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Superbonus per acquisto case antisismiche: l'asseverazione è ok anche con modello non aggiornato

Agenzia delle Entrate: il contribuente che acquista l'abitazione ricostruita sulle macerie di un'abitazione distrutta da un terremoto può beneficiare del SuperSismabonus anche se l'asseverazione è stata predisposta sul vecchio modello B

Ancora una volta, le Entrate si occupano di Sismabonus Acquisti (e SuperSismabonus Acquisti) fornendo, nella risposta 697 dell'11 ottobre scorso, diversi chiarimenti ad articolati quesiti sulla detrazione ex art. 16 comma 1 septies del DL 63/2013 e sulla presentazione dell’asseverazione dei tecnici necessaria per 'prenderla'.

 

L'acquisto della casa antisismica

L'Istante è un contribuente che l’11 febbraio 2021 ha acquistato, insieme al coniuge, da una società di costruzioni, un’unità immobiliare situata in zona sismica 3.

La società venditrice è subentrata al titolo edilizio presentato il 14 marzo 2019 dai precedenti proprietari. In quel momento non sono state presentate le asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche, visto che a quella data, la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni.

L’impresa subentrata ha poi predisposto l'asseverazione secondo il modello B previsto dal DM 58/2017 del MIT nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 329/2020.

Il contribuente il 12 agosto 2019 ha versato, per l’acquisto della casa, un acconto pari a 240 mila euro e l’11 febbraio 2021 il saldo pari a 48.080 euro, e chiede:

  • se può usufruire delle detrazioni previste per l'acquisto di case antisismiche anche se è stato presentato, in prima istanza, il titolo edilizio dai precedenti proprietari, senza aver prodotto le asseverazioni obbligatorie perché all’epoca la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse all’agevolazione;
  • se può beneficiare del Superbonus per la quota parte relativa al saldo corrisposto in data 11 febbraio 2021, considerato che, la società subentrata, per l’asseverazione ha utilizzato il modello B non aggiornato;
  • se, nel caso di cessione del credito a un istituto bancario, debba presentare anche il visto di conformità e con quali modalità.

Superbonus per acquisto case antismiche: l'asseverazione è ok anche con modello non aggiornato

Sismabonus Acquisti ok con modello previgente di asseverazione: ecco perché

Dopo un lunghissimo excursus sulle caratteristiche della detrazione e la 'storia' dei modelli di asseverazione che si sono succeduti nel tempo (la modifica si è resa necessario con l'avvento del Superbonus), le Entrate precisano che il Sismabonus Acquisti è commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, nel caso di specie non va attestata ai fini del Superbonus la «corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».

Come peraltro specificato dalla speciale Commissione del MIT sul monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus, non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non deve essere compilata la sezione dell'asseverazione di cui all'allegato B al DM 58/2017 ai fini della attestazione della congruità dei costi, perché la detrazione in questione è commisurata al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e non ha, quindi, relazione col "costo complessivo dell'intervento" richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il modello previgente.

 

Permesso di costruire, asseverazione e data del rogito: altri chiarimenti

Per quel che concerne, invece, la procedura amministrativa avviata per il permesso di costruire, il Fisco evidenzia che, dalle informazioni fornite, la richiesta della voltura del titolo autorizzativo non sembra rappresentare l'avvio di una nuova procedura quanto piuttosto il semplice subentro della società costruttrice nel permesso a costruire.

Non trattandosi di una nuova procedura autorizzatoria, in considerazione che è stata avviata prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nei Comuni situati in zona sismica 2 e 3 dai precedenti proprietari, la società costruttrice risulta legittimata, come precisato con la risoluzione n. 38/2020, a presentare l'asseverazione prima della stipula del rogito al fine di consentire agli acquirenti di beneficiare delle detrazioni.

Il Superbonus, come prevede la norma, potrà essere applicato soltanto per le spese effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del DL Rilancio e fino al periodo di vigenza della misura (attualmente, 30 giugno 2022).

Tradotto: la detrazione spetta in misura del 110 % in relazione alle somme corrisposte a saldo, sostenute in data 11 febbraio 2021, mentre in relazione alle altre somme sostenute prima del 1° luglio 2020 in base alle diverse misure di detrazione previste dal decreto legge n. 63 del 2013, fino alla concorrenza della somma massima ammissibile di detrazione pari a 96.000 del prezzo corrisposto.

 

La cessione del credito si fa in due

In caso di cessione del credito, dovranno essere compilate e inviate all'Agenzia due distinte comunicazioni, entrambe riferite all'anno 2021:

  • una per la cessione della detrazione "ordinaria", nella quale non sarà necessario indicare né l'apposizione del visto di conformità, né gli estremi dell'asseverazione;
  • l'altra per la cessione della detrazione del 110% (Superbonus), nella quale dovranno essere indicati, tra l'altro, l'apposizione del visto di conformità e gli estremi dell'asseverazione. A tal proposito, dato che l'asseverazione è redatta secondo il modello precedente a quello approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329, si fa presente che nel campo "Codice identificativo dell'asseverazione" del modello di comunicazione della cessione del credito dovrà essere indicato il codice "....................", in cui le prime 8 cifre rappresentano i codici ISTAT del comune ove è situato l'immobile (XXXXXXXX), le successive quattro cifre l'anno di accesso all'agevolazione (2021) e le ultime sette cifre il foglio (XXX) e la particella (XXXX) che identificano l'immobile in catasto.

LA RISPOSTA 697/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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