Data Pubblicazione:

Ascensore in condominio? Attenzione a rispettare le regole sulle dimensioni minime! I dettagli

Tar Napoli: l’installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire, ma deve rispettare le dimensioni minime prescritte dall’art.8.1.12 lett. c del DM
LL.PP. n.236/1989

ASCENSORI-3.jpg

Per installare un ascensore in condominio non serve il permesso di costruire, ma basta una normalissima SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), però bisogna accertarsi di rispettare le dimensioni minime prescritte dall’art.8.1.12 lett. c del DM LL.PP. n.236/1989 oppure, in mancanza di tale requisito, che ci sia una deroga ad hoc. Lo ha ribadito il Tar Napoli in una recente pronuncia - la n.4025/2019 del 22 luglio scorso - che ci aiuta a fare chiarezza su un argomento molto gettonato.

Ascensori: il rispetto delle dimensioni minime vale sia per le nuove costruzioni che per quelle preesistenti

Nel 'nostro' caso, il Comune aveva comunicato l'inefficacia della SCIA finalizzata alla installazione in condominio di un ascensore all'interno della cassa scale, sulla base di questi rilievi:

  • a) inadeguatezza delle dimensioni della cabina ascensore rispetto alla norma di cui all’art. 8.1.12 lett. c) D.M. 236/1989 e dpr 23/2017;
  • b) mancanza del decreto di deroga del Ministero competente sulle dimensioni ridotte degli spazi;
  • c) mancanza nell’elaborato grafico dell’analisi “giro barella” per la valutazione delle prescrizioni normative.

Sulla base di queste premesse, la parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

  • I.Violazione dell’art. 19 comma 3 legge n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti in fatto e diritto – Illogicità manifesta in quanto l’atto impugnato non indicherebbe in alcun punto l’incompatibilità dell’intervento in oggetto con la normativa edilizia;
  • II.Eccesso di potere per travisamento e falsa applicazione dell’art. 8.1.12 lett. c) d.m. n. 236/1989, del dpr 23/2017 e dell’art. 1 lett. d) dpr 8/2015 in quanto la normativa richiamata dal Comune si riferirebbe alle sole nuove costruzioni.

Per il Tar, il ricorso è infondato e va respinto. Ma analizziamo bene il perché. Dalle prove si evince che l'impianto ascensore - spiegano i giudici amministrativi -, alla cui realizzazione il Comune resistente ha negato l’assenso mediante la declaratoria di inefficacia della SCIA, era sottodimensionato rispetto a quelle “convenzionali”, id est rispetto alla dimensioni minime prescritte dall’art.8.1.12 lett. c del d.m. LL.PP. n.236/1989 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", disciplina che – contrariamente a quanto opinato dalla difesa attorea, trova applicazione non solo per nuove costruzioni, ma anche per quelle preesistenti, discorrendosi nel testo delle disposizioni del richiamato d.m. di “adeguamento” (art.8.1.12 lett. c) e di “spazi costruiti” (art.2 lett. m).

Cosa dice la regola sulle dimensioni minime dell'ascensore

L'art.8.1.12 sopracitato stabilisce che:

  • a) negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
    - cabina di dimensioni minime di 1.40 m di profondita' e 1.10 m di larghezza;
    - porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
    - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50x1.50 m.
  • b) negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:
    - cabina di dimensioni minime di 1.30 m di profondita' e 0.95 m di larghezza;
    - porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto;
    - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.50x1.50 m.
  • c) l'ascensore, in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
    - cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondita' e 0,80 m di larghezza;
    - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
    - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m.
    Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purche' dotata di sistema per l'apertura automatica.

Ascensore: non serve il permesso di costruire

E' questa l’unica normativa dedicata all’istallazione degli impianti ascensore, mancando ogni riferimento al tema nel corpus normativo sull’edilizia (T.U. Edilizia e altre fonti normative connesse). Il Tar sottolinea infatti secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’installazione di un ascensore di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessario per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97).

La normativa di cui al d.m. richiamato è peraltro derogabile – nel senso che si può richiedere di realizzare al di sotto delle dimensioni minime prescritte – solo nei termini di cui al dpr 8/2015, premunendosi di titolo autorizzaatorio ad hoc di competenza ministeriale, del tutto mancante nel caso di specie.

Sulla base dei soli due rilievi appena svolti (insussistenza delle dimensioni minime prescritte per gli impianti ascensori e assenza della deroga) – senza necessità, dunque, di approfondire la tematica, molto controversa tra le parti e di certo non trascurabile ai fini delle esigenze di sicurezza, sulla necessità di assicurare il cd. “giro barella” nella cassa scale – il ricorso può ritenersi infondato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi