Isolamento Acustico | Superbonus
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Acustica e Superbonus: attenzione al rispetto dei requisiti acustici passivi, a rischio la validità del beneficio

Il Superbonus 110% prevede interventi d’isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso l’acustica è fondamentale, perché nella maggior parte dei casi il cappotto in materiale termoisolante non migliora l’isolamento dai rumori esterni, anzi potrebbe addirittura peggiorarlo. Anche per gli impianti, l’acustica è fondamentale, perché la loro rumorosità, deve rispettare i limiti del DPCM 5/12/97.

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Il Superbonus e l’acustica

Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 è stata ulteriormente alzata l’asticella delle incentivazioni al fine di risollevare un’economia interna stritolata dalle restrizioni causate dallo stato di emergenza.

Per godere del Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica e molto altro.

L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare. 

In tale contesto, viene concesso di accedere a incentivazioni pari al 110% dell’importo dei lavori e dei costi di progettazione, tali da permettere di effettuare molti interventi senza in pratica nessun esborso economico, avendo l’opportunità e la possibilità di cedere il credito d’imposta a una realtà interessata all’acquisto.

 

Se parliamo di bonus legati all’efficientamento energetico, perchè parlare di acustica?

Fino a qui tutto chiaro, ma all’attento lettore inizierà a sorgere una domanda: ma in tutto questo, cosa c’entra l’isolamento acustico se parliamo di bonus legati all’efficientamento energetico? Perché mi dovrei occupare di fare anche delle valutazioni che riguardano l’isolamento acustico?

Il legame esiste anche se poco dibattuto e deve essere chiaramente preso in considerazione per non incorrere in un potenziale inadempimento che potrebbe comportare l’annullamento dei benefici fiscali acquisiti (L’Agenzia delle Entrate si riserva sette anni per poter analizzare le pratiche di richieste riferite al Superbonus).

Un intervento trainato, come ad esempio di sostituzione dei serramenti o un intervento trainante come la sostituzione del sistema di climatizzazione invernale, comportano un’evidente variazione delle condizioni di elementi acusticamente sensibili, le porzioni di facciata interessate dall’intervento nel primo caso, un impianto tecnologico a servizio dell’edificio nel secondo caso; per tale ragione assieme alle asseverazioni e ai documenti da produrre in seno alla pratica di accettazione degli interventi di efficientamento e seguente sgravio fiscale o cessione del credito d’imposta, sarà necessario ricordare di approntare anche una relazione di calcolo, un collaudo strumentale o comunque un'autodichiarazione in grado di attestare che la sostituzione dei serramenti e/o del sistema di climatizzazione invernale ha comportato l’ottemperanza dei limiti indicati dal DPCM 5.12.1997 o almeno un miglioramento della situazione rispetto alla condizione pregressa.

Tali documenti vengono solitamente richiesti dalla Pubblica Amministrazione in ambito di concessione edilizia e sono parte integrante della pratica urbanistica che va di pari passo con quella riferita alla richiesta di accedere all’incentivazione fiscale, la mancanza di questi documenti potrebbe quindi comportare una difformità documentale che, una volta individuata dagli analisti dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe rendere pericolante il “castello documentale” prodotto e mettere a rischio la validità della cessione del credito.

 

Il DPCM 5/12/1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Il Decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (quali ad esempio gli impianti tecnologici) e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.

Con il termine “passivi” si deve intendere che gli elementi che compongono l’edificio dovranno rispettare i limiti di seguito riportati nelle tabelle, indipendentemente dal clima acustico esterno e cioè slegati dall’effettiva necessità legata alla classe acustica di una determinata area; in pratica, il rispetto dei parametri indicati dal decreto impone un certo requisito di protezione acustica, riferito ad esempio ad una porzione id facciata, sia che il rumore esterno sia molto limitato che molto elevato.    

Con le parole “dei loro componenti in opera” il legislatore intende dire in buona sostanza che per certificare il rispetto dei parametri di Legge a fronte di un potenziale doglianza, non basta una relazione progettuale che ne attesti il superamento, ma sarà dirimente solo una prova strumentale da eseguirsi in opera secondo le indicazioni riportate all’interno delle norme tecniche di settore.   

