Il DL 13/2022 (Antifrodi 2) e il DL 146/2021 (Decreto Fiscale) hanno introdotto rilevanti novità ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili, con potenziali risvolti anche per quanto riguarda la fruizione dei bonus edilizi.
Inserendo il comma 43-bis all’art.1 della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), l'art.4 del DL 13/2022 (Antifrodi Bis) ha introdotto nuovi obblighi a partire dal 28 maggio 2022, decorsi i 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Nello specifico, si dispone che i benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Anche per il rilascio del visto di conformità e i soggetti responsabili verificano che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse.
L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
I lavori edili elencati nell’allegato X al D. Lgs. 81/08 comprendono:
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Di conseguenza, oltre a tutti gli interventi relativi al Superbonus 110%, rientrano nel perimetro di cui sopra:
Il DL 146/2021 (cd. Decreto Fiscale) e la successiva conversione (legge 215 del 17 dicembre 2021) hanno inoltre introdotto rilevanti novità al d.lgs. 81/08 (TU Sicurezza sul Lavoro) per il contrasto del lavoro irregolare e violazioni in materia di salute e sicurezza.
Di fatto dal 21 dicembre 2021 è in vigore il nuovo art.14 del d.lgs. 81/08, completamente sostituito e recante il titolo: "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".
Queste le novità:
Il DL 146/2021 ha modificato anche svariate norme di riferimento per la figura del Preposto, e precisamente quelli riferiti a:
Di fatto, l’individuazione del preposto dovrà avvenire tramite nomina formale e la possibilità di prevedere un compenso specifico per lo svolgimento delle attività, che sono incrementate in seguito alla riformulazione dell’articolo 19.
L'azione del preposto viene notevolmente ampliata sia in termini di natura comportamentale dei lavoratori che in riferimento a problematiche imputabili agli strumenti di lavoro. Egli dovrà:
Fra le modifiche dell’art.37 cit., oltre al nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2022, rilevano il nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro e l’adeguamento della formazione prevista per il preposto, sia in riferimento all’aggiornamento, che da quinquennale diventa biennale, sia in riferimento all’obbligatorietà di essere svolte interamente con modalità in presenza.
La novità ex art.26 cit. è rappresentata dal fatto che anche i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), possono segnalare la mancata indicazione agli appaltatori ed eventuali subappaltatori nei propri documenti, fermo restando che per quest’ultimi è comunque è sconsigliato nominare un solo preposto in modo da garantirsi la copertura in caso di attività eseguite su più cantieri.
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