È stato emesso il decreto che aggiorna la disciplina BIM negli appalti pubblici, modificando ed integrando il Decreto “Baratono” n. 560/2017. Ecco le novità.
In data 03.08.2021 è stato pubblicato il Decreto n. 312 del 02.08.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile in materia BIM.
Il nuovo Decreto ha tre finalità:
Di seguito, nell’imminenza della pubblicazione del nuovo Decreto, vengono riportate le principali novità in esso contenute, raccomandando la lettura del DM per la conoscenza della sua integrale portata.
Pubblicato il nuovo Decreto BIM
Ecco le nuove scadenze per la digitalizzazione degli appalti pubblici
Pubblicato sul sito del MIMS il considdetto decreto BIM (non regolamentare), che riporta le modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il presente decreto è entrato in vigore il 03.08.2021 e le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
SCARICA il testo del Decreto Ministeriale numero 312 del 02/08/2021
Vengono integrate e modificate, in alcuni punti, le “Definizioni” di cui all’articolo 2 del DM 560/2017. In particolare, vengono definiti:
La definizione comporta conseguenti modifiche anche nei successivi articoli del DM 560/2017 (ad esempio: art. 7, c. 4 e c. 5), nei quali viene recepita la nuova terminologia di “modello informativo”.
Gli adempimenti preliminari sono le condizioni che le Stazioni Appaltanti devono assolvere, ai sensi dell’articolo 3 del DM 560/2017, per fare ricorso al BIM. Come noto essi sono tre:
Il nuovo DM specifica quest’ultimo adempimento, ossia “cosa si intenda” per atto organizzativo. Esso esplicita “il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”.
Il Decreto Baratono consentiva alle Stazioni Appaltanti di adottare facoltativamente il BIM - ovvero anche nel caso in cui, in ragione della tipologia di opera o del suo valore, non avessero l’obbligo di farvi ricorso – “purchè avessero adempiuto” agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 3 del medesimo DM Baratono, già sopra richiamati.
Il nuovo DM favorisce il ricorso, anche sperimentale, al BIM da parte delle Stazioni Appaltanti: è sufficiente che gli adempimenti preliminari siano inseriti nella programmazione.
Vengono modificate le tempistiche di adozione obbligatoria del BIM. La finalità è quella di tener conto del periodo pandemico, che ha impattato anche sul processo di strutturazione della digitalizzazione nelle Amministrazioni, nonché della complessità dell’adozione del BIM nel caso di interventi di manutenzione su opere esistenti.
I nuovi tempi di adozione obbligatoria del BIM, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi nonchè tenendo appunto conto della specificità delle manutenzioni, sono i seguenti:
Si può notare che l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia del milione di Euro.
Il DM 560 del 2017 non individuava il Capitolato Informativo come un autonomo documento di gara. I contenuti informativi del medesimo, infatti, risultavano integrati all’interno dell’usuale Capitolato, allegato alla documentazione di gara.
Con il Decreto in oggetto, il legislatore modificando la citata impostazione originaria, prevede che la rubrica dell’articolo 7 sia sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”, attribuendo una propria autonomia alle richieste in ordine alla modellazione e gestione informativa
Con riferimento all’articolo 7 vanno sottolineate le ulteriori seguenti modifiche:
Infine con il nuovo comma 5 bis dell’art. 7, allo scopo di garantire uniformità di utilizzazione del BIM, viene precisato che le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
Tali aspetti vengono così spiegati anche nella Relazione Esplicativa del Decreto in esame.
Con il successivo comma 5-ter. Viene altresì chiarito che in assenza delle norme tecniche di cui al precedente comma 5 bis, possano essere utilizzati documenti normativi di comprovata validità, esattamente come previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni.
...CONTINUA
Per leggere l'intero articolo SCARICA in allegato il PDF, previa registrazione al sito.
In questo modo potrai leggerlo con un'impaginazione migliore, stamparlo, salvarlo e condividerlo.
News Vedi tutte