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Sismabonus: ok all'asseverazione in ritardo nelle zone precedentemente escluse

Agenzia delle Entrate: la detrazione va calcolata sul prezzo risultante dall’atto riferito unitariamente all’immobile e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente, e spetta anche in caso di regime forfetario

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Altro giro, altro chiarimento di rinforzo sull'asseverazione in ritardo in ottica Sismabonus. Il Fisco conferma la tendenza anche nella n.281 del 27 agosto 2020, chiarendo tre aspetti distinti e molto importanti:

  1. redazione e presentazione dell'asseverazione: l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente (articolo 5 del dpr 380/2001), tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. La circolare n. 19/2020 ha ribadito che un'asseverazione tardiva non consente l'accesso alla detrazione, anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Ma la risoluzione n. 38/2020 ha precisato, in linea con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che la detrazione spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni - ma, comunque, dopo il 1° gennaio 2017 - anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In ogni caso, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio fiscale;

  2. limite di spesa agevolabile nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze: l'articolo 16-bis del Tuir costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del DL 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, in base a tale disposizione, la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96mila euro sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente;

  3. possibilità di optare per la cessione all'impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al regime forfetario: i beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Nello specifico, l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef, in quanto assoggettato a tassazione separata oppure al regime forfetario, come nel caso dell’istante.

LA RISPOSTA 281 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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