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Cosa sarà degli extra oneri legati alle misure di prevenzione nel settore dell’edilizia?

Un effetto dirompente: ecco alcune considerazioni ti natura economica

COVID-19: impatto dirompente nel settore delle costruzioni

L’incalzante succedersi delle disposizioni normative resesi necessarie per arginare la diffusione del fenomeno epidemiologico Covid-19 (cfr. tabella riassuntiva in calce) ha avuto e sta avendo un impatto dirompente nel settore delle costruzioni, creando problematiche legate alla sospensione dei cantieri, all’anomalo andamento dei lavori e ai maggiori oneri conseguenti. 

Questa situazione di incertezza in merito alle possibili future ripercussioni, giuridiche ed economiche, che le misure adottate e le relative azioni intraprese potranno generare sui contratti in essere riguarda sia le imprese, per il timore di non riuscire a rialzarsi dopo la sospensione dei lavori, sia le committenze, per il timore di non riuscire a reggere un’ondata di riserve e di richieste di indennizzi ingenti.

Molteplici sono le questioni a cui sarà necessario rispondere, una volta terminata l’emergenza. 

Sul tema delle eventuali penali da inadempimento o da ritardo è intervenuta una previsione normativa ad hoc, l’art. 91 del Decreto-Legge, 17 marzo 2020, n. 18, che ha espressamente previsto che la situazione di emergenza da Covid-19 e le relative misure di contenimento devono sempre essere valutate al fine di escludere la responsabilità del debitore per inadempimento, ritardo e per il conseguente obbligo al risarcimento del danno. Con il che, la norma ha reso illegittima l’eventuale applicazione di penali per rallentamenti o inadempimenti che siano collegabili alle misure emergenziali.

In merito alla maggiore onerosità dell’esecuzione dei lavori, sia in termini organizzativi sia in termini di gestione del cantiere (si pensi alla doverosa riorganizzazione dei cantieri per rispettare le distanze minime a tutela dei lavoratori, l’acquisito dei dispositivi di protezione individuale, la sopravvenuta mancata disponibilità di maestranze), deve chiedersi se tali extra oneri possano essere allocati sul committente oppure se debbano ricadere sull’esecutore. 

Per quanto attiene alla sospensione dei cantieri, la disciplina pubblicistica (art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016) distingue a seconda che le ragioni che determinano la sospensione siano riconducibili a “circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto”, nel qual caso il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto (comma 1), oppure si tratti di ragioni di “necessità o di pubblico interesse”, nel qual caso è il RUP che può disporre la sospensione (comma 2).

Sospensione cantieri per “circostanze speciali” oppure a ragioni di “necessità o di pubblico interesse” 

Per valutare se la sospensione sia dovuta a “circostanze speciali” oppure a ragioni di “necessità o di pubblico interesse, ed applicare quindi la relativa disciplina, vengono in soccorso le categorie giuridiche della forza maggiore e del factum principis.

Per forza maggiore si intende la situazione di impossibilità ad eseguire una prestazione che dipende da fatti eccezionali ed imprevedibili estranei dalla sfera d’azione della parte.

Il factum principis si riferisce, invece, a quella specifica impossibilità determinata da un atto dell’autorità che impedisce all’obbligato di adempiere alla propria obbligazione per come originariamente previsto.

Lo sforzo richiesto alle committenze, agli operatori economici e agli esperti del diritto, è quindi quello di valutare, nel concreto, come si configurano gli eventi che hanno influito sull’esecuzione dei lavori e ricondurre l’imprevisto alla categoria giuridica esatta.

Questa attività non è di semplice attuazione e c’è il rischio che si presti ad interpretazioni distorsive o, ancora peggio, pretenziose da parte dei soggetti coinvolti, trasformandosi in lunghi contenziosi, dispendiosi per tutti.

Meglio cominciare a pensarci oggi, magari dando vita agli accordi collaborativi per trasformare la crisi in opportunità di successo, a beneficio di tutti.


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