione stampata del nuovo modello la risposta è nettamente diversa. 

Cosa dicono le Istruzioni di compilazione del Modello?

Nelle Istruzioni di compilazione del modello, in più parti diverse, è espressamente chiarito che, seppur in via residuale e come soluzione lasciata a disposizione del solo contribuente persona fisica che opera come privato, rimane la possibilità di presentare il nuovo modello nella sua versione stampata. 

Certamente le Agenzie delle Entrate osteggiano questa soluzione, chi con cartelli che pretendono la sola presentazione telematica, chi contestando la compilazione al contribuente che prova a presentare la dichiarazione. Certo è che detto comportamento è del tutto illegittimo e va contestato dal contribuente che, a pieno diritto, vuole depositare la copia cartacea del modello. 

Le Istruzioni, infatti, in ben tre passaggi diversi prevedono questa possibilità: sia quando individuano come modalità di invio telematico quella effettuata tramite lo sportello territoriale di competenza della Agenzia, sia quando chiedono al funzionario dell’Agenzia (che ha effettuato l’invio telematico del cartaceo) di conservare la documentazione sottoscritta in originale, sia, infine, quando individuano la possibilità per il contribuente di pagare le imposte con F24 solo in caso di presentazione della dichiarazione allo sportello. 

Il pagamento con F24 e l’invio telematico: la “mission impossibile” del nuovo Modello

Vi è di più. Proprio le modalità di pagamento delle imposte auto liquidate previste dalla normativa rendono evidente la possibilità di presentazione cartacea: nonostante infatti sia prevista la possibilità di pagare con F24, qualora il dichiarante opti per questa scelta, non indicando l’Iban per l’addebito delle imposte dovute in autoliquidazione, gli sarà inibito l’invio telematico. E allora delle due l’una: o si toglie la modalità di pagamento alternativa con F24 oppure l’unica scelta che rimane in detti casi sarà la consegna cartacea allo sportello. 

Un corso di formazione approfondito in materia

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