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Verifica e Validazione di progetto: la normativa italiana e l’esperienza internazionale

In Italia a partire dal 1994 con la emanazione del primo “Codice degli Appalti” (la cosiddetta Legge Merloni) fu introdotto l’istituto della validazione del progetto da eseguirsi da parte del RUP prima dell’avvio dei lavori.

La validazione costituisce l’atto formale con il quale il Committente, a seguito della verifica dei vari livelli progettuali, approva di fatto in tutti i suoi aspetti, i documenti posti alla base della gara dei lavori. Tale attività, applicata anche in ambito privato e prevista anche a livello internazionale, rappresenta uno strumento atto a garantire il risultato atteso in termini di qualità, tempi e costi fissati contrattualmente.


Le attività di verifica del progetto

La legge attualmente in vigore (D.Lgs. 50/2016) all’articolo 26 prevede che la validazione del progetto sia preceduta da una scrupolosa attività di verifica sviluppata sui seguenti aspetti:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere.

Detto istituto costituisce quindi una fondamentale attività di prevenzione dei rischi in quanto investe tutti gli aspetti di cui la progettazione si compone: dal profilo tecnico a quello economico e finanziario, dai temi amministrativo-legali, sino alla pianificazione e programmazione dell’appalto nel suo complesso.

 

Chi può svolgere l’attività di verifica del progetto

In ambito pubblico le verifiche di cui sopra possono essere effettuate dallo stesso RUP per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, mentre per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice (euro 5.382.000) e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità.

Infine, per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da Organismi di Controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Questi ultimi costituiscono soggetti altamente specializzati (la massima indipendenza, imparzialità e terzietà è garantita nello specifico dagli Organismi di Ispezione di Tipo A) che, se attivati dalle primissime fasi di definizione del «quadro esigenziale» dell’intervento, consentono di supportare il Committente anche nel monitoraggio dell’intero processo a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e a seguire durante lo sviluppo del progetto Definitivo, Esecutivo e in fase di realizzazione il progetto Costruttivo e le eventuali Varianti, sino al monitoraggio, all’Alta Sorveglianza e al Controllo Tecnico corso di realizzazione dell’opera.

 

Verifica e Validazione di progetto: la normativa italiana e l’esperienza internazionale

 

La verifica della progettazione e il controllo indipendente in ambito internazionale 

Dando uno sguardo a quanto previsto come best practice nel resto del mondo per la realizzazione di progetti complessi è molto frequente che il Committente introduca la figura di un soggetto terzo che svolga nelle fasi di progettazione una revisione (Design Review o Design Verification) a partire dallo studio di fattibilità (Feasibility Study), in seguito del progetto Definitivo (Preliminary Design) e di quello Esecutivo (Detailed Design). Inoltre, è altresì frequente che lo stesso soggetto svolga in fase di esecuzione delle opere una attività indipendente di supervisione dei lavori (Site Supervision), ponendo a riferimento l’attività di controllo indipendente come strumento atto a garantire il risultato atteso in termini di qualità, tempi e costi fissati contrattualmente.

 

L’esperienza internazionale del metodo di verifica «fast track» 

Una opportunità concreta e attuale (pensando anche ai progetti collegati ai finanziamenti previsti dal PNRR) potrebbe essere rappresentata proprio dall’utilizzo sistematico della verifica preventiva della progettazione, anche in un’ottica di semplificazione e accelerazione delle procedure utilizzando la cosiddetta modalità di verifica «fast track» come è avvenuto recentemente per la realizzazione del Nuovo Ponte San Giorgio di Genova.

In tale contesto non si è potuto che adottare la Fast Track Procedure, poco usuale nel quadro nazionale ma frequentemente applicata in ambito internazionale, per rendere possibile la contemporaneità di progettazione, controllo e realizzazione, in modo da azzerare (o quantomeno ridurre drasticamente) i cosiddetti “tempi di attraversamento”, ossia i momenti morti del processo realizzativo: il Verificatore viene così chiamato ad operare in un contesto di simultaneità delle fasi di progettazione ed esecuzione, che richiede un rigidissimo rispetto delle tempistiche di risoluzione di eventuali criticità, in quanto queste impattano sul cronoprogramma sia di progettazione che di esecuzione, e una estrema capacità di adattamento, in quanto la progettazione può subire continui “aggiustamenti” di impostazione e contenuto sulla base dei feedback provenienti dal cantiere.

Non può negarsi che tale metodologia costituisca un modello da seguire e riproporre, ma non di deregulation, come qualche non addetto ai lavori ha impropriamente invocato nell’ambito della riforma del Codice degli Appalti, bensì, più semplicemente, di razionale ed efficace utilizzo degli strumenti normativi e tecnici che sono già a disposizione e in cui i controlli di qualità e più in generale le procedure di risk management, sia sul progetto che in corso di esecuzione, costituiscono un aspetto determinante se si vuole dare concretezza all’imperativo più che mai attuale di realizzare  “presto e bene” le Opere Pubbliche in Italia. 

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