Con la risposta a interpello n. 554/2021 l’AdE, ancora una volta, ha ribadito che, per gli interventi avviati prima del 16 gennaio 2020, se l’asseverazione di rischio sismico non è stata depositata contestualmente alla richiesta o alla presentazione del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA), resta precluso il “sismabonus” potenziato di cui all’articolo 16 del D.L. 63/2013 nonché il supersismabonus del 110%.
Unica possibilità che rimane al contribuente, in tali casi, è di fruire – qualora soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi posti da tale norma – dell’ordinario bonus per il recupero edilizio (50%), di cui all’art. 16 bis del “TUIR”, che non richiede il deposito della citata asseverazione in quanto non prevede necessariamente il miglioramento della classe di rischio sismico.
Con la risposta a interpello (“R.I.”) n. 554 del 25 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate (“AdE”), ancora una volta, ha ribadito la pesantissima limitazione che deriva dall’interpretazione estremamente rigorosa dell’art. 3, comma 3, del D.M. 58/2017, nella versione in vigore fino al 15 gennaio 2020, e che finisce con il mettere “fuori gioco” moltissimi soggetti che, a suo dire, perdono il diritto al sismabonus potenziato (in una percentuale variabile, secondo i casi, del 70, 75, 80, 85, 110%) in quanto non hanno depositato (per dimenticanza dei propri tecnici di fiducia) l’asseverazione del rischio sismico - ante e post intervento - contestualmente alla richiesta del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA effettuate prima del 16 gennaio 2020.
A partire da tale data, infatti, per effetto del D.M. 24 del 9 gennaio 2020, è entrata in vigore una importantissima modifica dell’art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017 grazie alla quale il deposito dell’asseverazione in questione deve essere effettuato “tempestivamente, e comunque prima dell’avvio dei lavori” (e non più contestualmente alla presentazione/richiesta del titolo edilizio).
Di seguito riportiamo le norme di legge in questione per permettere un pieno apprezzamento delle stesse, indispensabile in quanto questo tema risulta decisamente critico per moltissime iniziative immobiliari che avrebbero tutti i requisiti per fruire del sismabonus potenziato, ma che – secondo l’interpretazione che viene data da sempre dall’AdE – non ne avrebbero invece diritto poiché non è stata rispettata rigorosamente la tempistica di deposito dell’asseverazione disposta dalla formulazione letterale dell’art. 3, comma 3 citato.
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Nel caso esaminato dalla R.I. n. 554/2021, l'Istante è proprietario di un immobile in zona sismica 3 (come tale, rientrante fra le zone ammesse al superbonus, da 1 a 3, esclusa la zona 4), sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione.
Nel mese di agosto 2018 ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire, senza però allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 3 del D.M. 58 del 6 marzo 2017.
L'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001).
L'esecuzione dei lavori è stata concessa dal Comune nel mese di settembre 2019 e nel mese di settembre 2020 sono iniziati i lavori.
Questi ultimi sono stati, tuttavia, interrotti prima ancora della demolizione dell'unità immobiliare.
L'Istante intende presentare una variante sostanziale al permesso di costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119, comma 4, del D.L. Rilancio (superbonus).
Tanto premesso, il contribuente chiede se può usufruire del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, sebbene l'asseverazione sismica (All. B) non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma solo in una fase successiva e comunque prima dell'inizio dei lavori oggetto di variante al permesso di costruire originario.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è, però, negativa, ribadendo le considerazioni già note in merito alla strettissima interpretazione “temporale” dei D.M. Infrastrutture 58/2017 e seguenti, e precisamente che:
Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le sentenze spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un aggiornamento tecnico per i professionisti sempre più, specialistico e, soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e Ingenio hanno sviluppato una partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze. Grazie alla collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti tecnici, strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione tecniche e ha bisogno di un aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata a questa collaborazione, con il sommario degli articoli pubblicati.
All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SUPERSISMABONUS 110%, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.
A nulla rileva, in quanto effettivamente non corretta, la considerazione esposta dal contribuente che la data di presentazione del permesso di costruire (agosto 2018) è antecedente all'emanazione dell’art. 8 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, che ha esteso il sismabonus anche agli immobili ubicati in aree sismiche 2 e 3, circostanza che – secondo l’interpellante – fungerebbe da esimente per l’omessa presentazione all’origine della relazione sismica.
Al riguardo – ricorda correttamente l’AdE - il predetto articolo 8 ha modificato il comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013), disposizione agevolativa che si applica specificamente all'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico) eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
Ben diversamente, l'agevolazione alla quale intenderebbe accedere l'Istante è disciplinata dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del D.L. 63/2013, commi che hanno esteso, già a partire dal 1° gennaio 2017, le agevolazioni del sismabonus anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.
Ne deriva, dunque, che, nel caso di specie e per le ragioni illustrate, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'Istante non può accedere né al sismabonus (art. 16, D.L. 63/2013) né al superbonus (art. 119, D.L. 34/2020).
Il richiamo alla normativa sul “sismabonus acquisti” – non pertinente, però, come già precisato, rispetto al caso specifico oggetto della R.I. 554/2021, che non riguarda il “sismabonus acquisti” - nasce dal fatto che l’AdE ha da tempo ammesso in molti documenti di prassi (ad es.: circ. n. 19/E/2020; ris. n. 38/E/2020; R.I. n. 494/2021) che la detrazione del comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del D.M. Infrastrutture e trasporti 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo purché sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Fermo quanto precisato, l’istante può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in dieci quote annuali di pari importo.
Occorre, peraltro, ricordare che questa detrazione, oltre ad essere molto meno premiante, in termini di percentuale, rispetto al sismabonus, è prevista per i soli interventi posti in essere dai soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone) e non sembra applicabile al di fuori dell’ambito degli immobili residenziali al quale si riferisce l’art. 16 bis del “TUIR”, laddove, invece, il sismabonus di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013 è fruibile da soggetti di ogni tipo e per immobili sia residenziali che produttivi.
La pretesa tassativa che il deposito della relazione antisismica - per gli interventi il cui titolo edilizio è stato richiesto (permesso di costruire) o presentato (SCIA) prima del 16 gennaio 2020 – sia stato effettuato contestualmente a detti atti, e non (più semplicemente) prima dell’avvio dei lavori, appare discutibile e inutilmente penalizzante. Sarebbe più che opportuno che il legislatore intervenisse con una norma idonea a chiarire che lo svolgimento di tale adempimento possa avere validamente luogo anche successivamente alla richiesta del titolo e prima dell’avvio dei lavori - rimettendo al contempo in termini coloro che hanno frattanto già avviato gli interventi - non risultando di alcun pregiudizio alle normali attività di verifica fiscali.
In mancanza di tale auspicabile intervento legislativo, le alternative che si presentano agli operatori sono di procedere comunque nell’applicazione del sismabonus, correndo i rischi di un contenzioso, oppure di rinunciare tout court – ed è un vero peccato - a un beneficio fiscale molto rilevante per un vizio dubbio, di natura meramente procedimentale e, comunque, privo di grave rilevanza sotto il profilo tecnico.
Per approfondire:
Sulla rivista Consulente Immobiliare gli approfondimenti degli Esperti de Il Sole 24 ORE sul Superbonus 110%.
Lo speciale:
A cura di Stefano Baruzzi
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