Data Pubblicazione:

L’acciaio nei cantieri oggi. Cosa cambia - Parte 4

SI DESCRIVE Obblighi, deroghe, compiti del DL e dichiarazione di prestazione online

Parte 4: Obblighi, deroghe, compiti del DL e dichiarazione di prestazione online
Pubblichiamo l’ultimo dei quattro focus dedicati all’argomento e curati da ICMQ Spa.
L’accettazione del prodotto in cantiere: marcatura Ce e Dichiarazione di prestazione
Il primo luglio 2014, ad un anno esatto dall’entrata in vigore definitiva del Regolamento europeo 305/2011 (Cpr) sui prodotti da costruzione, è diventata obbligatoria la marcatura Ce delle strutture metalliche e/o degli elementi che le costituiscono, se modificati rispetto al semilavorato in uscita dall’acciaieria.
Le officine che immettono sul mercato elementi ad uso strutturale già dal 2009 sono tenute al deposito presso il Servizio Tecnico Centrale dell’attività di centro di trasformazione di acciaio da carpenteria in ottemperanza alle Norme Tecniche (Dm 14/01/2008), ma a partire dal 1° luglio scorso devono ottenere una certificazione del controllo di produzione in fabbrica (Fpc) secondo il sistema 2+ di valutazione e verifica di costanza della prestazione (Avcp) ai fini della marcatura Ce.
 
Obblighi e deroghe
La marcatura, facoltativa fino al 30 giugno scorso, è diventata quindi condizione necessaria e imprescindibile al fine di immettere il prodotto sul mercato e per la sua accettazione in cantiere.
La norma En Iso 1090-1, tra l’altro, prevede che in caso di lavorazione dell’acciaio si faccia uso anche di tutte le parti pertinenti della norma En 1090-2, mentre per l’alluminio occorre riferirsi alla En 1090-3.
Inoltre la norma En Iso 1090-1, unico caso nel panorama attuale, prevede che in caso di possibile influenza della progettazione sulle caratteristiche essenziali del prodotto sia sottoposto a valutazione e sorveglianza anche il processo di progettazione, effettuata in proprio o in outsourcing.
Il Regolamento Cpr, all’art. 5, consente alcune possibilità di deroga all’apposizione della marcatura Ce, limitate al verificarsi contemporaneamente di determinate condizioni. In caso di deroga occorre applicare comunque la vigente normativa nazionale del luogo di destinazione dei prodotti che, nel caso dell’Italia, prevede il deposito dell’attività di centro di trasformazione presso il Servizio tecnico centrale con il collegato certificato Iso 9001/Fpc nonché, qualora vi sia presenza di saldature, la certificazione Uni En Iso 3834 nelle parti corrispondenti alla classe di esecuzione.
 
I compiti del direttore lavori
In base all’articolo 11.1 del Dm 14/01/2008, è compito e responsabilità del direttore dei lavori accettare in cantiere prodotti di carpenteria metallica ad uso strutturale unicamente a seguito di verifica della presenza della marcatura Ce e della corrispondente Dichiarazione di prestazione (Dop). Suo compito specifico sarà inoltre di valutare se le prestazioni dichiarate siano compatibili con quelle previste dai capitolati, dal progetto e dalle leggi vigenti, al fine di consentirne l’utilizzo nelle opere.
Qualora la fornitura di elementi lavorati provenga da un Centro di trasformazione, il direttore dei lavori - dopo essersi accertato preliminarmente che questo sia in possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 11.3.1.7 - può recarsi presso il Centro ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In questo caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal direttore tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori; quest’ultimo deve assicurare - mediante sigle, etichettature indelebili, ecc. - che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
In caso di prodotto marcato Ce, il Regolamento europeo 305/2011 viene in aiuto al direttore dei lavori obbligando il produttore a fornire insieme al prodotto la Dichiarazione di prestazione, che in modo chiaro ed esaustivo contiene tutte le informazioni utili al fine sia di svolgere compiutamente la fase dell’accettazione in cantiere, sia di verificare che le fasi di identificazione e qualificazione del prodotto siano state portate correttamente a termine da parte del produttore.
 
Dichiarazione di prestazione online
In base all’atto delegato pubblicato in Gazzetta ufficiale europea il 21 febbraio 2014, è ufficialmente consentita la pubblicazione della Dichiarazione di prestazione (Dop) su un sito web, da dove il cliente la possa scaricare. Per fornire le dichiarazioni secondo questa modalità gli operatori economici devono però rispettare alcune condizioni, come stabilito nel Regolamento Eu 157/2014 (scaricabile dal sito di ICMQ nella sezione “download”):
a) il contenuto di una Dichiarazione di prestazione non deve essere alterato dopo che è stato reso disponibile sul web;
b) il sito deve essere tenuto sotto controllo e manutenzione in modo che le Dop siano disponibili per i clienti senza interruzioni del servizio;
c) l’accesso alle Dop per i clienti deve essere gratuito per almeno 10 anni dall’acquisto del prodotto;
d) i clienti devono essere informati su come possono accedere al sito e alle Dichiarazioni di prestazione disponibili;
e) i fabbricanti devono assicurare che ogni prodotto marcato Ce, oppure ogni lotto dello stesso prodotto che immettono sul mercato, sia collegato ad una data Dichiarazione di prestazione, tramite il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
Infine, il regolamento 574/2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea n°159/2014, riguarda correzioni all’Annex III del Cpr, concernente il modello base di Dichiarazione di prestazione, volte alla semplificazione. Queste le principali novità rispetto alla precedente versione dell’Annex III:
- eliminazione del punto riferito al “numero di tipo, lotto, serie o qualunque altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione …”;
- maggiore flessibilità nella redazione della Dop, in quanto è possibile utilizzare un layout differente, presentare insieme alcuni punti del modello, presentare i punti del modello in un ordine differente o tramite tabelle, omettere i punti non rilevanti, presentare i punti senza numerazione, rilasciare una singola Dop riferita a differenti variazioni di un prodotto-tipo;
- presenza di numerose note esplicative del contenuto dei vari punti, che dovrebbero eliminare le eventuali incertezze nella compilazione.
 
Un chiarimento della Commissione europea
La Commissione europea ha recentemente pubblicato l’elenco dei prodotti esclusi dalla marcatura Ce secondo la norma En 1090-1. Infatti nella sezione dedicata alle faq (frequently asked questions), in fondo alla pagina, si trova una domanda riferita al campo di applicazione della norma En 1090-1 sulle strutture di carpenteria metallica e un documento pdf contenente l’elenco (non esaustivo) dei prodotti che, a giudizio della Commissione europea, non rientrano nel campo di applicazione della norma e quindi non possono essere marcati Ce facendo riferimento ad essa.
Sebbene non appaiano chiari i motivi per i quali alcuni prodotti debbano essere esclusi, essendo la Commissione europea il massimo organo istituzionale di sorveglianza del mercato e la massima autorità notificante, non è possibile fare altro che adeguarsi con effetto immediato. A titolo di esempio si citano alcuni prodotti elencati: elementi strutturali di acciaio per una piattaforma offshore, porte, cancelli, rivetti.