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Gli obblighi del Regolamento 305/2011 per il vetro piano:responsabilità e sanzioni per produttore, progettista...

La dichiarazione di prestazione e le differenze tra marcatura CE e Marchio CSICERT-UNI

La dichiarazione di prestazione e le differenze tra marcatura CE e Marchio CSICERT-UNI 

VETRODi tutta la normativa da applicarsi ai prodotti da costruzione, il regolamento UE n. 305/2011 rappresenta uno dei testi da tenere in maggior considerazione. Il regolamento fornisce infatti indicazioni precise circa le modalità di redazione ed emissione della Dichiarazione di Prestazione, l’apposizione della Marcatura CE e le responsabilità dei produttori nel processo di immissione del prodotto sul mercato. 

Il regolamento, in vigore interamente già dal 1° luglio 2013, disciplina pressoché tutti i prodotti del vetro piano i quali, essendo coperti da norme europee armonizzate, devono essere accompagnati da dichiarazione di prestazione e marcatura CE.

Dichiarazione di prestazione (DoP)

La Dichiarazione di prestazione, o brevemente DoP, è rilasciata obbligatoriamente dal produttore all’immissione del prodotto sul mercato nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione. Il produttore è responsabile della correttezza delle prestazioni dichiarate in DoP ed è tenuto a conservare questo documento per almeno 10 anni dall’ultima messa a disposizione del prodotto sul mercato.

Quando non è necessaria la DoP

La DoP non è necessaria per i prodotti fabbricati con un processo non in serie (per esempio in unico esemplare o su specifica del committente), per prodotti fabbricati in cantiere o con metodi atti alla conservazione del patrimonio tutelato in ragione del valore architettonico o storico.

Cosa contiene una Dichiarazione di Prestazione?

La dichiarazione di prestazione nel caso dei prodotti vetrari, a causa della quantità dei dati dichiarabili, generalmente è redatta in formato tabellare.

In accordo con quanto riportato nell’articolo 6 del Regolamento, la dichiarazione di prestazione deve contenere:

  • Il riferimento del prodotto-tipo per cui la DoP è stilata, generalmente un codice scelto dal produttore al quale può accompagnarsi una sigla legata all’impiego del prodotto o ad una sua caratteristica prestazionale.
  • Il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti dai prospetti ZA.2 delle norme armonizzate di prodotto, meglio dettagliati nell’Allegato V del Regolamento Europeo n. 305/2011.
  • Il numero di riferimento e l’anno di pubblicazione della norma armonizzata pertinente.
  • Nel caso si utilizzi una procedura semplificata il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica.
  • L’uso/usi previsti del prodotto, generalmente “in edifici e opere di costruzione”
  • L'elenco delle caratteristiche essenziali indicate al prospetto ZA.1 della relativa norma europea armonizzata.
  • La o le prestazioni richiesta nell’ordine per le quali esista una norma europea armonizzata, riferita allo specifico prodotto fornito.
  • Le prestazioni richieste dalla legislazione dello Stato nel cui mercato è immesso il prodotto (se facenti parte dell’elenco delle caratteristiche essenziali suddetto).
  • Per le altre caratteristiche, nel caso in cui il produttore non dichiari il valore, è possibile indicare NPD “Nessuna Prestazione Determinata”.

È importante precisare che la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali, come specificato nell’articolo 4, possono essere pubblicizzate solo se comprese e specificate nella Dichiarazione di Prestazione, salvo per i casi in cui non è stata redatta alcuna DoP. 

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Figura 1 – Esempio di Dichiarazione di prestazione per una vetrata isolante 

Come viene messa a disposizione la Dichiarazione di Prestazione?

Il produttore deve fornire la DoP in forma cartacea o su supporto elettronico oppure, come definito dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) No 157/2014, mediante pubblicazione su un sito web sorvegliato, che ne garantisca costantemente l’accesso a titolo gratuito ai destinatari per almeno 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato, con la garanzia che il contenuto non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web stesso.

