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Coperture non disperdenti e interventi trainanti: cosa cambia per le pratiche del Superbonus 110%?

L'Agenzia nazionale dell'energia ha pubblicato importanti chiarimenti sulla coibentazione delle coperture non disperdenti e sulle spese dei lavori trainati in ottica Superbonus 110%

L'Avviso ENEA

Tutto 'nasce' da un Avviso pubblicato lo scorso 31 agosto 2021 sul portale ufficiale di ENEA che, lo ricordiamo, è il riferimento per tutti gli asseveratori (cioè i professionisti tecnici che devono 'certificare') di pratiche relative al Superbonus 110.

L'Avviso recita così:

“A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:

  1. le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
  2. le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”

Ma cosa cambia, a livello operativo, per le pratiche relative alla maxi-agevolazione edilizia?

 

SAL e interventi trainanti: ok per i lavori parzialmente conclusi

Sappiamo, in virtù di quanto stabilito dal Decreto Asseverazioni (6 agosto 2021), che le spese degli interventi trainati (esempio: sostituzione nelle singole unità immobiliari dei serramenti, dei generatori, ecc.) possono essere inserite nei SAL (stati di avanzamento lavori) esclusivamente se i lavori risultavano conclusi.

Sia sul modello di asseverazione presente sul decreto che sul portale ENEA, infatti, è espressamente richiesto di specificare quelli che sono gli interventi conclusi.

L'ENEA quindi precisa che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati di avanzamento lavori.

 

Coperture non disperdenti

L'antefatto è rappresentato dall'art. 1 comma 66 lettera a) punto 2) della Finanziaria 2021, che ha introdotto la possibilità di usufruire del Superbonus 110% anche per le spese sostenute per coibentare le superfici di copertura, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato.

Essendo una modifica al comma 1 lett.a) del DL 119/2020, era applicabile 'solo' alle pratiche di Superbonus 110 e non anche a quelle di semplice Ecobonus, 'normate' dall'art.14 del DL 63/2013.

Per le detrazioni diverse dal Superbonus, quindi, restava valida l’indicazione della FAQ Enea n. 6B secondo cui sono detraibili le spese sostenute per coibentare il tetto, se confinante con una zona non riscaldata, soltanto se il sottotetto è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale (che delimita una zona sottostante riscaldata).

Da qui sono sorti un paio di dubbi 'amletici':

  • si può coibentare sia il solaio confinante con il sottotetto che quello di copertura?
  • quali spese si possono detrarre per le coperture e con quale massimale?

La nota di cui sopra, quindi, viene in soccorso chiarendo che le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

Ciò significa che, nel caso in cui si effettui già la coibentazione del solaio confinante con il sottotetto, per il tetto non si può usufruire del Superbonus 110%: per tale intervento è possibile sfruttare del Bonus Ristrutturazioni al 50%.

 

Superbonus coperture non disperdenti: quando?

Riassumendo, è possibile prendere il 110% per la copertura non disperdente se:

  • si effettua un intervento trainante di coibentazione su una superficie disperdente superiore al 25%, calcolata senza prendere in considerazione la copertura non disperdente che non è definibile come superficie disperdente;
  • non viene coibentato contemporaneamente il solaio sottostante (ovvero confinante con il sottotetto);
  • la trasmittanza post intervento deve essere inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato E del Decreto Requisiti Ecobonus del 06 agosto 2020;
  • il massimale di spesa è condiviso con gli altri di interventi di coibentazione trainanti.

 

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