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Nuovo Regolamento Unico Appalti e livelli di progettazione: due rivoluzioni dello Sblocca Cantieri ai raggi x

L'Anci ha pubblicato un'interessante nota di approfondimento sul decreto Sblocca Cantieri convertito in legge, con all'interno interessanti riferimenti che coinvolgono i professionisti tecnici

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Il decreto legge 32/2019 cd. Sblocca Cantieri è stato convertito in legge (55/2019) ed è entrato ufficialmente in vigore una settimana fa, il 18 giugno 2019, giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.

In tal senso un documento di sicuro interesse è rappresentato dalla nota di approfondimento finale dell'ANCI, riferita al Capo I del provvedimento (la parte sugli appalti): le disposizioni in esso contenute trovano applicazione con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi pubblicati successivamente al 18 giugno 2019 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art.1, comma 21).

Regolamento unico di attuazione

Si sottolinea il ritorno al Regolamento Unico per la disciplina della fase di esecuzione, di attuazione e integrazione del Codice Appalti (d.lgs. 50/2016). Il Regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del MIT e di concerto con il MEF, e sentita la Conferenza Stato Regioni. Dovrà contenere disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli:

Importante: tali provvedimenti, nell’attesa che venga adottato il nuovo regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore a condizione che siano compatibili con il Codice - e quindi con le modifiche ad esso apportate dallo Sblocca Cantieri - e con le procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, in tema di pagamenti della PA (n. 2017/2090) e per violazione delle direttive UE 23/24/25 del 2014, in materia di contratti pubblici (n. 2018/2273).

Il regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • g) collaudo e verifica di conformità;
  • h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  • i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le linee guida cd. “non vincolanti” di cui all’art. 213, comma 2, vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

Livelli di progettazione

Con le modifiche approvate al Senato è stata introdotta una fase transitoria per l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione, a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Fino al 31 dicembre 2020 dunque, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile:

  • provvedere all’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
  • provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Viene disciplinata la fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica sia obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea). Per i lavori “sotto soglia” invece l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo eventualmente su richiesta della stazione appaltante.

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