Marcatura CE

La marcatura CE viene apposta dal fabbricante e può essere apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali è stata redatta una dichiarazione di prestazione

La marcatura CE deve far riferimento al lotto di produzione o alla commessa ed essere accompagnata dalle informazioni seguenti:

  • ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta: se un’azienda avvia una linea di produzione successivamente all’entrata in vigore della norma armonizzata di quel prodotto, dovrà indicare l’anno della prima marcatura;
  • nome e indirizzo della sede legale del fabbricante;
  • codice unico di identificazione del prodotto-tipo (e dell’organismo notificato);
  • numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;
  • riferimento alla specifica norma tecnica armonizzata e uso previsto.

La marcatura CE deve essere apposta in modo da essere leggibile, visibile ed indelebile; nel caso del vetro temprato va apposta direttamente sulla lastra, per il vetro stratificato o non temprato che quindi andrà soggetto a successivi ritagli, è apposta sull’imballaggio, etichette o altri documenti d’accompagnamento con la medesima funzione.

Con l’apposizione della marcatura CE il fabbricante si assume la responsabilità che il prodotto sia conforme alla relativa norma europea armonizzata, alla prestazione dichiarata e ad ogni altra disposizione comunitaria (principalmente al Regolamento Europeo N. 765/2008 circa i principi generali della marcatura CE).

Soddisfare la specifica norma europea armonizzata implica che siano soddisfatti i requisiti circa:

  • descrizione del prodotto o del sistema;
  • le prove di tipo, inclusa la durabilità, che potrebbero esser richieste;
  • il controllo della produzione in fabbrica da attuare;
  • la dichiarazione di prestazione da redigere.

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Figura 2 – Esempio di marcatura CE per una vetrata isolante – Norma UNI EN 1279-5 

Quali sanzioni sono previste? 

In Italia il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”,  in vigore dal 9 agosto 2017, attua pienamente il Regolamento Europeo n. 305/2011 indicando responsabilità e sanzioni in merito alla DoP.

I soggetti che devono garantire la conformità dei prodotti e relative sanzioni in caso di inadempienze sono:

Il fabbricante...

  • Che fornisce informazioni sulla prestazione del prodotto senza che siano state comprese e specificate nella DoP è punito con sanzioni da 1000 a 4000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 2000 a 10000 €.
  • Che non rispetta le regole di redazione della DoP è punito con sanzioni da 1000 a 10000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 3000 a 30000 € ed è previsto l’arresto fino a 2 mesi.
  • Che non redige la DoP è punito con sanzione da 4000 a 24000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 10000 a 50000 € ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi.
  • Che viola i principi generali e le disposizioni relative all’utilizzo della marcatura CE è punito con sanzioni da 4000 a 24000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 10000 a 50000 € ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi.
  • Che viola le regole e le condizioni per l’apposizione della marcatura CE è punito con un’ammenda da 4000 a 24000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 10000 a 50000 € ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi.
  • Che non rispetta le regole di fornitura della DoP è punito con sanzioni da 1000 a 4000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 2000 a 10000 €.

Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione, ed il collaudatore...

devono utilizzare prodotti conformi; l’utilizzo di prodotti non conformi è punito con sanzioni da 4000 a 24000 € e per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio le sanzioni previste vanno da 10000 a 50000 €, con arresto fino a 6 mesi.

Il progettista...

deve prescrivere prodotti conformi pena un’ammenda da 2000 a 12000 €, salvo le aggravanti per prodotti strutturali o antincendio, per le quali sono previste sanzioni da 5000 a 25000 € con arresto fino a 3 mesi. 

L’operatore economico (fabbricante, importatore, distributore, mandatario)...

che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 a 24000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 10000 a 50000 €, con arresto fino a 6 mesi. La violazione delle disposizioni  riportate negli articoli 11 (paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16) del Regolamento Europeo n. 305/2011 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5000 €; per prodotti o materiali destinati a uso strutturale o antincendio, le sanzioni previste vanno da 1500 a 15000 €.

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