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Ristrutturazioni edilizie: le regole per la detrazione delle rate successive dell'incapiente

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le 'regole' per la fruizione di una rata per spesa di ristrutturazione edilizia eseguita in passato e non ancora usufruita

Se nel 2019 non possedevamo redditi e quindi nel 2020 non abbiamo presentato il modello 730, non potendo usufruire della prima rata di detrazione per spese di ristrutturazione edilizia eseguita nell'abitazione nel 2019, possiamo negli anni successivi richiedere la detrazione?

A questa, 'gettonata' domanda, risponde l'Agenzia delle Entrate nella "Posta di FiscoOggi" (a firma Paolo Calderone) precisando che:

  • il contribuente che per incapienza non ha potuto usufruire nei precedenti periodi d’imposta della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per i quali esistevano tutte le condizioni per averla, può negli anni successivi richiedere l’agevolazione, indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente;
  • nel caso indicato (spese sostenute nel 2019), se il contribuente presenta il modello 730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda rata di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella (colonna 8) del rigo E41;
  • per avere la detrazione il contribuente deve aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la fruizione dell’agevolazione.