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SICUREZZA: Specifiche disposizioni per le iniziative fieristiche

Nuovo Decreto Interministeriale 22-07-2014-CAPO II

Nuovo Decreto Interministeriale 22-07-2014-CAPO II

Con riferimento al Capo II, sono da rilevare, in prima istanza, la definizioni di cui all’art.5, che si riferiscono a soggetti, luoghi e strutture tipici del mondo fieristico.
Tale declinazione rappresenta un elemento innovativo di grande rilievo, costituendo, non solo un presupposto all’articolato successivo, ma, in genere, un primo esplicito riferimento per quanto attinente alle attività di allestimento e disallestimento in ambito fieristico.

Il primo aspetto da rilevare è il chiarimento dell’identità giuridica delle figure coinvolte (Gestore, Organizzatore ed Espositore).
Il cosiddetto Gestore è il soggetto giuridico che ha titolarità/gestisce il quartiere fieristico e lo concede in uso (nella sua totalità o in parte) al soggetto Organizzatore che , invece, è titolare dell’attività espositiva.
L’Espositore è il soggetto che partecipa alla manifestazione fieristica con uno spazio preso in uso dall’Organizzatore e di cui ha disponibilità.

La definizione di stand (Art. 7 comma e) e delle altre strutture allestitive (Art.7 commi f,h,i), altresì, chiarisce la distinzione tra le opere tipicamente e specificamente realizzate per le manifestazioni fieristiche e le opere alle quali, genericamente, possiamo attribuire un profilo di carattere edilizio ex titolo IV.
Sul piano concettuale, alle definizioni di cui all’art. 5, possiamo mettere in stretta correlazione l’art. 7, che discende direttamente da quanto alla legge 09 agosto 2013 n. 98, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La contestualizzazione dell’operatività del decreto è fondamentale per comprenderne la ratio: ridotta tempistica di allestimento e disallestimento, necessità che operino più ditte in spazi ristretti, presenza di ditte/lavoratori stranieri, vincoli e rischi legati dalle condizioni ambientali, nonché tipologie di opere da realizzare, rappresentano la leva per cui il Legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un decreto attuativo ad hoc.

Articolo 6: le disposizioni del decreto in oggetto, si applicano alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Restano escluse (comma 3), non solo dall’applicazione del Decreto, ma anche del Capo I del Titolo IV del dlgs. n. 81 del 2008, le attività relative a:
a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

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Roberta Bini

Resp. Sicurezza, Ambiente e Sistema Qualità Gruppo Bolognafiere, Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

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