Antincendio
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Progettazione antincendio delle attività di demolizione dei veicoli: il metodo proporzionale del DM 1 luglio 2014

Il presente lavoro intende approfondire i criteri per la progettazione antincendio delle attività di demolizione dei veicoli, con particolare riferimento al metodo proporzionale applicabile alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del DM 1 luglio 2014.   

 

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Attività di demolizioni di veicoli e prevenzione incendio

Tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, figura, al punto 55 del predetto allegato, l’attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2.

Tale attività è suddivisa nelle categorie B e C in base alla superficie. Con riferimento all’Allegato III del DM 7/8/2012, si riscontrano l’attività 55.1.B fino a 5.000 m2 e l’attività 55.2.C oltre 5.000 m2 .

I criteri per la progettazione antincendio di tali attività sono dettagliati nel DM 1 luglio 2014Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2”.

La suddetta regola tecnica disciplina le attività di nuova realizzazione e quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, introducendo, al Titolo II, un metodo proporzionale, applicabile alle attività esistenti, utile ad individuare e definire misure di sicurezza antincendio calibrate e proporzionate al rischio specifico dell’attività in esame.

Per quanto sopra, il presente lavoro intende analizzare i principali contenuti della predetta norma, illustrando in particolare l’approccio alla progettazione di cui al metodo proporzionale del Titolo II del DM 1 luglio 2014.

 

Quando si applica e cosa prevede il DM 1 Luglio 2014 

La regola tecnica di prevenzione incendi in allegato al DM 1 luglio 2014 è costituita sostanzialmente da due Titoli, il Titolo I ed il Titolo II.

Il Titolo I riporta innanzitutto le definizioni utili per l’applicazione della norma; si articola poi in un Capo I, con la disciplina applicabile alle nuove attività, e in un Capo II, con i dettami relativi alle attività esistenti.

Il Titolo II, come detto, dettaglia un metodo proporzionale per la progettazione antincendio delle attività esistenti, impiegabile in alternativa ai contenuti del Titolo I Capo II.

 

Le indicazioni sull'applicazione

In generale, il Titolo I Capo I si applica, oltre che alle nuove attività, anche a quelle esistenti in caso di completa ristrutturazione. Inoltre, le disposizioni del Titolo I Capo I si applicano anche agli impianti e alle parti oggetto di modifica o di ampliamento delle attività esistenti, come declinato all’art.4 comma 2 del decreto, con l’ulteriore precisazione che se l’aumento di superficie è maggiore del 50% di quella esistente, è richiesto altresì che gli impianti di protezione attiva antincendio dell’intera attività siano adeguati alle pertinenti disposizioni previste per le nuove attività. In caso di modifiche o ampliamenti, è possibile applicare il Titolo II ma all’intera attività.

Infine, in caso di attività esistenti all’entrata in vigore del decreto in parola, si applicano le disposizioni del Titolo I Capo II o in alternativa le disposizioni del Titolo II.

 

La definizione di attività di demolizione e la suddivisione in aree

Attesa la specificità dell’attività in esame, il decreto fornisce alcune definizioni particolari. Innanzitutto, ai fini della regola tecnica, l’attività di demolizione viene identificata come “centro di raccolta veicoli a motore fuori uso”, quale area che può ospitare anche altre attività non afferenti alla demolizione (autosoccorso, deposito giudiziario, deposito rottami metallici).

Dal punto di vista funzionale, il centro è concepito con una articolazione in più zone ed aree. In dettaglio, sono previste un’area per il parcheggio dei veicoli in accettazione (settore di parcheggio dei veicoli da destinare a demolizione), un’area per il parcheggio dei veicoli bonificati (settore di parcheggio regolamentato) e un’area per il parcheggio dei veicoli bonificati e privati delle parti riutilizzabili (settore rottamazione). Sono poi identificati altri settori, destinati ad esempio al deposito di rottami metallici o delle carcasse, e la zona destinata alla bonifica dei veicoli fuori uso.

Infine, sulla base della superficie del centro, le attività sono inquadrabili come Tipo 1 (superficie superiore a 3.000 m2 fino a 5.000 m2), Tipo 2 (superficie superiore a 5.000 m2 e fino a 10.000 m2) e Tipo 3 (superficie superiore a 10.000 m2 ).

 

Titolo II del DM 1 luglio 2014: il metodo proporzionale

Come detto, il metodo proporzionale del Titolo II del DM 1 luglio del 2014, applicabile alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, consente di identificare un insieme di misure appunto proporzionate alle caratteristiche complessive del centro, attraverso una preventiva categorizzazione dell’attività funzionale ad una successiva calibratura delle misure di sicurezza antincendio.

 

L'individuazione della categoria del centro

La categorizzazione del centro si materializza attraverso la individuazione di un codice alfanumerico costituito da una lettera, un numero ed un eventuale asterisco (es. R1*, N2, ecc).

L’asterisco è collegato all’analisi del contesto insediativo; in pratica, tiene conto dell’eventuale potenziale impatto all’esterno su bersagli sensibili da parte del centro. In tal senso, qualora dal perimetro del centro si registrino distanze minori o uguali a quelle riportate nel paragrafo A.1, in relazione agli elementi sensibili ivi indicati (es. ospedali, scuole, autostrade, ecc.), il centro viene definito “interdipendente” e ad esso si associa l’asterisco nel codice alfanumerico. In assenza di interdipendenza, non viene considerato alcun simbolo o carattere.

