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Bonifica dell'Amianto: quali sono gli obblighi previsti dalla legge?

Come regolamenta la legge la rimozione dell'amianto? Info sulla normativa dell'amianto aggiornata.
Analisi dell'evoluzione normativa italiana relativa all'Amianto e alla sua rimozione.

Dopo aver compreso la natura e le caratteristiche dell'amianto, i suoi effetti sulla salute dell'uomo in questo articolo si affronta l'evoluzione della normativa italiana dalla sua messa al bando avvenuta con la legge Legge 257 del 1992, fino al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. che raccoglie in maniera organica tutta la normativa in materia di amianto.


Diffusione e messa al bando dell’amianto

Molti dei paesi più evoluti hanno emanato, ad iniziare dagli anni ’80, normative rivolte alla dismissione graduale di questo minerale dai cicli produttivi, segnando così un forte ridimensionamento della produzione.

La scoperta delle patologie legate all'amianto non è delle più recenti, soprattutto per l'asbestosi, ma solo dopo la prima indagine epidemiologica sistematica condotta da Richard Doll nel 1955 su tessili inglesi si è iniziato ad ammettere una correlazione tra l'esposizione a fibre di asbesto e l'insorgenza di tumori polmonari. Nel trentennio successivo, numerosi studi hanno confermato il rischio cancerogeno legato alla inalazione di fibre di asbesto ed il nesso causale con l'insorgenza del mesotelioma pleurico.

In Italia la prima causa civile contro la Eternit risale ai primi anni ‘80, quando venne accertata la pericolosità degli ambienti di lavoro interni allo stabilimento di Casale; da allora fu un susseguirsi di proteste e manifestazioni da parte della popolazione locale e non solo, con la richiesta di chiusura dello stabilimento e bonifica delle aree dallo stesso interessate; fino a quando non fu emanata la prima legge che nel nostro paese mise al bando definitivamente l’utilizzo dell’amianto, la Legge 257 del 1992.

Da quel momento iniziano le opere di bonifica da amianto per tutti i siti pubblici e privati contaminati, con particolare attenzione a luoghi sensibili quali ospedali, scuole, uffici pubblici; ormai la sensibilità acquisita dall’opinione pubblica ed il clamore mediatico delle vicende giudiziarie rendevano non più procrastinabili l’adozione di urgenti e significative misure di tutela della salute pubblica, contro gli effetti estremamente nocivi legati alla esposizione alle fibre di amianto.

 

Bonifica dell'Amianto: quali sono gli obblighi previsti dalla legge?

 

L'evoluzione della normativa italiana in materia di amianto

Nel 1992 l'Italia mette la bando l'amianto

Come già accennato, la legge che per prima mette al bando tutti i prodotti contenenti amianto, disponendone il divieto di estrazione, lavorazione e quindi utilizzo in ogni sua forma, è la Legge 257/92; in realtà già nel 1986 fu emanata una ordinanza del Ministero della Sanità in data 26/06/1986 che limitava l’utilizzo della crocidolite e la sua commercializzazione; divieti poi estesi nel 1988 a tutti i tipi di amianto quando impiegati per particolari prodotti (vernici, giocattoli, ecc...).

A seguire un breve elenco delle principali Normative in materia di Amianto emanate in Italia.

Legge n. 257 del 1992

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Art. 1, c. 2: «Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto…»

La legge, riconoscendo la pericolosità dell’amianto in rapporto alla esposizione dei lavoratori che lo trattano ma soprattutto rilevandone anche il rischio passivo per tutti quei soggetti che in diverse modalità entrano in contatto con le fibre di amianto, ne regola quindi la dismissione ed il trattamento, ponendo il divieto di estrazione, utilizzo e commercializzazione di tutti i minerali che costituiscono il gruppo degli amianti; infine venivano definite importanti misure di sostegno per i lavoratori e per le imprese coinvolti nella gestione del rischio amianto.
La legge però aveva bisogno della emanazione dei decreti attuativi per la definizione delle procedure operative atte alla bonifica dell’amianto e dei sistemi per la valutazione del rischio medesimo; pertanto due anni dopo venne emanato il Decreto Ministeriale 06/06/1994.

