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Superbonus 110%: ecco i lavori di miglioramento sismico incentivabili dal DL Rilancio

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l’aliquota della detrazione delle spese in zona sismica 1, 2 e 3 (Sismabonus)

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L’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus).

Vediamo quali sono i lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al 110%:

  • lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (l’agevolazione ordinaria è del 50%);
  • lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (l’agevolazione ordinaria è del 70% su case singole e del 75% nei condomìni);
  • lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (l’agevolazione ordinaria è dell’80% su case singole e del 85% nei condomìni);
  • spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3.

Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

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