La lettera invece è connessa all’articolazione in comparti del centro e all’individuazione degli scenari incidentali di riferimento, ed è assegnata anch’essa, come l’asterisco, all’intero centro. Il comparto per il decreto è da intendersi come un’area omogenea del centro in termini spaziali e di destinazione d’uso. Per poter identificare la lettera specifica per l’attività che si sta esaminando, occorre innanzitutto suddividere il centro in comparti tenendo conto della presenza degli elementi di interruzione declinati e caratterizzati al paragrafo A.2.1, ovvero fasce libere e muri di separazione; vengono pertanto distinte le aree operative (definite nel Titolo I) per ognuna delle quali viene determinato lo scenario incidentale potenziale sulla base del focolaio di riferimento e dello scenario gestionale dell’area in esame. Lo scenario incidentale potenziale è rappresentato da una codifica che tiene conto della gravosità degli scenari. Sulla scorta dell’assegnazione degli scenari incidentali potenziali, si procede poi con l’associazione al centro di una categoria in base alla tipologia di scenari emergenziali presenti: tale categoria, ovvero M (minore), N (normale), R (rilevante), rappresenta la lettera che confluisce nel codice alfanumerico che categorizza l’attività.

Il numero che infine completa il codice alfanumerico rappresentativo del centro si determina considerando le caratteristiche dell’attività in termini di ubicazione e layout, aspetti che possono incidere sul concretamento di una risposta congruente agli scenari incidentali. Tale caratterizzazione viene determinata individuando un indice di vulnerabilità, i cui valori possono variare da 1 a 4, passando in particolare dai casi meno gravosi a quelli più gravosi. Per selezionare l’indice di vulnerabilità del centro (che confluisce nel codice alfanumerico di categorizzazione), occorre considerare l’organizzazione della viabilità interna idonea alla operatività antincendio, la estensione dei comparti o del centro, la raggiungibilità da parte dei mezzi dei Vigili del Fuoco in un tempo inferiore a 20 min., la modalità di accesso (accessibilità multipla indipendente o accesso singolo). L’analisi di tali parametri consente di definire l’indice di vulnerabilità secondo le indicazioni del paragrafo A.3.1 del decreto.

Una volta definita la categoria antincendio del centro, si determinano le corrispondenti misure di sicurezza antincendio per contrastare l’insorgere degli scenari emergenziali e fronteggiare adeguatamente le criticità una volta verificatesi.

Le misure di sicurezza afferiscono a: organizzazione generale; precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto.

Con riferimento all’organizzazione generale, si considera innanzitutto la sussistenza della interdipendenza del centro, nel cui caso è richiesto un raccordo con i gestori dei bersagli sensibili ai fini del coordinamento delle azioni in emergenza. Si individuano poi le zone di sicurezza relativa, interne o esterne al centro, che offrono accettabili margini di sicurezza in quanto poste ad almeno 10 m. dall’area tendenzialmente interessata dall’incendio, organizzate per l’accesso e l’allontanamento indipendenti, nonché dimensionate per il contenimento delle persone presenti nel centro. Il servizio di sicurezza interno dedicato alla lotta antincendio, invece, è determinato sulla base della categoria dell’attività (M, N, R) e l’indice di vulnerabilità (1, 2, 3, 4); il personale deve essere adeguatamente formato ed addestrato, nonché coinvolto in esercitazioni antincendio da svolgersi almeno una volta all’anno. Infine, rientrano tra le misure di organizzazione generale anche l’atlante di caratterizzazione antincendio, il registro dei controlli ed il piano di emergenza ed evacuazione.

Le misure di precauzione sono finalizzate sostanzialmente a prevenire l’insorgere dell’incendio, minimizzando la presenza di inneschi e garantendo condizioni sfavorevoli alla genesi del fenomeno.

Le misure connesse alla comunicazione, invece, intendono assicurare la corretta e funzionale comunicazione esterna, interna e tra addetti per il coordinamento dell’emergenza, mentre quelle proprie dell’allontanamento sono tese ad assicurare ed agevolare l’esodo.

In ultimo, il decreto affronta il tema delle misure per il contrasto all’incendio, volte a conseguire lo spegnimento, il contenimento per evitare la propagazione, l’intervento proficuo dei soccorritori esterni.

Al di là della dotazione di base con estintori, con cui devono essere attrezzate tutte le zone del centro, appare interessante l’approfondimento sulla individuazione delle risorse di primo intervento e sull’approvvigionamento idrico.

Qualora il centro abbia una rete idrica antincendio antecedente alla entrata in vigore del decreto, la stessa deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto stesso, in funzione della categoria dell’attività (M, N, R,) e dell’indice di vulnerabilità (1, 2, 3, 4).  In caso di assenza di rete idrica antincendio o di prestazioni inferiori, si dovrà ricorrere a risorse idriche con dispositivi antincendio mobili, le cui caratteristiche sono dettate dal decreto sempre in funzione dai succitati parametri caratterizzanti l’insediamento. In caso invece di realizzazione di una nuova rete idrica antincendio, la stessa dovrà rispettare le prescrizioni previste per le nuove attività.

L’alimentazione per l’approvvigionamento dei mezzi dei soccorritori e dei dispositivi mobili interni può essere una riserva idrica ovvero coincidere con uno o più idranti alimentati da rete pubblica o privata. Anche in questo caso, le caratteristiche delle fonti idriche sono dettate dal decreto in funzione della categoria dell’attività e dell’indice di vulnerabilità del centro. 

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