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Costi della sicurezza per l’attuazione delle misure anti-COVID nei cantieri

Indicazioni utili sulla valutazione dei costi per l’attuazione delle misure finalizzate a prevenire la trasmissione del COVID-19 nei cantieri temporanei e mobili come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: le misure di sicurezza richieste nel Protocollo anti-contagio nei cantieri, i provvedimenti della Regione Piemonte, la determinazione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di sicurezza aziendali, i criteri per una corretta valutazione del quadro economico dei nuovi appalti.

Nell’articolo che segue vengono fornite indicazioni utili sulla valutazione dei costi per l’attuazione delle misure finalizzate a prevenire la trasmissione del COVID-19 nei cantieri temporanei e mobili come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: le misure di sicurezza richieste nel Protocollo anti-contagio nei cantieri, i provvedimenti della Regione Piemonte, la determinazione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di sicurezza aziendali, i criteri per una corretta valutazione del quadro economico dei nuovi appalti.


L’attuazione dei protocolli anti-contagio in cantiere

La pandemia COVID-19, tutt’ora in corso, ha modificato in maniera importante la pianificazione della sicurezza in cantiere. Infatti, ai rischi tipici del cantiere, si è aggiunto un nuovo rischio, ovvero quello della diffusione del virus, che deve essere trattato come interferenziale, in quanto il COVID-19 si è dimostrato estremamente contagioso e trasmissibile per via aerea. Dopo la prima fase dell’emergenza, che ha portato ad un lockdown nazionale, per tutte le attività lavorative, nei mesi di marzo e aprile 2020, è stato necessario individuare misure preventive e protettive dal rischio di diffusione del COVID-19, atte sia a riorganizzare i cantieri in corso sia a individuare nuovi standard di sicurezza per i cantieri successivi. In particolare, è stato emanato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” (qui di seguito “Protocollo Cantieri”), del 24 aprile 2020.

In esso sono delineati 10 aspetti da considerare per procedere a una corretta prevenzione della diffusione del contagio: 

  1. Informazione: tutte le procedure e i dispositivi atti a informare i lavoratori sulle corrette modalità di comportamento;

  2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: tutte le procedure di ingresso, transito e uscita del personale esterno al cantiere, il comportamento da tenere in cantiere, le prescrizioni per l’eventuale trasporto organizzato del personale;

  3. Pulizia e sanificazione del cantiere: le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, nonché di pulizia degli strumenti di lavoro;

  4. Precauzioni igieniche personali: l’attuazione delle misure igieniche che i lavoratori devono adottare individualmente, per ridurre la probabilità di contagio;

  5. Dispositivi di protezione individuale: tutti i dispositivi di protezione che i lavoratori devono indossare, in aggiunta a quelli richiesti per le specifiche lavorazioni, qualora esse impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative;

  6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): le modalità di utilizzo degli spazi comuni durante le pause, in termini di accesso, ventilazione, sanificazione periodica;

  7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni): le misure organizzative necessarie per la rimodulazione della concatenazione e della durata delle lavorazioni, al fine di ridurre al minimo la probabilità di contatto stretto;

  8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere: le procedure atte a isolare i lavoratori che dovessero manifestare sintomi riconducibili al COVID-19, nonché alla sanificazione straordinaria degli spazi comuni, per prevenire la diffusione del contagio in cantiere;

  9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST: le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che non va interrotta, in quanto ulteriore misura di prevenzione;

  10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione: la costituzione di un Comitato di cantiere, atto ad aggiornare il Protocollo anti-contagio, se necessario.

 

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Nel Protocollo Cantieri, viene prescritto che: “Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi”.

Ciò ha comportato, nella prima fase dell’emergenza, e prima della ripresa delle attività, la revisione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), integrandoli con le misure di contenimento del contagio; di conseguenza, le Imprese hanno dovuto aggiornare i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS), indicando le misure complementari e di dettaglio a quelle del PSC. Chiaramente, tali misure hanno comportato spese aggiuntive inizialmente non previste, che dovevano essere riconosciute. Tuttavia, è stato necessario distinguere tali spese tra costi di sicurezza, oneri di sicurezza aziendali e spese non ascrivibili all’attuazione di misure di sicurezza.

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la gentile collaborazione


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