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Studi di settore anno 2012

Con il rilascio del software Gerico 2013, reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il 27 maggio scorso, per i contribuenti con partita IVA si è aperta ufficialmente la stagione delle dichiarazioni dei redditi 2013, relative al 2012. Da tale data, se la propria attività ricade in uno dei 205 studi di settore applicabili per il periodo d’imposta 2012, è possibile cimentarsi nel calcolo della congruità, della normalità e della coerenza economica. Il software è aggiornato con le modifiche agli studi previste dai DDMM 21/04/2013 e 28/04/2013 e con i correttivi crisi da applicare alle risultanze degli studi di settore approvati con DM 23/05/2013.
Passando alle novità del modello VK02U, specificamente applicabile agli studi di ingegneria, si rileva innanzitutto che al quadro A, deputato al personale addetto all’attività, è stato aggiunto il rigo A6, in cui si dovrà indicare il numero di giornate retribuite per gli apprendisti che lavorano all’interno della struttura professionale.
Fra gli aspetti positivi si segnala la completa eliminazione, dal modello, del quadro Z, una sorta di doppione del quadro D, la cui compilazione aveva creato notevoli grattacapi ai contribuenti ed ai loro consulenti, pur senza aggiungere informazioni significative ai fini del calcolo della congruità.
L’aspetto più rilevante è, tuttavia, la riproposizione dei correttivi anti crisi. A tal fine è stato predisposto anche il quadro T, che ripropone i medesimi contenuti del quadro X dello scorso anno, ora eliminato. Le indicazioni inserite in questo riquadro dovrebbero permettere di assorbire gli effetti negativi della recessione economica. Nello specifico, il quadro T permette di segnalare al Fisco la percentuale dei compensi percepiti per incarichi professionali iniziati e completati nell'anno, dividendola dai compensi relativi agli altri incarichi.
Prima di procedere alla compilazione dello studio di settore o di preoccuparsi di possibili approfondimenti dell'Amministrazione finanziaria in caso di non congruità, è utile verificare se si ricade nella categoria dei soggetti che devono obbligatoriamente compilare il modulo e, in caso positivo, se è possibile per il Fisco utilizzare lo studio di settore come base per un accertamento di maggiori imposte.
Si ricorda infatti che non devono compilare il modulo degli studi di settore i contribuenti cosiddetti “minimi”, che applicano cioè lo speciale regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, nonché coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo di imposta. Devono invece compilare e trasmettere il modello degli studi di settore i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2012, nonché quelli che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Nel caso dei professionisti, questa circostanza potrebbe verificarsi nel caso di interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari. Per i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività è richiesta la compilazione del modello studi di settore con l’indicazione, nell’apposita scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione Ge.Ri.Co., della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare. Anche nell’anno successivo alla fuoriuscita dal regime dei minimi è necessario compilare lo studio, pur non potendo esso applicarsi direttamente a fini accertativi.
Se invece i ricavi dichiarati dovessero essere inferiori a quelli puntuali risultanti da Ge.Ri.Co., e il contribuente decidesse di non adeguarsi alle pretese del fisco ritenendo di trovarsi in una situazione di sostanziale congruità, potrebbe mettere nero su bianco le ragioni che lo hanno portato a questa scelta. Esiste infatti un riquadro del modello dello studio di settore deputato ad accogliere le annotazioni del contribuente che possono altresì essere corroborate da un’attestazione formulata da un professionista abilitato. L’annotazione attestata dovrà essere tenuta in considerazione da parte degli uffici, sin dal momento della selezione delle posizioni nei cui confronti verrà effettuato l'accertamento basato sugli studi di settore.
Infine anche chi, pur non essendo congruo alle risultanze di Ge.Ri.Co., dovesse decidere di non integrare i propri compensi, potrà sempre contare sull’ampio filone giurisprudenziale affermatosi negli ultimi anni, secondo il quale il solo scostamento dallo studio di settore, ancorché significativo, non sia sufficiente a fondare, di per sé solo, un accertamento tributario.

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