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Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di immobili all’asta

A cura di Gruppo Euroconference articolo di Cristoforo Florio

L’articolo 16 del D.L. n. 18/2016, convertito dalla L. n.  49/2016, ha introdotto un regime di notevole favore per gli acquisti di immobili all’asta ma, ad oggi, lo sconto fiscale è previsto solo fino al 31 dicembre 2016.
L’agevolazione consiste nella possibilità di corrispondere le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 200 ciascuna) relativamente agli acquisti di immobili perfezionati nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare oppure nell’ambito di una procedura fallimentare.
In mancanza di tale agevolazione, l’acquirente dell’immobile all’asta sarebbe stato tenuto al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9% da applicarsi sul valore dell’immobile fiscalmente rilevante, unitamente alle imposte ipo-catastali in misura fissa di € 50, ordinariamente dovute per gli acquisti di “seconde case” o di immobili “commerciali”.
Preliminarmente all’analisi della nuova agevolazione si vuole in questa sede evidenziare che, in relazione al concetto di “valore fiscalmente rilevante” per gli acquisti all’asta, la sentenza n. 6/2014 pronunciata dalla Corte Costituzionale, poi recepita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/2014, ha esteso il criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo valore” (consistente nella quantificazione della base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro e ipo-catastali in misura pari al valore catastale dell’immobile piuttosto che in misura pari al prezzo di compravendita) anche ai trasferimenti di immobili a uso abitativo e relative pertinenze avvenuti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
Passando all’esame della “tassa piatta” per gli immobili venduti all’asta va specificato che le procedure interessate sono quelle di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedure civile, o delle procedure di vendita di cui all’articolo 107 del R.D. n. 267/1942.
Considerato che la norma inizialmente in vigore ha subito alcune modifiche in fase di conversione di legge, è opportuno quindi riepilogare lo sviluppo normativo e le regole applicabili ratione temporis. …

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