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Prevenzione incendi: nuove norme per gli uffici con oltre 300 persone presenti

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 2016 le nuove norme inerenti la prevenzione incendi negli edifici e nei locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone, attività n.71 del D.P.R.151/2011. La normativa è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016, rubricato come “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”.

Tutte le novità entrate in vigore il 23 luglio

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 2016 le nuove norme inerenti la prevenzione incendi negli edifici e nei locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone, attività n.71 del D.P.R.151/2011. La normativa è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016, rubricato come “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”.

Il decreto legislativo del 2006, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disponeva, per quanto riguarda il tema qui trattato, che:
le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Bisogna premettere che, per espressa previsione normativa, nel decreto dell’8 giugno scorso sono ricomprese nelle nuove regole tecniche verticali tutte le aree non direttamente riconducibili all’ufficio, ma funzionali e compatibili con lo stesso, come ad esempio i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Il testo della norma introduce una serie di classificazioni fondamentali per gli addetti ai lavori.

In primis, gli uffici vengono classificati sulla base del numero di persone presenti:
OA: 300 OB: 500 OC: > 800

E della massima quota dei piani:
HA: h ≤ 12 metri
HB: 12HC: 24 HD: 32 HE: h > 54 metri

La legge prevede, poi, una classificazione dei locali pertinenti all’ufficio:
TA: locali destinati agli uffici e spazi comuni
TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico d’incendio specifico maggiore di 600 MJ/ m2
TO: locali con affollamento > 100 persone
TK (considerate aree a rischio specifico): locali con carico di incendio specifico doppio rispetto a quanto previsto per i TM ( maggiore di 1.200 MJ/m2)
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TZ: altre aree

Nel dettaglio, la regola tecnica verticale prevede specifiche indicazioni relativamente a profili di rischio, da considerare sulla base della metodologia prevista al capitolo G.3 del Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015, il cosiddetto Codice di prevenzione incendi, che prevede...

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Innocenzo Mastronardi

Ingegnere Civile, professionista antincendio, PhD student in S.O.L.I.P.P. XXVI Ciclo Politecnico di Bari

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