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SICUREZZA negli allestimenti di spettacoli musicali, cinematografi e teatrali

Nuovo Decreto Interministeriale 22-07-2014-Capo I

Con riferimento al Capo I è da rilevarsi innanzitutto la definizione di un preciso ambito di applicazione del Decreto. All’articolo 1 comma 2, il legislatore individua nelle sole fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti (con impianti audio, luci e scenotecnici) l’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008 per gli spettacoli musicali, cinematografi, teatrali e di intrattenimento.

Al comma 3 l’ambito applicativo viene poi esplicitamente escluso:
a) per le fasi di lavoro esterne a montaggio e smontaggio;
b) per la realizzazione di piani costituiti da pedane di altezza sino ai 2 metri;
c) per la realizzazione di sistemi di travi su stativi sino a 6 metri e su torri sino a 8 metri, con misura riferita all’estradosso delle travi;
d) per quelle opere prefabbricate, prodotte da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni dello stesso, con elementi di copertura direttamente collegati alla struttura, di altezza massima pari a 7 metri.

In questo modo vengono quindi escluse le strutture considerate di modesta entità per tipologia costruttiva, oppure in riferimento alla lettera d), per quelle strutture che già in fase di progettazione sono state concepite con apposito piano di montaggio e di dimensione modesta.

All’articolo 2, facendo seguito a quanto introdotto con il comma 2bis dell’art. 88 Titolo IV Capo I, vengono quindi evidenziate le particolari esigenze connesse all’attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee.
Vengono così evidenziati due gruppi di esigenze, il primo riferito agli operatori, il secondo riferito all’ambiente in cui l’opera viene realizzata.
Il normatore pone infatti l’attenzione in modo particolare sul numero di imprese e lavoratori autonomi che si trovano ad operare contemporaneamente e con diverse mansioni all’interno dell’area di allestimento e contestualmente sulla presenza di imprese di nazionalità diversa, con i relativi problemi di corretta comunicazione tra le parti.
Contemporaneamente evidenzia la necessità di realizzazione in tempi brevi, spazi a volte ristretti o caratterizzati da particolari vincoli ambientali o architettonici ed infine pone l’attenzione al rischio derivante dagli effetti meteorologici o ambientali per le rappresentazioni che si svolgono in luoghi aperti.

All’articolo 3 vengono quindi richiamate le definizioni del Titolo IV artt. 89-90-100 e 102, specificandole per l’ambito di applicazione in esame. In modo particolare:
-per l’art. 89 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008 per cantiere si intende il luogo in cui si svolgono le attività di montaggio e smontaggio;
- per la definizione di committente di cui all’art. 89 comma 1 lettera b) si intende il soggetto che ha titolarità, potere decisionale e di spesa.
Vengono quindi introdotte delle specifiche di comportamento a carico del Committente o del Responsabile dei lavori, proprio in funzione delle peculiarità che caratterizzano l’allestimento.

Alla lettera c) del comma1, si precisa che “al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente” (cfr. Art. 90 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008) il Committente deve acquisire le informazioni contenute all’Allegato I del Decreto.

In modo particolare l’Allegato I indica le informazioni minime che dovranno essere acquisite sul sito di installazione dell’opera, in fase progettuale:
a) dimensioni del luogo di installazione dell’opera temporanea, anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l’opera e le relative attrezzature;
b) portata del terreno o della pavimentazione relativa al luogo di installazione in relazione alle sollecitazioni introdotte dall’opera temporanea;
c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
d) presenza di alberi, manufatti, linee aeree o condutture, viabilità;
e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e dimessa a terra.
Alla lettera d) si precisa che sarà necessaria unicamente la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non sarà necessaria la predisposizione del Fascicolo dell’opera.

Alla lettera e) viene chiarito che, ferma restando la comunicazione alle imprese coinvolte del nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non è necessario predisporre il cartello di cantiere.
Alla lettera f) persistendo l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese come descritto all’art. 90 comma 9 lettera a) D.Lgs. 81/2008, sarà possibile non richiedere alle stesse la dichiarazione di organico medio annuo; non è necessaria la notifica preliminare ed infine viene predisposto un modello standardizzato (Allegato II) per la dimostrazione dell’idoneità tecnico-professionale da parte delle imprese straniere.
Alla lettera g) viene chiarita l’inapplicabilità della sospensione del titolo abilitativo, non essendo pertinente, e del fascicolo dell’opera, ribadendo quanto implicitamente descritto alla lettera d).
Alla lettera h) viene richiamato l’Allegato III del Decreto che descrive i contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In modo particolare, confrontando l’allegato III del presente decreto con l’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, si trova una prima parte in cui vengono segnalati quei punti dell’allegato XV che non trovano applicazione nelle fasi di montaggio e smontaggio di un allestimento. Viene perciò esclusa l’applicazione dei Piani di Sicurezza Sostitutivi di cui al D.Lgs. 163/2006. Nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in riferimento all’organizzazione di cantiere, non si dovrà analizzare la presenza di impianti fissi di cantiere né la valutazione di eventuali aree di deposito per i materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. Nell’analisi dei rischi vengono eliminati tutti i fattori che richiamano lavori nel sottosuolo (rischio seppellimento, presenza di ordigni bellici, lavori in galleria), ma anche il rischio incendio per la presenza di materiali pericolosi, il rischio rumore ed infine il rischio connesso all’utilizzo di sostanze chimiche.
Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza non sarà necessario accludere l’elenco dello sostanze pericolose.
Nella stima dei costi della sicurezza non verranno computati i costi di mezzi e servizi di protezione collettiva.
Tutti i riferimenti ai Piani Sostitutivi vengono considerati non operanti.

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Belinda Roffarè

libero professionista, consulente Teatro Comunale di Bologna per la sicurezza dei carichi sospesi

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