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Decreto Cura Italia: l'analisi ANCE sulle misure per edilizia, appalti, cantiere, imprese di costruzioni

L’Ance ha predisposto un commento dettagliato al Dl Cura Italia, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il documento contiene una valutazione di tutte le misure approvate che impattano sul settore delle costruzioni

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Lo speciale dell'Assocazione nazionali costruttori edili sul decreto-legge 18/2020, denominato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" - cd. Cura Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, rappresenta una sorta di 'pagella' riepilogativa alle misure del 'decretone' economico che il Governo ha redatto per far fronte a questa devastante emergenza sanitaria.

Tra gli articoli 'scandagliati' dall'ANCE, ne segnaliamo alcuni che riteniamo di maggior interesse per professionisti, settore edilizio ed appalti, rimandando chiaramente alla lettura del documento integrale per la panoramica completa.

Artt. 60 e 62 - Rimessione in termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, viene prevista la proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti verso la PA, inclusi quelli da effettuare con F24 relativi all’IVA, alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art.60).

In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati entro il 16 marzo, e la cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s., vengono posticipati al 20 marzo, salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020 e per quelle con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali, limitatamente ai versamenti dell’IVA (scadenti sempre tra l’8 ed il 31 marzo 2020) la sospensione opera a prescindere dal limite dei ricavi conseguiti.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.2 e 5), scatta invece la sospensione dei versamenti scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta;
  • imposta sul valore aggiunto;
  • contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Questi versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (art.62, co.7), si prevede invece il non assoggettamento dei ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020, alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (ritenute su redditi da lavoro autonomo) e 25-bis (Ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono di questa opzione, devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (art.62, co.1), scatta la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Questi adempimenti vanno effettuati entro il 30 giugno senza sanzioni.

Resta ferma la posticipazione, dal 23 luglio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene riconosciuto alle imprese, solo per l’anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilite le disposizioni applicative della misura.

Art. 68 - Carichi affidati all'agente della riscossione - Sospensione dei termini di versamento

Vengono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali. Questi versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Art. 54 - Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” (valutazione positiva)

Si consente la possibilità di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento delle rate di mutui contratti per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

I requisiti sono:

  • può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro;
  • il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
  • è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Art. 125 - Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni

Il primo comma dispone la proroga di sei mesi dei termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro i quali il MISE ripartisce le risorse e avvia i lavori per le opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (fino a 1.000 abitanti) di cui al Decreto crescita (DL 34/2019 art. 30 co. 14-bis).

Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.


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Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

La norma introduce la proroga al 30 giugno 2020 di alcuni termini in materia ambientale, la cui scadenza era invece fissata per il 30 aprile. Si segnala, per quanto di interesse per il settore, la proroga: 

  • della presentazione della dichiarazione ambientale MUD di cui alla legge 70 del 1994. Al riguardo, si ricorda che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006. Sono invece obbligati a presentare tale dichiarazione annuale i seguenti soggetti: - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti; - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi; - le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06; - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • del versamento del diritto annuale, cui sono tenute le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate) ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto 120/2014. Tra le imprese interessate dalla proroga sono ricomprese anche quelle iscritte alla categoria 2 bis dell’Albo, che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro 30 kg/litri/ giorno), ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), che sono tenute a corrispondere ogni anno un contributo pari ad € 50.

Art. 91, comma 1 - Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento

Il nuovo principio secondo il quale "il rispetto delle misure di contenimento previste è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Per comprendere la portata e gli effetti della norma, è necessario, preliminarmente, ricordare che l’articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo che, ove quest’ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo siano dipesi da un’impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. L’articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (cd. “danno emergente”) che il mancato guadagno (cd. “lucro cessante”). Tra le cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo l’interpretazione consolidata, gli eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. “factum principis”, ossia un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.

Per quanto concerne gli appalti pubblici, la norma sembra affermare che il rispetto delle misure di contenimento connesse all’emergenza COVID-19 deve essere comunque tenuta necessariamente in conto al fine di escludere la responsabilità anzitutto dell’appaltatore. Ciò:

  • da parte della stazione appaltante, in sede di applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso l’appaltatore stesso, oltrechè sul piano risarcitorio;
  • in sede di eventuali contenziosi, sarà invece il giudice competente a fare tale valutazione.

Naturalmente, poiché il contratto di appalto è “a prestazioni corrispettive” e la norma in esame riguarda genericamente la responsabilità del “debitore”, la stessa si potrebbe riferire anche alle obbligazioni gravanti sulla stazione appaltante.

Art. 91, comma 2 - Anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

La disposizione modifica l’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice stesso.

Lo scopo della disposizione, come precisato nella relazione illustrativa, è senz’altro quello, condivisibile, di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata dei lavori, chiarendo, ove ve ne fosse il dubbio, che non vi sono impedimenti all’erogazione dell’anticipazione nemmeno in questa specifica ipotesi di esecuzione in via di urgenza.

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