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Contagiato da Coronavirus “in occasione di lavoro” equivale a infortunio sul lavoro: l'INAIL chiarisce

Con la Circolare n.13 dello scorso 3 aprile 2020 l’INAIL fornisce chiarimenti in merito alla tutela infortunistica di coloro che sono stati contagiati da COVID-19 durante lo svolgimento del proprio lavoro, assimilando il contagio all’infortunio sul lavoro: scatta quindi la relativa protezione dell’INAIL.

Con la Circolare n.13 dello scorso 3 aprile 2020 l’INAIL fornisce chiarimenti in merito alla tutela infortunistica di coloro che sono stati contagiati da COVID-19 durante lo svolgimento del proprio lavoro. Secondo la circolare il contagio è assimilato all’infortunio sul lavoro: scatta quindi la relativa protezione dell’INAIL.

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Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro

Se si è contratto il coronavirus “in occasione di lavoro”, il contagio è assimilato all’infortunio sul lavoro: scatta quindi la relativa protezione dell’INAIL. E il periodo di quarantena è considerato ‘malattia’, con la relativa regolamentazione. Lo stabilisce il decreto-legge “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020. 

E' cura del medico inviare il certificato di infortunio all'INAIL

L’articolo 42, comma 2, del citato decreto-legge dispone infatti che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, ha dichiarato che si sono attivati per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-epidemiologici.

Nella “malattia infortunio” anche le malattie infettive e parassitarie

La “malattia infortunio” è un termine derivato dall’assioma formulato dal Borri nel 1912 con il quale veniva connotato come “causa violenta” la “causa virulenta”. Questo particolare tipo di infortunio, tuttavia ha cominciato ad avere maggiore importanza pratica da quando (anni 70) sono stati isolati i virus dell’epatite B, C (anni 90) ovvero da quando ha fatto la sua comparsa la sindrome da immunodeficienza acquisita. Già allora l’Inail, con circolare 74/1995, aveva avuto modo di evidenziare la sua posizione riguardo i casi di malattie infettive e parassitarie.

Le categorie tutelate

La tutela dell’Inail, come specificato nella recente circolare, riguarda innanzitutto le categorie più a rischio, ovvero gli operatori sanitari esposti maggiormente al contagio, con un rischio che può diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. In ugual misura, i rischi maggiori si hanno per tutte le categorie che operano in costante contatto con pubblico/utenza, come i lavoratori impegnati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie e gli operatori del trasporto infermi.

Tali situazioni non sono però le uniche ad essere tutelate, infatti la circolare chiarisce che, in base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. 

Ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio avvenuti nel percorso di andate e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

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