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Superbonus 110%: progettazione dentro, consulenze tecniche fuori

Agenzia delle Entrate: niente detrazione del 110% per le spese relative a servizi di natura amministrativa e consulenziale (consulenze tecniche) anche se fatturate da un ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Detrazione sempre possibile, invece, per i costi strettamente collegati agli interventi edilizi (progettazione e quant'altro).


Superbonus 110%: riepilogo delle novità del PNRR

Interessante e particolare, la risposta 321/2021 del Fisco in materia di Superbonus 110%, perché affronta il 'perimetro' di riferimento delle spese che rientrano scaricabili e quelle che, invece, restano fuori dalla maxi-agevolazione.

Nello specifico, si forniscono chiarimenti a un'azienda (ex IACP) che gestisce il patrimonio immobiliare di un ente comunale.

L'istante fa presente che:

  • potendo svolgere attività di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi, potrebbe svolgere detta attività a favore di un promotore privato che intenda avviare un Project-Financing su un edificio ERP, oppure, di un condominio;
  • in relazione ai citati interventi, attuati anche attraverso un appalto integrato, su un edificio non costituito in condominio ma di piena proprietà del comune e gestito da altra azienda, i costi gravano sul soggetto promotore del progetto di finanza o, in linea generale, sull'appaltatore, mentre l'ente assume il ruolo di stazione appaltante, comportandosi come amministratore e gestore nonché come tecnico, progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e collaudatore.

Preliminarmente, si evidenzia che, sul tema degli interventi degli istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti similari, il DL 59/2021, contenente misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/5/2021 n. 108 e in vigore dallo scorso 8 maggio, ha modificato i commi 3-bis e 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 allungando il termine per la fruizione del 110% per i detti enti al 30/6/2023 e, in presenza di lavori eseguiti per almeno il 60% al 31/12/2023.

 

Spese fatturate per la progettazione: ok

La domanda è: le spese effettuate per competenze tecniche (direzione lavori, collaudi, ecc. ..) rientrano tra quelle detraibili?

Dopo il solito, lungo excursus normativo, le Entrate ricordano che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato ulteriormente precisato che gli interventi eseguiti da IACP, comunque denominati, su parti comuni di edifici interamente di loro proprietà, o effettuati in veste di gestori per conto dei comuni, proprietari degli stessi, potranno beneficiare del Superbonus 110%.

Non solo: come specificato nella circolare n. 24/E del 2020, per cui come ricordato sono incluse tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la progettazione e le altre spese professionali, si ritiene che, nel presupposto che si tratti di spese rimaste a carico di un soggetto che si qualifica come IACP e in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, in linea di principio, i predetti oneri sostenuti da enti come l'istante sono agevolabili ai fini del cd. Superbonus.

 

Superbonus 110%: progettazione dentro, consulenze tecniche fuori


Spese per consulenze tecniche: ok solo se collegate

Le Entrate ritengono che le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante nei confronti:

  • A) del soggetto promotore del Project Financing, potranno essere ammesse al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla norma agevolativa, qualora tale soggetto rientri tra quelli menzionati nel comma 9 dell'art.119 del DL Rilancio, sostenga effettivamente le spese per gli interventi agevolabili e possieda o detenga l'immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo al momento dell'inizio degli stessi o al momento del sostenimento delle spese se antecedente al predetto avvio;
  • B) del condominio, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesti dalla norma agevolativa, potranno essere ammesse al Superbonus in quanto le spese gravano su un soggetto incluso tra i destinatari dell'agevolazione.

In definitiva, la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, ma non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus gli oneri riconducibili alla gestione dei lavori anche di natura non ordinaria (straordinaria) relativi alle attività svolte in adempimento del mandato ricevuto in relazione alla gestione di un condominio oppure di edifici residenza pubblica.

Ciò in quanto, tali costi non sono caratterizzati da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, essendo adempimenti amministrativi che rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'ente amministratore da imputare alle spese generali.

Pertanto, le spese per le consulenze tecniche effettuate dall'istante che non risultano strettamente collegate alla realizzazione degli interventi non possono essere mai considerate fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non possono essere oggetto né del c.d. "sconto in fattura", né di "cessione", ai sensi dell'art.121 del DL Rilancio.

LA RISPOSTA 321/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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