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Contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese

Il D.Lgs 102/2014 si pone l’obiettivo di proporre e migliorare l’efficienza energetica degli edifici e rimuovere gli ostacoli che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia

Decreto Legislativo Nr.102 del 4 Luglio 2014, UNI 10200 e non solo…

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Molti di noi sono ancora presi dal riscaldamento di questo inverno partito in ritardo, almeno sotto il profilo climatico, e non sono ancora a conoscenza che alcuni mesi fa è stato pubblicato un Decreto Legislativo che rivoluzionerà il modo di concepire il proprio impianto di “climatizzazione” condominiale.
Il D.Lgs 102/2014 nasce perché “l’Europa ce lo ha chiesto”; in alcuni di noi, compreso il sottoscritto, suscita spesso una sorta di fastidio latente questa frase, ma nel caso specifico, come avrete modo di leggere più avanti, se ne sentiva davvero il bisogno. State tranquilli, il Decreto Legislativo è stato emanato, non perché il Governo ne sentisse la necessità, ma perché, come al solito, se non avessimo attuato la Direttiva Europea 2012/27/UE saremmo entrati in procedura di infrazione pagando multe salatissime.
Il Decreto, attraverso i vari Titoli di cui è composto, si pone l’obiettivo di proporre e migliorare l’efficienza energetica degli edifici e rimuovere gli ostacoli che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia; è un decreto che tratta di temi spesso apparentemente non legati tra loro, ma che hanno un’impercettibile linea conduttrice e che spesso rischia di andare “fuori tema”. La linea ce la fornisce in molti punti il Normatore stesso che ci spiega come il tutto sia stato fatto, sia per non pagare le sanzioni del recepimento, sia per quelle previste nel 2020 a causa del superamento delle emissioni di gas serra troppo elevate.
Mi scuserete quindi se tralascio la maggior parte delle trattazioni del Decreto e vado subito ad analizzare quanto scritto al Titolo II, cioè l’”efficienza nell’uso dell’energia”; in particolare mi soffermerei sul cuore pulsante di tutto il Decreto, ovvero l’Art.9 Comma 5 Lettere b-d, che tratta appunto della contabilizzazione del calore centralizzato nei condomini e negli edifici polifunzionali.
Prima però di capire cosa cambia con il Decreto, bisogna doverosamente chiederci cosa è un condominio e cosa un edificio polifunzionale; a tal riguardo ci viene in aiuto l’Art.2 del Decreto con l’esplicazione dei due termini cioè:
-          Condominio [Art.2 Lett.f]: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
-          edificio polifunzionale [Art.2 Lett.p]: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata.
L’art.9 comma 5 Lettera b) dichiara che nei condomini e negli edifici polifunzionali aventi sistema di riscaldamento/raffrescamento centralizzato o teleriscaldato è obbligatoria l’installazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2016 di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore/raffrescamento/ACS di ciascuna unità immobiliare.
Tali contatori potranno essere installati solo nel caso in cui la loro posa sia tecnicamente possibile ed “economicamente efficiente” secondo la metodologia di calcolo prevista dalla UNI EN 15459; ciò dovrà essere dimostrato attraverso una relazione tecnica del progettista o di un tecnico abilitato secondo quanto previsto dalla UNI 15459.
Qualora si riscontrassero impossibilità di esecuzione secondo i parametri appena visti, si dovrà ricorrere a quanto descritto dall’art.9 comma 5 Lettera c).

 

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