Di seguito riportiamo le tabelle della suddivisione in categorie degli edifici e degli annessi limiti sulle prestazioni degli elementi costituenti l’edificio:

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Requisiti acustici e edifici residenziali: i 5 indici da rispettare

I cinque indici da rispettare riguardano i seguenti elementi e sorgenti interne agli edifici e vanno riferiti ad ambienti abitativi, cioè adibiti a permanenza di persone come specificato :

  1. R’w è definito come l’indice di potere fonoisolante apparente che deve fornire ogni elemento di separazione tra distinte unità abitative o produttive; in sintesi, ogni elemento di separazione verticale (parete divisoria) od orizzontale (solaio divisorio) tra distinte proprietà dovrà fornire un isolamento acustico minimo dai rumori di tipo aereo provenienti dall’interno dell’edificio (come il vociare prodotto dalle persone, il televisore, la radio o il suono di uno strumento musicale).
  2. D2m,nt,W è definito come indice di isolamento acustico di facciata che deve fornire ogni porzione di facciata che separa gli ambienti adibiti a permanenza di persone dall’esterno; in sintesi ogni porzione di facciata, comprensiva di tutti gli elementi costituenti, quali la superficie opaca (la parte muraria), quella trasparente (i serramenti) ed i piccoli elementi di foratura (come i cassonetti degli avvolgibili, le prese di ventilazione della cucina o annesse alla VMC), dovrà fornire un isolamento acustico minimo da rumori di tipo aereo di almeno 40 dB per la categoria residenziale con requisiti più stringenti per attività commerciali, ospedali e scuole.
  3. L’n,w è definito come l’indice di calpestio normalizzato dei solai, che deve fornire ogni elemento orizzontale di separazione tra distinte unità abitative o produttive; in sintesi, ogni elemento di orizzontale di separazione tra distinte proprietà dovrà fornire un isolamento acustico dai rumori di tipo strutturale (anche detti di percussione o calpestio) provenienti dall’interno dell’edificio, capace di garantire un livello massimo di rumore interno all’ambiente ricevente non superiore a 63 dB per le categorie A e C, 58 dB per gli ospedali e le cliniche e 55 nei casi in cui una residenza sia posta inferiormente alle categorie B, F e G.
  4. LASmax è definito come il massimo picco del livello sonoro misurabile nell’ambiente più prossimo all’impianto tecnologico a funzionamento discontinuo riferito ad un’altra proprietà (come ad esempio gli impianti di adduzione e scarico dell’acqua, la caldaia, l’ascensore), tale valore di rumorosità non dovrà mai superare la soglia imposta dei 35 dB valida per tutte le categorie.
  5. LAeq è definito come il livello sonoro equivalente misurabile nell’ambiente più prossimo all’impianto tecnologico a funzionamento continuo riferito ad un’altra proprietà (come ad esempio gli impianti di ventilazione meccanica controllata o gli impianti aeraulici che spesso si trovano nelle attività ricettive, nelle scuole e negli ospedali, deputati al riscaldamento ed al raffrescamento), tale valore di rumorosità non dovrà mai superare la soglia imposta dei 25 dB.

 

Livelli minimi di protezione acustica anche per interventi di isolamento termico delle facciate e delle coperture 

Limitando l’analisi al solo requisito legato alla facciata e delle coperture, è bene chiarire che l’impianto normativo non dà indicazioni in merito ai livelli minimi di isolamento che devono garantire i vari elementi che la compongono, tra cui il serramento (porta o finestra che sia), la parte opaca (muratura) ed i piccoli elementi di foratura (bocchette di ripresa e mandata d’aria o altro), bensì richiede che la mutua prestazione di tutti tali componenti sia in grado di superare un determinato livello minimo di protezione acustica; il serramento dovrà quindi essere scelto solo a seguito di una valutazione teorica di calcolo preventivo che ne stabilisca le caratteristiche minime di isolamento acustico.

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La posa del cappotto in materiale termoisolante non sempre migliora l’isolamento dai rumori esterni, in alcuni casi si possono instaurare delle risonanze che peggiorano la prestazione globale, soprattutto in  caso di cattiva installazione. È buona prassi, eseguire un calcolo previsionale per verificare il miglioramento della prestazione acustica della facciata con il cappotto termoisolante.

