Il decreto del 12 aprile del Ministero dell'Interno contiene modifiche al DM 03/08/2015, che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco
Entra ufficialmente in vigore domenica 20 ottobre 2019 il decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019, che modifica il decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 139/2006.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile scorso (quindi 6 mesi fa!), rappresenta di fatto la nuova normativa antincendio, contenuta nel documento della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio 2019, dove sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Termina, quindi, il periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.
Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Si allega un appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.
Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.
NB - nel programma delle attività del CCTS sono in preparazione le RTV relative alle attività di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, asili nido, stazioni ferroviarie, nonché una modifica alla RTV sulle autorimesse.
Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività, tra le quali si sottolineano:
Inoltre, si dispone l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sotituzione dei cd. "criteri tecnici di prevenzione incendi". Nello specifico:
Leggi anche
News Vedi tutte