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Decreto Agosto convertito in legge: tutte le novità per il Superbonus 110%

Tra le svariate novità della legge 126 di conversione del DL 104/2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, anche tre chiarimenti importanti sul Superbonus 110%: accesso autonomo dall'esterno, asseverazioni sulle parti comuni, delibere condominiali per approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti

Tra le svariate novità della legge 126 di conversione del DL 104/2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, anche norme che impattano sulle regole del Superbonus 110%: accesso autonomo dall'esterno, asseverazioni sulle parti comuni, dimore storiche, delibere condominiali per approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti

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Il Superbonus 110% per Ecobonus e Sismabonus rafforzati è sulla bocca di tutti, ma non solo. E' anche negli altri provvedimenti legislativi del momento, come ad esempio il Decreto Agosto, la cui conversione in legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale rendendo operative tutte le modifiche apportate in sede parlamentare. Vediamo, dentro il DL 104/2020 convertito, le misure che riguardano l'agevolazione inserita nel nostro ordinamento dall'art.119 del DL Rilancio.

Accesso autonomo e titoli abilitativi

I commi 3-quater e 3-quinquies dell'art.51, inseriti dal Senato, apportano alcune modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Nello specifico:

  • il comma 3-quater chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall’esterno;
  • il comma 3-quinquies introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

NB - l'art. 119 del DL Rilancio prevede che la detrazione al 110 per cento si applica per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Quindi, le novità del DL Agosto servono a chiarire che:

  • per accesso autonomo dall’esterno si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (comma 3-quater);
  • al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i relativi accertamenti dello sportello unico sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi (comma 3-quinquies).

Superbonus nei territori colpiti dagli eventi sismici

L'art.57-bis, introdotto al Senato, prevede invece che ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali inoltre, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).

Nello specifico, vengono introdotti due nuovi commi (1-bis e 4-ter) che mirano a disciplinare specificamente la fruizione della citata detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

L’articolo 63, modificato durante l’esame in Senato, prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal DL Rilancio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Tale maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all'art.121 dello stesso DL Rilancio.

Inoltre, si stabilisce che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza.

Superbonus dimore storiche

L’articolo 80, comma 6, estende il Superbonus anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

In particolare:

  • il comma 6 modifica l’articolo 119, comma 15-bis, del DL Rilancio, stabilendo che le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9, ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico;
  • le detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi (cd. Superbonus) sono estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

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