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Codice Prevenzione Incendi: commento tecnico alla revisione

Un commento di Gaetano Fede

LA REVISIONE del DM 3 AGOSTO 2015

GAETANO-FEDE-CNI-INGEGNERE-CATANIA.jpgIl codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) cambia ancora e lo fa con modifiche utili a rendere più chiaro il testo, anche tramite esempi, e coinvolgendo i criteri di progettazione.

Il testo di revisione al DM riscrive quasi completamente la regola tecnica orizzontale (Rto), che ingloba le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DM e il cui obiettivo è diventare operativa entro il 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore di un altro provvedimento cardine in materia antincendio, il DM 12 aprile 2019, che ha reso obbligatoria l'osservazione del Codice per le attività cosiddette "soggette e non normate".

La riscrittura della Rto era necessaria per correggere piccoli errori ed alcune incoerenze emerse dopo tre anni di applicazione del Codice. Era inevitabile che un testo così corposo ed articolato necessitasse di una revisione, che rientra comunque nello spirito di un testo unico, soggetto a continuo aggiornamento ed allineamento alla normativa internazionale ed alle nuove tecnologie emergenti.

È migliorata la leggibilità del testo del Codice, che si conferma uno strumento progettuale innovativo rispetto ai vecchi criteri prescrittivi; anche i professionisti antincendio più esperti hanno dovuto rimettersi a “studiare” per entrare nell’ottica dell’approccio prestazionale. Ma si sa: “gli esami non finiscono mai!”.

Interessante è l’introduzione del concetto di “ambito”, che è stata necessariamente “labile” in quanto l’ambito può riferirsi sia a tutta l’attività, sia a porzioni di essa o anche a singoli compartimenti. Quindi l’ambito non va definito a partire da un’estensione territoriale, ma riguarda la porzione di attività entro la quale si estende il medesimo profilo di rischio o rimane costante la classificazione di una determinata misura.

Molto interessante è stata anche l’introduzione della nuova definizione di sistema o impianto a disponibilità superiore (G.1.14.19) che consentirà di considerare una misura “sempre disponibile”. Ad esempio, fino ad oggi, non era possibile tener conto del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della resistenza al fuoco delle strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l’impianto sprinkler potesse fallire. Ora invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata affidabilità, con un programma manutentivo in grado di gestire gli “stati degradati”, sarà possibile applicare il taglio della curva di potenza termica nello scenario d’incendio reale.

Un’altra novità è quella di poter prevedere “sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (Svof)”. Diciamo che è un sistema che verrà utilizzato quasi esclusivamente nelle autorimesse di elevata altezza (superiore ai 4 m), generalmente presenti nei centri commerciali; si tratta di una misura di operatività e non di controllo dei fumi, utilizzabile in alternativa alle aperture di smaltimento, che sarà attivata dai soccorritori, dopo l’esaurimento della fase di esodo. 

Nella nuova revisione del DM la figura del professionista antincendio ne esce rafforzata, e speriamo che lo sarà ancora di più. E’ opportuno però precisare che i professionisti antincendio sono disponibili all’assunzione di responsabilità, in ossequio al principio di sussidiarietà, ma solo in un quadro di regole certe e non opinabili discrezionalmente da parte degli organi di controllo, non solo quelli tecnici.

Nel corpo della revisione delle 77 osservazioni presentate dal CNI ne sono state accolte oltre la metà; si tratta di tanti piccoli correttivi, la cui necessità è emersa nel corso dell’utilizzo del Codice; i numerosi contributi pervenuti dagli Ordini provinciali denotano un utilizzo molto attento e diffuso del Codice, seppur con marcate differenze territoriali (maggior applicazione nel nord Italia).

Tra le proposte non accolte si evidenzia come non sia stata sufficientemente chiarita la definizione delle aperture di smaltimento di tipo SEe, per le quali il progettista dovrebbe dimostrare l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio (condizioni termiche sufficienti a fondere efficacemente l’elemento di chiusura); il Consiglio Nazionale Ingegneri aveva proposto una nuova modulazione del livello di prestazione II del capitolo S.8, senza ottenere il riscontro desiderato.

Accolta infine, tra le altre, la proposta CNI di una regola per l’incremento della lunghezza del raggio di offset in funzione dell’altezza dell’autorimessa.

Come già detto il 20 ottobre 2019 il Dm 3 agosto diventerà obbligatorio per le cosiddette attività “soggette e non normate”, ma riteniamo che non siano ancora abbastanza i professionisti antincendio ed i funzionari VVF che hanno apprezzato pienamente la portata di questo cambiamento epocale. Servirà quindi un’azione risoluta per indurre tutti i soggetti della filiera ad utilizzare solo il Codice, abbandonando i vecchi criteri generali di prevenzione incendi, che di fatto non rappresentavano un metodo deterministico per la progettazione, ma solo un pacchetto di criteri di buona tecnica, che lasciavano un grande margine di discrezionalità.

Il CNI continuerà a muoversi per la crescita professionale ed il cambiamento, con iniziative formative e documentazione tecnica a sostegno.