Nel caso in cui oltre al cappotto siano sostituiti anche i serramenti è indispensabile raggiungere i livelli minimi per l’isolamento acustico di facciata. In questo caso, il serramento concorre pesantemente al raggiungimento del limite minimo a causa della sua superficie decisamente non trascurabile e dei valori imposti come limite di Legge sicuramente restrittivi, la situazione è particolarmente delicata e tale requisito, in base all’esperienza maturata in molteplici collaudi sul campo, è tra i più complicati da ottenere a causa di una scarsa sensibilità nei confronti della materia, oscurata dall’ombra lunga proiettata dai requisiti sull’isolamento termico che il mercato edile ha recepito con maggiore solerzia, ed in ultimo da un fisiologico innalzamento dei costi di fornitura.

Il “foro finestra” è un argomento decisamente complicato sia in sede progettuale che in sede di applicazione, a causa delle molteplici funzioni richieste a questo elemento; tenuta all’acqua, tenuta all’aria, isolamento termico, isolamento acustico ed illuminazione, sono tutte caratteristiche che devono essere valutate prima di procedere alla selezione della finestra e dell’infisso, cercando il giusto compromesso tra le varie caratteristiche in base alle condizioni ed alle sollecitazioni a cui esse verranno sottoposte.

 

La normativa UNI di riferimento

A tal proposito vengono in soccorso le normative pubblicate dall’UNI in materia di progettazione e posa dei serramenti, che negli ultimi anni ha intensificato la produzione probabilmente capendo che la necessità era diventata stringete, prima con l’uscita dell’aggiornamento delle norme della serie 12354:2002 legate alla progettazione, avvenuta nel 2017 (la UNI EN ISO 12354-3:2017Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti -  Isolamento acustico dal rumore proveniente dall’esterno per via aerea” indica un procedimento di calcolo per l’ottenimento del valore teorico dell’indice di facciata) e di seguito con l’emanazione di una norma specifica riferita alla posa dei serramenti, la UNI 11296:2018Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno”, dove l’attenzione si concentra sulle modalità degli elementi che concorrono all’ottenimento di un “sistema finestra” efficacie ed efficiente.

É proprio in quest’ultima riga che si cela l’innovazione che, ad avviso dello scrivente, deve diventare parte del “modus operandi” degli addetti di settore, si deve cioè uscire dalla compartimentazione settoriale, dove ogni figura impegnata nell’edificazione di un immobile ha in gestione una determinata e circoscritta fase del processo e passare al concetto di “sistema finestra” coordinato con il processo produttivo, passare in buona sostanza dall’idea che il serramento sia un’entità a se stante ed iniziare a pensare che tale elemento deve raggiungere requisiti di alto livello sotto molteplici aspetti fisici ed è quindi legato a doppio filo con aspetti progettuali che toccano diverse competenze e necessità.

In conclusione, come spero sia risultato chiaro dalla lettura di questo articolo, il serramento per meglio dire il sistema serramento, è un argomento centrale e di grande rilevanza per la sua multidisciplinarità; sotto il profilo dell’isolamento acustico è una degli elementi cardine su cui si concentrano i requisiti di facciata e la limitazione del disturbo ascrivibile ai rumori esterni e la sua scelta e posa in opera determinano in modo perentorio il livello di comfort.

Per tali ragioni è auspicabile che su tali valutazioni vi sia un incremento della sensibilità che passa da un’analisi progettuale preliminare più accurata rispetto ad oggi e da un incremento di competenze anche da parte degli addetti ai lavori, tale passo avanti necessario sarà possibile solo se in futuro si assisterà ad una nuova presa di coscienza del problema, partendo dalla formazione di progettisti ed imprese per arrivare a fornire un sistema di posa a regola d’arte, affidabile, efficiente, ripetibile e riproducibile.

 

Problematiche acustiche in funzione alla tipologia di impianto per la climatizzazione

I principali impianti incentivati dal Superbonus 110% sono la sostituzione di impianti centralizzati o meno a seconda del tipo di edificio, condominio o unità singola. 

Le principali tipologie di impianto per la climatizzazione sono le caldaie a condensazione, le pompe di calore e dove possibile l’allaccio alla rete del teleriscaldamento, tutti gli impianti di climatizzazione sono considerati come impianti continui secondo il D.P.C.M. 5/12/97.

Analizziamo brevemente le possibili problematiche acustiche, facendo una breve carrellata dei principali impianti incentivati. [...]

Per appronfondire le possibili problematiche acustiche legate alle varie tipologie di impianto, scarica e prosegui la lettura nel pdf in allegato

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