D.M. 06/09/1994

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

Il Decreto definisce compiutamente i metodi per la bonifica dall’amianto:

  • rimozione, consistente nell’asportazione dei manufatti contenenti amianto con l’accortezza di adottare le particolari procedure sempre definite nel medesimo decreto;
  • incapsulamento, consistente nel lasciare il manufatto contenente amianto nella posizione originaria ma realizzando una vera e propria barriera protettiva posta tra la sua superficie e l’ambiente esterno. Per fare ciò si impiegano specifiche vernici applicate a più strati, ciascuno con diversa colorazione in modo da rendere più agevoli ed immediate le procedure di verifica e di controllo successive all’applicazione; per quanto riguarda le caratteristiche e la composizione delle vernici queste, saranno specificate nel 1999 con l’apposito DM 20/08/1999.
  • confinamento, consiste nel lasciare il manufatto in sede, realizzando però una barriera fisica tra lo stesso e l’ambiente esterno, tramite un setto (es. pannelli, muri, coibentazioni) che nasconda e protegga per intero il manufatto.

Il presente decreto inoltre stabilisce procedure e metodologie per l’esecuzione della valutazione dello stato dei manufatti contenenti amianto, mediante analisi e campionamenti che tangano conto anche delle condizioni al contorno e soprattutto dell’ambiente nel quale l’elemento è inserito; ancora lo stesso decreto fornisce precise indicazioni in merito ai dispositivi di protezione dall’amianto ed ai loro criteri di scelta.

In particolare ai fini della valutazione del rischio il decreto stabilisce tre tipologie:

  1. Materiali integri non suscettibili di danneggiamento (ad esempio per la posizione del manufatto non accessibile agli utenti od agli agenti atmosferici);
  2. Materiali integri suscettibili di danneggiamento (possibilità che il manufatto venga danneggiato in futuro per ad esempio esposizione agli agenti esterni quali vento, pioggia, ecc. ecc.);
  3. Materiali danneggiati (manufatti che presenta segni evidenti di ammaloramento o deterioramento).

Per ognuna delle sopraindicate tipologie vengono quindi definiti i tipi di intervento più appropriati, quali ad esempio:

  • Obbligo della predisposizione di un programma di controllo e manutenzione;
  • Obbligo di intervenire con uno dei procedimenti di bonifica già indicati nello stesso decreto.
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Si continua quindi con l’emanazione di ulteriori Decreti Ministeriali tesi a dettagliare quanto indicato e riportato nella Legge del 1992. Nel seguito si riporta l’indicazione di alcuni dei principali decreti in questione.

D.M. 14/05/1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Allegato 1: Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi.

D.M. 20/08/1999

Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

Vengono esplicitate le procedure da adottare per la bonifica dall’amianto nel caso di navi o unità equiparate; inoltre si definiscono le caratteristiche per i rivestimenti incapsulanti ed i protocolli di applicazione con i relativi adempimenti obbligatori per la corretta esecuzione degli interventi di bonifica.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Per arrivare quindi al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che disciplina organicamente tutta la normativa sull’amianto.

Il decreto tende a rendere organica la normativa sull’amianto, sostituendo a partire dal 30 aprile 2008 il precedente D.Lgs. 257/06.

Le responsabilità del Datore di Lavoro

Il testo Unico individua nel Datore di Lavoro il soggetto a cui compete l’onere dell’accertamento della presenza di manufatti contenenti amianto prima dell’inizio di eventuali lavori (ad esempio tubazioni, vasi di espansione, lastre ondulate, canne fumarie, coibentazioni, ecc. ecc.).

Viene posto, sempre in carico al Datore di Lavoro, l’obbligo della esecuzione della valutazione del rischio amianto nell’ambito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori ed agire in funzione di questa.

Bonifica dell'amianto: il piano di lavoro per la rimozione dell'amianto o la notifica

Sempre nel T.U. è prevista la redazione di un “piano di lavoro” in cui la ditta incaricata della rimozione dei manufatti contenenti amianto deve indicare le procedure, le attrezzature ed il personale impiegato per l’intervento di bonifica; detto piano deve essere presentato all’organo di vigilanza competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Viene altresì specificato come nei casi di incapsulamento e confinamento al posto del piano di lavoro debba essere redatta ed inviata una Notifica contenente i dati essenziali relativi agli interventi di bonifica previsti; per entrambi i documenti, piano di lavoro e notifica, lo stesso T.U. ne definisce i contenuti minimi.

L'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Occorre precisare che sebbene il D.Lgs 81/2008 attribuisca l’obbligo dell’iscrizione al suddetto Albo alle sole imprese che eseguono lavori di Demolizione e/o Rimozione amianto, il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 T.U. Ambientale, all’art. 212 comma 5 attribuisce tale incombenza a tutte le imprese che eseguano lavori di “bonifica dei beni contenenti amianto”, senza distinguere tra rimozione, incapsulamento e confinamento.

Pertanto bisogna considerare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali come requisito necessario per tutte le imprese che intendano trattare beni contenenti amianto nei cantieri, indipendentemente dalla tipologia di bonifica da eseguire.

