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Professionisti: legittima la ricongiunzione dei contributi da gestione separata Inps con quelli privati (Cassa)

Cassazione: il libero professionista iscritto ad una Cassa professionale ha diritto di ricongiungere i contributi che in precedenza ha versato alla Gestione separata INPS

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Dopo una sequela di sentenze controverse, la Cassazione Civile (Sez. Lavoro) con la pronuncia 26039 del 15 ottobre 2019 ha dato l'ok alla ricongiunzione onerosa delle Casse di previdenza private verso la gestione separata Inps. Si tratta di una 'mezza rivoluzione', visto che fino ad oggi l'opzione era stata esclusa perché non espressamente contemplata dalle norme.

Non si può vietare il ricongiugimento dei contributi

Nel caso specifico, un dottore commercialista si era visto negare dall’INPS il diritto al ricongiungimento presso la cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello confermava la decisione resa dal Tribunale ed accoglieva la domanda proposta dallo stesso professionista nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'INPS.

L'INPS era ricorsa in Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, legge n. 45/1990 e 2, commi 26 e ss., legge n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs. n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, legge n. 335/1995, cioè non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

Ma la Cassazione ha rigettato il ricorso “alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 legge n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione”.

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