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Superbonus 110% e requisiti tecnici: la posa in opera è esclusa dai massimali di costo

MEF: i massimali di costo, indicati dal decreto Requisiti Tecnici, non comprendono la posa in opera dei prodotti

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Altro giro e altro, importante chiarimento in materia di Superbonus 110%: arriva ancora dal MEF (staff del sottosegretario Alessio Villarosa) ed è relativo ad un dubbio sollevato da FINCO, Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni, e relativo ai massimali di costo del DM Requisiti/Prezzi.

Il dubbio sui massimali di costo

Nell’Allegato I al DM Requisiti Tecnici del MISE è specificato che i costi non comprendono l’Iva, le prestazioni professionali e le opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
 
FINCO ha quindi scritto al MEF per capire se, nella dicitura di “opere complementari”, fosse compresa anche la posa in opera. A detta di Finco, il vocabolo “complementari” si sarebbe prestato ad equivoci e, in senso letterale, per “opere complementari relative all’installazione ed alla messa in opera di tecnologie” si sarebbero potute intendere opere diverse dalla posa in opera stessa.

Posa in opera esclusa dai massimali di costo

"Per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie". Questa la risposta del MEF, che ha invitato a contattare direttamente il MISE per maggiori dettagli.

Finco ha interpretato questa risposta nel senso che la posa in opera non rientra nei costi massimi. Un’interpretazione restrittiva sarebbe a suo avviso in contrasto con la ratio della normativa. Questa interpretazione è stata confermata con un messaggio del Governo, che ha anche reso noto di aver sollecitato l'Enea alla pubblicazione di una Faq sull'argomento.

I massimali di costo del DM Requisiti Tecnici

Il decreto Prezzi stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

 

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