Quanto esposto nel presente paragrafo rappresenta una parte, sebbene essenziale ed importante, del quadro normativo nazionale che durante gli ultimi decenni ha cercato, a vario titolo, di regolamentare l’utilizzo, la commercializzazione, la produzione ed infine la manutenzione/bonifica dei manufatti contenenti amianto; il clamore mediatico assunto dalle problematiche dovute all’esposizione all’amianto unito agli esiti nefasti che le stesse hanno avuto e ancora continuano ad avere sulle persone, hanno sensibilizzato in modo particolare l’opinione pubblica, che quindi risulta decisamente attenta e rispettosa delle normative vigenti in materia; tuttavia una parte di essa ancora continua con criminale superficialità a trattare questi manufatti come semplici rifiuti, esponendo se stessi ma ancora peggio chi li circonda, ai pericoli che dei quali ormai siamo ben consapevoli.
E’ quindi necessario che l’attenzione di tutti nei confronti delle problematiche relative all’amianto, dal legislatore a chi deve vigilare, dalle aziende ai semplici cittadini, sia sempre ai massimi livelli.

LEGGI ANCHE Bonifiche da amianto: come svolgerle in totale sicurezza. Il vademecum dell'Inail

Diffusione e contrasto dell’amianto nel mondo

fumetto-amianto.JPGLa situazione in Europa

Il primo paese al mondo a usare cautele contro la natura cancerogena dell'amianto tramite condotti di ventilazione e canali di sfogo fu il Regno Unito nel 1930 a seguito di pionieristici studi medici che dimostrarono il rapporto diretto tra utilizzo di amianto e tumori.

Nel 1943 la Germania fu il primo paese a riconoscere il cancro al polmone e il mesotelioma come conseguenza dell'inalazione di asbesto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori colpiti. Il primo stato a bandire l'amianto fu l'Islanda nel 1983 e attualmente oltre 50 paesi nel mondo hanno bandito l'amianto, nonostante la sua pericolosità sia stata ormai acclarata a livello globale.

E’ ormai da 28 anni che l’Italia ha definitivamente messo al bando l’amianto, seguita da altri importanti stati europei quali Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda e Svezia, quindi a seguire l’intera Europa si è schierata fermamente contro l’estrazione e l’utilizzo dell’amianto; tale posizione ferma e decisa non ha invece interessato la maggior parte delle nazioni al di fuori del vecchio continente.

Fuori dall'Europa

Dopo il divieto, in Brasile, di produrre e utilizzare asbesto, gli unici paesi al mondo rimasti ad estrarre asbesto sono Russia, Cina e Kazakistan.

Secondo la United States Geological Survey (Usgs), c’è stato un forte calo della produzione di amianto, passato da circa 2,1 milioni di tonnellate nel 2012 a circa 1,4 milioni di tonnellate nel 2015.

La Cina, principale consumatore di amianto nel 2014, con Russia, India, Brasile, Indonesia, Uzbekistan, Vietnam, Sri Lanka, Thailandia e Kazakistan, collettivamente hanno coperto il 95% del consumo di amianto in tutto il mondo.

Ultimamente poi alcune nazioni, tra le quali spiccano gli USA, hanno deciso di allentare i propri controlli sulla diffusione e commercializzazione dei manufatti contenenti amianto; se infatti sono solo tre i paesi che ancora estraggono il minerale, sono diversi quelli che lo commercializzano sotto svariate forme, sebbene comunque in netto calo in termini di quantitativi diffusi.
Vi è quindi una maggiore consapevolezza anche a livello mondiale in merito agli effetti negativi che l’uso di tale minerale ha nei confronti dell’uomo, tuttavia ancora si è distanti dalla totale messa al bando dell’amianto, che continua quindi ad essere estratto e diffuso, sebbene ripetiamo in termini sempre più ridotti, in alcune zone del pianeta.

diffusione dell'amianto nel mondo

In fondo, se ci pensiamo bene, la problematica relativa alla presenza di amianto nei manufatti, è direttamente correlata al danneggiamento od ammaloramento grave degli stessi, tale da rendere possibile il rilascio e quindi l’inalazione delle fibre; una severa, attenta e controllata gestione nonché manutenzione di tali prodotti, ne potrebbe quindi consentire l’utilizzo.
L’incertezza però nel gestire una simile problematica, unita alle molteplici influenze negative date da interessi economici e alla superficialità dell’umana natura, rendono decisamente più auspicabile la risoluzione del problema alla fonte, utilizzando quindi le drastiche misure che il nostro paese, come molti altri, hanno deciso di adottare.

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Bologna per la gentile collaborazione.

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